Testo dell'articoloVigente
Art. 602 c.p.c. – Modo dell’espropriazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
In sintesi
- La norma disciplina l'espropriazione di beni gravati da pegno o ipoteca costituiti a garanzia di un debito altrui (terzo datore di ipoteca).
- Si applica anche quando l'alienazione del bene da parte del debitore è stata revocata per frode (azione revocatoria ex art. 2901 c.c.).
- In entrambi i casi si applicano le disposizioni ordinarie dell'espropriazione, con le modifiche previste dagli articoli seguenti.
- La norma introduce il capo dedicato all'espropriazione contro il terzo proprietario del bene.
- Il richiamo ai capi precedenti garantisce l'applicazione del regime ordinario salvo deroghe specifiche.
Indice dei contenuti
Quando il bene espropriato è gravato da pegno o ipoteca per debito altrui, o la sua alienazione è stata revocata per frode, si applicano le norme ordinarie dell'espropriazione con le integrazioni dei successivi articoli.
Ratio
L'articolo 602 c.p.c. apre il capo dedicato all'espropriazione contro il terzo proprietario, una fattispecie particolare in cui l'esecuzione colpisce un bene che appartiene non al debitore principale, ma a un terzo. Ciò accade in due ipotesi: (a) il terzo ha costituito ipoteca o dato in pegno un proprio bene a garanzia del debito altrui (terzo datore di pegno o ipoteca); (b) un atto di alienazione compiuto dal debitore, con cui ha ceduto il bene a un terzo, è stato dichiarato inefficace per frode (revocatoria ex art. 2901 c.c.). In entrambi i casi il bene è nella disponibilità di un soggetto diverso dal debitore principale, e l'esecuzione deve tenere conto di questa particolarità.
La ratio della norma è duplice: garantire la realizzazione della garanzia reale anche quando il bene appartiene a un terzo, e assicurare che la revocatoria non resti un rimedio meramente dichiarativo ma produca effetti concreti nell'esecuzione. Il rinvio ai capi precedenti evita la duplicazione delle norme; le specifiche integrazioni degli articoli seguenti (artt. 603 ss.) tengono conto delle peculiarità del terzo proprietario.
Analisi
La norma ha struttura di rinvio e di apertura di un capo speciale. Individua due presupposti alternativi per l'applicazione del regime speciale: (a) bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui, il proprietario del bene (terzo datore) non è il debitore principale ma ha prestato garanzia reale per il suo debito; (b) bene la cui alienazione è stata revocata per frode, il terzo acquirente dell'azione revocatoria si ritrova esposto all'esecuzione. In entrambi i casi si applicano le norme dei capi precedenti (espropriazione mobiliare e immobiliare) in quanto compatibili, con le modifiche previste dagli artt. 603 ss. che tengono conto della posizione del terzo.
Quando si applica
La norma si applica quando il creditore intende agire esecutivamente su un bene di proprietà di un terzo, in uno dei due scenari indicati. Nel caso del terzo datore di ipoteca, la garanzia reale è stata volontariamente costituita su un bene altrui per garantire il debito di un altro soggetto (es. genitore che ipoteca la propria casa per garantire il mutuo del figlio). Nel caso della revocatoria, il creditore ha già ottenuto una sentenza che dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione del debitore, e ora intende aggredire il bene (ora in proprietà del terzo) per soddisfare il proprio credito.
Connessioni
La norma apre il Capo IV del Titolo II del Libro III c.p.c. dedicato all'espropriazione contro il terzo proprietario. Si collega agli artt. 603-604 c.p.c. (norme speciali per il terzo) e, sul piano sostanziale, agli artt. 2808 ss. c.c. (ipoteca) e 2901 ss. c.c. (azione revocatoria). Il terzo datore di ipoteca ha diritto di beneficiare delle norme sull'estromissione (art. 604 c.p.c.) e ha a disposizione il rimedio del pagamento del debito per liberare il bene (artt. 2859 ss. c.c.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio ha ottenuto un mutuo dalla banca Alfa, garantito da un'ipoteca sull'appartamento di sua madre Sempronia (terzo datore di ipoteca). Caio non paga il mutuo. La banca, dopo aver escusso Caio senza soddisfazione, procede all'espropriazione dell'appartamento di Sempronia, proprietaria del bene ipotecato per debito altrui. Si applicano le norme ordinarie dell'espropriazione immobiliare (artt. 555 ss. c.p.c.) con le integrazioni degli artt. 603 ss. c.p.c. che tutelano la posizione del terzo datore, tra cui il diritto di Sempronia di essere avvisata della procedura e di potersi estromettere pagando il debito di Caio.
