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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 603 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

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In sintesi

  • Il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati anche al terzo, non solo al debitore.
  • Il precetto deve indicare espressamente il bene del terzo che si intende espropriare.
  • La norma tutela il terzo proprietario garantendogli conoscenza e possibilità di difesa prima dell'esecuzione.
  • La mancata notificazione al terzo determina l'invalidità del procedimento esecutivo nei suoi confronti.

L'art. 603 c.p.c. impone la notificazione del titolo esecutivo e del precetto anche al terzo proprietario del bene da espropriare.

Ratio

L'art. 603 c.p.c. disciplina uno dei presupposti fondamentali dell'espropriazione forzata contro il terzo proprietario del bene: la necessità che il titolo esecutivo e il precetto siano notificati non solo al debitore esecutato, ma anche al terzo che risulta proprietario del bene oggetto dell'espropriazione. La norma realizza un equilibrio tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sul bene e il diritto del terzo a essere messo nelle condizioni di difendersi adeguatamente prima che il procedimento esecutivo abbia inizio.

Il precetto, quale atto di intimazione formale che anticipa l'esecuzione, deve contenere l'espressa indicazione del bene del terzo che si intende espropriare, così da consentire al terzo stesso di valutare l'opportunità di esperire gli strumenti di opposizione previsti dall'ordinamento, in particolare l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.

Analisi

La disposizione si compone di due previsioni distinte. Il primo comma stabilisce l'obbligo di notificazione congiunta del titolo esecutivo e del precetto sia al debitore sia al terzo, configurando così un litisconsorzio necessario processuale nella fase iniziale dell'esecuzione contro il terzo. Il secondo comma aggiunge un requisito di contenuto specifico del precetto: esso deve menzionare espressamente il bene del terzo che si intende espropriare, con ciò assolvendo una funzione di determinazione dell'oggetto dell'esecuzione e di garanzia informativa nei confronti del terzo destinatario.

L'art. 603 si colloca nel capo III del titolo II del libro III, dedicato all'espropriazione contro il terzo proprietario, e deve essere letto in combinato disposto con l'art. 604 c.p.c., che estende al terzo le disposizioni relative al debitore, e con l'art. 602 c.p.c., che definisce i presupposti soggettivi dell'espropriazione contro il terzo.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che il creditore intende procedere esecutivamente su un bene di proprietà di un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio, in forza di un titolo esecutivo che attribuisce tale facoltà (ad esempio, ipoteca concessa da un terzo a garanzia del debito altrui). In tali ipotesi il creditore deve curare la doppia notificazione — al debitore e al terzo — prima di dare corso all'espropriazione, pena la nullità degli atti esecutivi nei confronti del terzo.

La disposizione rileva anche nel caso in cui il bene sia stato alienato dopo la costituzione dell'ipoteca: il nuovo proprietario acquista la veste di terzo e deve ricevere la notifica del titolo e del precetto con l'espressa indicazione del bene oggetto dell'esecuzione.

Connessioni

La norma si collega agli artt. 480 e 481 c.p.c. (forma e termini del precetto), all'art. 602 c.p.c. (presupposti dell'espropriazione contro il terzo), all'art. 604 c.p.c. (estensione delle disposizioni relative al debitore) e agli artt. 619 ss. c.p.c. (opposizione di terzo all'esecuzione). In ambito sostanziale, il riferimento principale è agli artt. 2858 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano il diritto di seguito dell'ipoteca e la posizione del terzo acquirente del bene ipotecato.

Domande frequenti

Chi deve ricevere la notifica del precetto nell'espropriazione contro il terzo?

Devono ricevere la notifica sia il debitore sia il terzo proprietario del bene che si intende espropriare. La doppia notificazione è un requisito inderogabile: se viene omessa nei confronti del terzo, il procedimento esecutivo nei suoi confronti è nullo.

Il precetto contro il terzo deve indicare quale bene si vuole espropriare?

Sì, è obbligatorio. Il precetto deve contenere l'espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare. Questo requisito di contenuto si aggiunge alle indicazioni ordinarie previste dall'art. 480 c.p.c. e serve a mettere il terzo in condizione di difendersi in modo mirato.

Cosa può fare il terzo che riceve la notifica del titolo esecutivo e del precetto?

Il terzo può esperire l'opposizione all'esecuzione prevista dagli artt. 619 e seguenti c.p.c. per far valere le proprie ragioni prima o durante il pignoramento. Può anche pagare il debito per liberare il bene dall'esecuzione, oppure, se si tratta di ipoteca, esercitare la facoltà di abbandonare il bene ai sensi dell'art. 2858 c.c.

Cosa succede se il creditore non notifica il precetto al terzo?

La mancata notificazione al terzo determina la nullità degli atti esecutivi nei suoi confronti. Il terzo potrà eccepire il vizio in sede di opposizione e il giudice dell'esecuzione dovrà dichiarare l'invalidità del procedimento avviato senza il rispetto delle forme prescritte dall'art. 603 c.p.c.

L'art. 603 si applica anche quando il terzo ha comprato il bene dopo l'iscrizione dell'ipoteca?

Sì. Il nuovo proprietario del bene ipotecato acquista la qualità di terzo ai sensi dell'art. 602 c.p.c. e deve ricevere la notifica del titolo esecutivo e del precetto con l'indicazione del bene, indipendentemente dall'epoca in cui ha acquistato rispetto all'iscrizione dell'ipoteca.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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