Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 606 c.p.c. – Modo della consegna
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 605 - Art. 605 c.p.c.: Precetto per consegna o rilascio→Cod. proc. civ. art. 607 - Articolo 607 Codice di Procedura Civile: Cose pignorate→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 604 Codice di Procedura Civile: Disposizioni particolari→Articolo 608 Codice di Procedura Civile: Modo del rilascio→Art. 608-bis c.p.c.: Estinzione dell’esecuzione per rinuncia del→Art. 603 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet→Art. 609 c.p.c.: Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecu→Articolo 602 Codice di Procedura Civile: Modo dell’espropriazione→Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 606 c.p.c. disciplina le modalità operative con cui l'ufficiale giudiziario esegue la consegna di beni mobili decorso il termine del precetto.
Ratio
L'art. 606 c.p.c. regola la fase operativa dell'esecuzione per consegna di beni mobili, specificando il momento in cui l'ufficiale giudiziario può intervenire e le modalità con cui deve procedere. La norma configura l'esecuzione per consegna come un'attività materiale dell'ufficiale giudiziario che non richiede un ulteriore atto giudiziale dopo il decorso del termine del precetto: è sufficiente che il termine sia scaduto e che l'obbligato non abbia adempiuto spontaneamente.
Il rinvio all'art. 513 c.p.c. consente all'ufficiale giudiziario di accedere ai locali, aprire ripostigli e compiere tutte le operazioni materiali necessarie per individuare e prelevare i beni, usando ove necessario anche l'ausilio della forza pubblica, garantendo così l'effettività della tutela esecutiva.
Analisi
La disposizione prevede una sequenza operativa in tre fasi: (1) decorso del termine del precetto, momento a partire dal quale il creditore può chiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario; (2) ricerca dei beni sul luogo in cui si trovano, secondo le modalità dell'art. 513 c.p.c. (accesso ai luoghi, ispezione, eventuale ausilio della forza pubblica); (3) consegna dei beni alla parte istante o a persona da lei designata, con la quale si conclude il procedimento esecutivo.
L'ufficiale giudiziario deve essere munito sia del titolo esecutivo sia del precetto durante tutta la fase esecutiva: entrambi i documenti devono essere esibiti su richiesta, consentendo all'obbligato e a eventuali terzi di verificare la legittimità dell'accesso e del prelievo dei beni.
Quando si applica
La norma si applica nelle esecuzioni per consegna di beni mobili determinati, merce, macchine, veicoli, opere d'arte, titoli di credito, documenti, in cui il titolo esecutivo condanna alla consegna di specifici beni identificati. Il creditore deve preventivamente notificare il precetto ex art. 605 c.p.c. e attendere il decorso del termine ivi indicato prima di richiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
L'art. 606 non si applica all'esecuzione per rilascio di immobili, disciplinata dall'art. 608 c.p.c. con modalità e tempistiche differenti, né all'esecuzione per obblighi di fare o non fare, regolata dagli artt. 612 ss. c.p.c.
Connessioni
La norma si collega all'art. 605 c.p.c. (precetto per consegna), all'art. 513 c.p.c. (modalità di accesso ai locali nel pignoramento mobiliare, applicato per analogia), all'art. 607 c.p.c. (beni pignorati che non possono essere consegnati) e all'art. 608 c.p.c. (modo del rilascio di immobili). Il titolo esecutivo che fonda l'esecuzione è disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha ottenuto sentenza che condanna Caio a consegnargli dieci macchinari industriali venduti e mai consegnati. Dopo aver notificato il precetto con la descrizione sommaria dei macchinari, Tizio attende il decorso del termine senza ricevere nulla. Decorso il termine, l'ufficiale giudiziario si reca con il titolo e il precetto nel magazzino di Caio, ricerca i macchinari con le modalità dell'art. 513 c.p.c. (accede ai locali, identifica i beni) e ne consegna la disponibilità materiale a Tizio o al suo incaricato presente sul posto, redigendo verbale delle operazioni compiute.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, vincitore di una causa per restituzione di documenti aziendali, incarica l'ufficiale giudiziario di procedere alla consegna dei documenti custoditi nell'ufficio di Mevio. Decorso il termine del precetto, l'ufficiale giudiziario accede all'ufficio di Mevio con il titolo e il precetto, procede alla ricerca dei documenti indicati nel precetto e li consegna a Filano, collaboratore di Sempronio espressamente designato per ricevere i materiali, redigendo il verbale con l'elenco dei documenti consegnati.
Domande frequenti
Quando può intervenire l'ufficiale giudiziario per la consegna di beni mobili?
L'ufficiale giudiziario può intervenire dopo il decorso del termine indicato nel precetto, senza necessità di ulteriori autorizzazioni giudiziali. È sufficiente che il debitore non abbia adempiuto spontaneamente entro il termine intimato.
L'ufficiale giudiziario può aprire forzatamente i locali per cercare i beni?
Sì. La norma rinvia all'art. 513 c.p.c., che consente all'ufficiale giudiziario di accedere ai luoghi, aprire ripostigli e compiere tutte le operazioni materiali necessarie per individuare i beni, con l'eventuale ausilio della forza pubblica in caso di resistenza.
Il debitore deve essere presente durante la consegna?
La legge non richiede la presenza del debitore come condizione di validità della consegna. L'ufficiale giudiziario può procedere anche in assenza del debitore, purché sia munito del titolo esecutivo e del precetto e rediga verbale delle operazioni compiute.
Chi riceve i beni consegnati dall'ufficiale giudiziario?
I beni vengono consegnati alla parte istante (il creditore) o a una persona da lei designata. Il creditore può quindi indicare un suo rappresentante, un incaricato o chiunque altro da lui individuato per ricevere materialmente i beni.
Cosa succede se i beni non si trovano nel luogo indicato nel precetto?
Se l'ufficiale giudiziario non trova i beni nel luogo dell'esecuzione, redige verbale negativo. Il creditore potrà poi richiedere informazioni sul luogo in cui i beni si trovano e eventualmente promuovere un'azione per equivalente monetario se la consegna in natura risulta impossibile.