Art. 513 c.p.c. – Ricerca delle cose da pignorare
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo’ ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo’ anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e’ necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.
Il pretore, su ricorso del creditore, puo’ autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo’ direttamente disporre.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario puo’ sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
In sintesi
L'ufficiale giudiziario può ricercare i beni da pignorare nella casa, in altri luoghi del debitore e sulla sua persona, con autorizzazione giudiziale per beni fuori proprietà.
Ratio
La norma attribuisce ampi poteri all'ufficiale giudiziario per individuare i beni pignorabili, riconoscendo che il debitore potrebbe nascondere patrimonio. Bilanciamento tra efficacia dell'esecuzione e diritti fondamentali (dignità, domicilio) mediante requisiti procedurali (titolo esecutivo, precetto).
Analisi
L'ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo (sentenza, ordinanza) e precetto (atto formale che intima il pagamento), ha facoltà di: 1) Accedere alla casa del debitore per ricerca; 2) Ricercare sulla persona del debitore osservando 'opportune cautele per il decoro'; 3) Aprire porte, ripostigli, recipienti se necessario; 4) Allontanare persone che ostacolano; 5) Richiedere assistenza della forza pubblica per vincere resistenze. Per beni non domiciliati presso il debitore, necessita decreto del pretore su ricorso del creditore. Terzi possessori possono permettere spontaneamente l'esibizione del bene.
Quando si applica
Si applica in ogni pignoramento di mobili, dove è essenziale ricercare e localizzare il patrimonio. È particolarmente rilevante quando il debitore nasconde beni o oppone resistenza.
Connessioni
Si integra con art. 514-516 (beni impignorabili), art. 617 (ricorso). Rimanda alla legge sull'ordine pubblico e alla Costituzione per il diritto al domicilio (art. 14 Cost.).
Domande frequenti
L'ufficiale giudiziario può entrare in casa senza il mio permesso?
Sì, se munito di titolo esecutivo e precetto. Non hai diritto di opporre rifiuto, anche se puoi ricorrere al giudice per illegittimità della procedura.
Se oppongo resistenza all'ufficiale, cosa rischio?
Rischi di richiedere l'intervento della forza pubblica (carabinieri, polizia). L'opposizione può costituire reato di violenza a pubblico ufficiale.
L'ufficiale può toccare il mio corpo durante la ricerca sulla persona?
Solo osservando 'opportune cautele per il decoro'. Non può fare perquisizioni violente. Deve rispettare la dignità della persona.
Se l'ufficiale danneggia la porta o arredi durante la ricerca, chi paga?
Di solito il creditore, tramite il procedimento esecutivo. Puoi ricorso per danno se il danno è ingiustificato (abuso di potere).
L'ufficiale può ricercare beni presso mio figlio o mio parente?
Solo se il bene è 'direttamente disponibile' dal debitore. Se è propriamente altrui, serve decreto del giudice. I beni altrui non sono pignorabili.