Caso 2: Caso 2
Tizio, creditore di Mevio, ottiene una sentenza di revocatoria che dichiara inefficace nei suoi confronti la vendita compiuta da Mevio a favore di Filano (suo complice nella frode) di un immobile, al fine di sottrarlo all'esecuzione. Tizio, forte della sentenza di revocatoria, procede all'espropriazione dell'immobile ora formalmente di proprietà di Filano. Si applicano le norme ordinarie dell'espropriazione immobiliare ex art. 602 c.p.c., con le integrazioni degli articoli seguenti che disciplinano la posizione di Filano quale terzo proprietario del bene.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'terzo datore di ipoteca' nel diritto esecutivo?
Il terzo datore di ipoteca è chi ha gravato un proprio bene con ipoteca a garanzia del debito di un'altra persona. Ad esempio, un genitore che ipoteca la propria casa per garantire il mutuo del figlio. Se il figlio non paga, il creditore può agire esecutivamente sull'immobile del genitore (terzo datore) applicando le norme speciali degli artt. 602 ss. c.p.c.
Cosa succede se il debitore ha venduto un bene a un terzo per sottrarsi all'esecuzione e il giudice ha revocato la vendita?
Con la sentenza di revocatoria, la vendita diventa inefficace nei confronti del creditore, che può procedere all'espropriazione del bene anche se è formalmente di proprietà del terzo acquirente. Si applicano le norme ordinarie dell'espropriazione immobiliare con le integrazioni degli artt. 603 ss. c.p.c. che tutelano la posizione del terzo.
Il terzo proprietario del bene espropriato può fare qualcosa per salvare il bene?
Sì. Il terzo datore di ipoteca può liberare il bene pagando il debito garantito (cosiddetta purgazione dell'ipoteca, artt. 2859 ss. c.c.) oppure abbandonando il bene (rinuncia formale). Gli artt. 603 ss. c.p.c. prevedono specifici diritti per il terzo, tra cui la possibilità di essere estromesso dalla procedura in determinate condizioni.
Un genitore che ha messo la propria casa come garanzia del mutuo del figlio può perdere la casa se il figlio non paga?
Sì. Se il figlio non paga il mutuo, la banca può procedere all'espropriazione dell'immobile del genitore (terzo datore di ipoteca) ai sensi dell'art. 602 c.p.c. Il genitore ha diritto di essere avvisato della procedura e di poterla interrompere pagando il debito del figlio; in alternativa, l'immobile può essere venduto all'asta.
L'azione revocatoria è sufficiente per poter pignorare il bene di chi lo ha acquistato dal debitore?
Sì, ma occorre prima ottenere una sentenza di revocatoria (o una misura cautelare equivalente) che dichiari l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei confronti del creditore agente. Solo dopo questa pronuncia il creditore può procedere all'espropriazione del bene nei confronti del terzo acquirente, applicando le norme degli artt. 602 ss. c.p.c.
Spiegazione
Disciplina l’espropriazione di un bene appartenente a un terzo: quando si pignora un bene gravato da pegno o ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le ordinarie regole dell’espropriazione, con notifica del titolo e del precetto anche al terzo proprietario.
Come funziona e quando si applica
Consente al creditore di aggredire un bene uscito dal patrimonio del debitore (perché dato in garanzia da un terzo o perché trasferito con atto revocato), garantendo però al terzo le tutele del processo esecutivo.
Esempio pratico
Se un terzo ha concesso ipoteca sulla propria casa per il debito di un altro, il creditore può espropriare quella casa notificando titolo e precetto anche al terzo.
Domande frequenti
Si può pignorare un bene di un terzo?
Sì, quando il terzo ha concesso pegno o ipoteca per un debito altrui o ha acquistato un bene la cui vendita è stata revocata per frode; titolo e precetto vanno notificati anche a lui.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.