Testo dell'articoloVigente
Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se vi e’ un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il
debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e
spese.
In caso diverso, la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni
contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle
somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in
tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i
predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non
superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice
dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti,
con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione
della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti
di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta
anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne
siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia
decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.
In sintesi
Indice dei contenuti
La distribuzione della somma ricavata segue regole diverse a seconda che vi sia un solo creditore o più creditori concorrenti con diritti di prelazione variabili.
Ratio
La norma disciplina il complesso tema della distribuzione tra i creditori garantendo il principio di par condicio creditorum, ma riconoscendo l'importanza delle cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno, privilegi). Protegge inoltre i creditori che non hanno ancora ottenuto un titolo esecutivo definitivo.
Analisi
La distribuzione avviene secondo tre scenari: 1) Un solo creditore pignorante senza interventi: il giudice, sentito il debitore, ordina il pagamento diretto per capitale, interessi e spese; 2) Più creditori: la distribuzione rispetta le cause di prelazione (ordine legale), ma con sospensione per creditori intervenuti senza titolo esecutivo riconosciuto. Tali creditori hanno 3 anni per munirsi di titolo esecutivo; 3) Scadenza dei 3 anni: il giudice ordina una comparizione per distribuire l'importo accantonato, considerando chi nel frattempo si sia munito di titolo. Il residuo non distribuibile torna al debitore o al terzo.
Quando si applica
Si applica invariabilmente in ogni procedimento esecutivo che generi somme da distribuire. È frequente in espropri immobiliari, dove è comune avere più creditori ipotecari o privilegiati.
Connessioni
Si integra con art. 509 (composizione della somma), art. 511 (domanda di sostituzione), art. 512 (controversie sulla distribuzione). Rimanda al Codice Civile per i privilegi (art. 2745-2800), pegno (art. 2784-2810), ipoteca (art. 2808-2871).
Casi pratici
Caso 1: Tizio deve €100.000 solo a Caio che lo pignora
Il bene viene venduto per €110.000. Il giudice ordina il pagamento diretto a Caio di €100.000 più interessi e spese, senza distribuzioni complesse. Il residuo va a Tizio.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è debitore di Mevio (primo creditore ipotecario), Filano (secondo creditore ipotecario) e Tizio (creditore intervento senza ipoteca). La somma ricavata è €250.000. Il giudice paga Mevio (€80.000), poi Filano (€60.000), poi accanzona €50.000 per Tizio (che ha 3 anni per ottenere titolo esecutivo). I restanti €60.000 vanno a Sempronio.
Domande frequenti
Se sono un creditore intervento senza titolo esecutivo, perché devo aspettare 3 anni?
Perché la legge ti dà tempo per ottenere una sentenza definitiva (titolo esecutivo) dal giudice ordinario. Nel frattempo, la tua quota è protetta dall'accantonamento.
Posso chiedere la distribuzione della somma accantonata prima che passino 3 anni?
Sì, se nel frattempo hai ottenuto il titolo esecutivo puoi presentare istanza al giudice per distribuzione anticipata.
Se muoio prima della distribuzione, i miei eredi ereditano il mio diritto?
Sì, i tuoi eredi subentrano nel tuo diritto di creditore e possono chiedere la distribuzione della somma accantonata a tuo nome.
Cosa significa 'cause legittime di prelazione'?
Sono i diritti che la legge riconosce come prioritari: ipoteca per gli immobili, pegno per i mobili, privilegi fiscali (Stato, INPS). Questi creditori vengono pagati prima degli altri.
Se la somma accantonata scade nei 3 anni e nessuno l'ha rivendicata, dove va?
Torna automaticamente al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione, su decisione del giudice dell'esecuzione.