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Art. 602 c.p.c. – Modo dell’espropriazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando oggetto dell’espropriazione e’ un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e’ stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Quando il bene espropriato è gravato da pegno o ipoteca per debito altrui, o la sua alienazione è stata revocata per frode, si applicano le norme ordinarie dell'espropriazione con le integrazioni dei successivi articoli.
Ratio
L'articolo 602 c.p.c. apre il capo dedicato all'espropriazione contro il terzo proprietario, una fattispecie particolare in cui l'esecuzione colpisce un bene che appartiene non al debitore principale, ma a un terzo. Ciò accade in due ipotesi: (a) il terzo ha costituito ipoteca o dato in pegno un proprio bene a garanzia del debito altrui (terzo datore di pegno o ipoteca); (b) un atto di alienazione compiuto dal debitore, con cui ha ceduto il bene a un terzo, è stato dichiarato inefficace per frode (revocatoria ex art. 2901 c.c.). In entrambi i casi il bene è nella disponibilità di un soggetto diverso dal debitore principale, e l'esecuzione deve tenere conto di questa particolarità.
La ratio della norma è duplice: garantire la realizzazione della garanzia reale anche quando il bene appartiene a un terzo, e assicurare che la revocatoria non resti un rimedio meramente dichiarativo ma produca effetti concreti nell'esecuzione. Il rinvio ai capi precedenti evita la duplicazione delle norme; le specifiche integrazioni degli articoli seguenti (artt. 603 ss.) tengono conto delle peculiarità del terzo proprietario.
Analisi
La norma ha struttura di rinvio e di apertura di un capo speciale. Individua due presupposti alternativi per l'applicazione del regime speciale: (a) bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui, il proprietario del bene (terzo datore) non è il debitore principale ma ha prestato garanzia reale per il suo debito; (b) bene la cui alienazione è stata revocata per frode, il terzo acquirente dell'azione revocatoria si ritrova esposto all'esecuzione. In entrambi i casi si applicano le norme dei capi precedenti (espropriazione mobiliare e immobiliare) in quanto compatibili, con le modifiche previste dagli artt. 603 ss. che tengono conto della posizione del terzo.
Quando si applica
La norma si applica quando il creditore intende agire esecutivamente su un bene di proprietà di un terzo, in uno dei due scenari indicati. Nel caso del terzo datore di ipoteca, la garanzia reale è stata volontariamente costituita su un bene altrui per garantire il debito di un altro soggetto (es. genitore che ipoteca la propria casa per garantire il mutuo del figlio). Nel caso della revocatoria, il creditore ha già ottenuto una sentenza che dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione del debitore, e ora intende aggredire il bene (ora in proprietà del terzo) per soddisfare il proprio credito.
Connessioni
La norma apre il Capo IV del Titolo II del Libro III c.p.c. dedicato all'espropriazione contro il terzo proprietario. Si collega agli artt. 603-604 c.p.c. (norme speciali per il terzo) e, sul piano sostanziale, agli artt. 2808 ss. c.c. (ipoteca) e 2901 ss. c.c. (azione revocatoria). Il terzo datore di ipoteca ha diritto di beneficiare delle norme sull'estromissione (art. 604 c.p.c.) e ha a disposizione il rimedio del pagamento del debito per liberare il bene (artt. 2859 ss. c.c.).
Domande frequenti
Cosa si intende per 'terzo datore di ipoteca' nel diritto esecutivo?
Il terzo datore di ipoteca è chi ha gravato un proprio bene con ipoteca a garanzia del debito di un'altra persona. Ad esempio, un genitore che ipoteca la propria casa per garantire il mutuo del figlio. Se il figlio non paga, il creditore può agire esecutivamente sull'immobile del genitore (terzo datore) applicando le norme speciali degli artt. 602 ss. c.p.c.
Cosa succede se il debitore ha venduto un bene a un terzo per sottrarsi all'esecuzione e il giudice ha revocato la vendita?
Con la sentenza di revocatoria, la vendita diventa inefficace nei confronti del creditore, che può procedere all'espropriazione del bene anche se è formalmente di proprietà del terzo acquirente. Si applicano le norme ordinarie dell'espropriazione immobiliare con le integrazioni degli artt. 603 ss. c.p.c. che tutelano la posizione del terzo.
Il terzo proprietario del bene espropriato può fare qualcosa per salvare il bene?
Sì. Il terzo datore di ipoteca può liberare il bene pagando il debito garantito (cosiddetta purgazione dell'ipoteca, artt. 2859 ss. c.c.) oppure abbandonando il bene (rinuncia formale). Gli artt. 603 ss. c.p.c. prevedono specifici diritti per il terzo, tra cui la possibilità di essere estromesso dalla procedura in determinate condizioni.
Un genitore che ha messo la propria casa come garanzia del mutuo del figlio può perdere la casa se il figlio non paga?
Sì. Se il figlio non paga il mutuo, la banca può procedere all'espropriazione dell'immobile del genitore (terzo datore di ipoteca) ai sensi dell'art. 602 c.p.c. Il genitore ha diritto di essere avvisato della procedura e di poterla interrompere pagando il debito del figlio; in alternativa, l'immobile può essere venduto all'asta.
L'azione revocatoria è sufficiente per poter pignorare il bene di chi lo ha acquistato dal debitore?
Sì, ma occorre prima ottenere una sentenza di revocatoria (o una misura cautelare equivalente) che dichiari l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei confronti del creditore agente. Solo dopo questa pronuncia il creditore può procedere all'espropriazione del bene nei confronti del terzo acquirente, applicando le norme degli artt. 602 ss. c.p.c.