Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 605 c.p.c. – Precetto per consegna o rilascio
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 604 - Articolo 604 Codice di Procedura Civile: Disposizioni particolari→Cod. proc. civ. art. 606 - Articolo 606 Codice di Procedura Civile: Modo della consegna→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 603 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet→Articolo 607 Codice di Procedura Civile: Cose pignorate→Articolo 602 Codice di Procedura Civile: Modo dell’espropriazione→Articolo 608 Codice di Procedura Civile: Modo del rilascio→Art. 608-bis c.p.c.: Estinzione dell’esecuzione per rinuncia del→Articolo 601 Codice di Procedura Civile: Divisione→Art. 609 c.p.c.: Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecu
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 605 c.p.c. disciplina il contenuto del precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili, richiedendo la descrizione sommaria dei beni.
Ratio
L'art. 605 c.p.c. introduce requisiti di contenuto specifici per il precetto che precede l'esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio. A differenza del precetto ordinario che accompagna l'espropriazione forzata, quello previsto dalla norma deve contenere una descrizione, sia pure sommaria, dei beni oggetto dell'esecuzione. La ragione è evidente: nell'esecuzione per consegna o rilascio il creditore mira a ottenere un bene determinato, non una somma di denaro, e il precetto deve quindi consentire al debitore di comprendere esattamente quali beni deve consegnare o quale immobile deve rilasciare, potendo egli così adempiere spontaneamente prima dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.
La descrizione sommaria risponde anche all'esigenza di perimetrazione dell'oggetto dell'esecuzione, evitando contestazioni successive sulla corrispondenza tra quanto indicato nel precetto e quanto l'ufficiale giudiziario tenta di acquisire nella fase esecutiva vera e propria.
Analisi
La disposizione prevede due obblighi distinti. Il primo riguarda il contenuto del precetto: devono essere presenti tutte le indicazioni ordinarie richieste dall'art. 480 c.p.c. (generalità delle parti, titolo esecutivo, intimazione ad adempiere nel termine) più la descrizione sommaria dei beni mobili da consegnare o dell'immobile da rilasciare. La descrizione non deve essere analitica e dettagliata quanto quella richiesta per il pignoramento, ma deve essere sufficiente a identificare i beni con certezza.
Il secondo obbligo riguarda il raccordo con i termini previsti dal titolo esecutivo: se il titolo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione del precetto non può indicare un termine diverso ma deve fare riferimento a quello già stabilito nel titolo. Ciò impedisce al creditore di abbreviare unilateralmente i tempi previsti dal giudice nel titolo.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il creditore procede in executivis per ottenere la consegna di beni mobili determinati (ad esempio, merce venduta e non consegnata, opere d'arte, animali, documenti) o il rilascio di un bene immobile (appartamento, locale commerciale, terreno). Il titolo esecutivo può essere una sentenza di condanna alla consegna o al rilascio, un provvedimento cautelare munito di efficacia esecutiva o un contratto di locazione con clausola esecutiva.
Il riferimento al termine del titolo è particolarmente rilevante nelle esecuzioni per rilascio di immobili a seguito di sfratto per finita locazione, in cui il giudice può aver accordato un termine di grazia: l'intimazione del precetto deve rispettare tale termine.
Connessioni
La norma si collega all'art. 480 c.p.c. (forma e contenuto del precetto), all'art. 606 c.p.c. (modo della consegna), all'art. 608 c.p.c. (modo del rilascio) e all'art. 607 c.p.c. (cose pignorate). In ambito di locazione, il riferimento normativo sostanziale è alla L. 392/1978 (equo canone) e alla L. 431/1998 (locazioni abitative), che disciplinano i termini per il rilascio degli immobili.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha ottenuto una sentenza che condanna Caio a consegnargli un quadro d'autore e tre sculture elencati nel contratto di compravendita. Per notificare il precetto, Tizio deve includere, oltre alle indicazioni ordinarie dell'art. 480 c.p.c., una descrizione sommaria delle opere (autore, titolo, dimensioni approssimative), così da consentire a Caio di individuarle con certezza e di adempiere spontaneamente prima dell'intervento dell'ufficiale giudiziario. Se il precetto omette la descrizione, è nullo e Caio può impugnarlo con opposizione agli atti esecutivi.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è locatore di un appartamento che Mevio deve rilasciare entro il 30 giugno in forza di sentenza di sfratto. La sentenza concede a Mevio un termine di grazia fino a quella data. Sempronio notifica il precetto a maggio: il precetto deve fare riferimento al termine del 30 giugno stabilito dalla sentenza e non può intimare a Mevio di rilasciare prima di tale data. Se Sempronio indica nel precetto una scadenza anticipata, il precetto è irregolare e Mevio può impugnarlo.
Domande frequenti
Cosa deve contenere il precetto per la consegna di beni mobili?
Deve contenere tutte le indicazioni ordinarie previste dall'art. 480 c.p.c., generalità delle parti, riferimento al titolo esecutivo, intimazione ad adempiere, più una descrizione sommaria dei beni mobili da consegnare, sufficiente a identificarli con certezza, anche se non è necessaria una descrizione analitica.
Il precetto per rilascio di immobile deve descrivere l'immobile?
Sì. L'art. 605 c.p.c. impone la descrizione sommaria anche per il bene immobile da rilasciare. È sufficiente indicare indirizzo, piano, eventuale numero catastale o altra indicazione che consenta di identificare univocamente l'immobile oggetto dell'esecuzione.
Se la sentenza fissa una data per il rilascio, il creditore può anticiparla nel precetto?
No. L'art. 605 c.p.c. stabilisce che se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione deve fare riferimento a tale termine. Il creditore non può indicare un termine più breve di quello concesso dal giudice nel titolo.
Cosa succede se il precetto non contiene la descrizione dei beni?
Il precetto privo della descrizione sommaria dei beni è nullo per mancanza di un requisito essenziale di contenuto. Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica per ottenerne la dichiarazione di nullità.
Quale titolo esecutivo serve per avviare un'esecuzione per consegna o rilascio?
Occorre un titolo esecutivo che contenga una condanna specifica alla consegna di beni determinati o al rilascio di un immobile: può trattarsi di una sentenza di condanna, di un provvedimento cautelare con efficacia esecutiva, di un decreto ingiuntivo esecutivo o di un verbale di conciliazione omologato.