Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 505 c.p.c. – Assegnazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.
Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d’accordo fra tutti.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 504 - Art. 504 c.p.c.: Cessazione della vendita forzata→Cod. proc. civ. art. 506 - Art. 506 c.p.c.: Valore minimo per l’assegnazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 503 Codice di Procedura Civile: Modi della vendita forzata→Articolo 507 Codice di Procedura Civile: Forma dell’assegnazione→Art. 502 c.p.c.: Termine per l’assegnazione o la vendita del peg→Art. 508 c.p.c.: Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatar→Art. 501 c.p.c.: Termine dilatorio del pignoramento→Art. 509 c.p.c.: Composizione della somma ricavata→Articolo 500 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’intervento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati secondo le regole successive, eventualmente a vantaggio di più creditori se ve ne sia accordo.
Ratio
L'articolo 505 c.p.c. introduce l'assegnazione come alternativa alla vendita forzata. La ratio è fornire al creditore un'opzione più flessibile rispetto all'asta: se il bene è poco commerciabile, difficile da vendere, o il creditore lo desidera per uso proprio, può chiederlo in assegnazione direttamente. La norma presuppone il consenso di altri creditori intervenuti, garantendo equilibrio tra i diritti.
Analisi
La disposizione autorizza il creditore pignorante a presentare istanza di assegnazione dei beni pignorati, secondo i criteri e le limitazioni contenute nei capi seguenti (artt. 546-569). Se nella procedura sono intervenuti altri creditori (art. 499), l'assegnazione può beneficiare uno solo di essi, o più creditori, ma soltanto se vi è accordo esplicito tra tutti. L'assegnazione non è automatica: il creditore deve provarne il diritto (assenza di altre pretese superiori, valore minimo sufficiente per coprire crediti e spese). L'assegnazione trasferisce al creditore il diritto di proprietà del bene pignorato, a fronte di imputazione sulla somma dovuta.
Quando si applica
Si applica quando il creditore preferisce ricevere il bene direttamente anziché attendere la vendita all'asta. Esempi: pignoramento di macchinario specializzato che il creditore desira per la sua azienda; pignoramento di immobile che il creditore intende mantenere come investimento; pignoramento di stock di merci che il creditore commerciante può rivendere privatamente. L'assegnazione è pratica quando il bene ha difficile collocamento in asta (beni immobili in zone depresse, aziende con problematiche gestionale, brevetti con applicazione specializzata).
Connessioni
L'articolo 505 si connette con l'art. 499 c.p.c. (intervento di altri creditori), l'art. 506 c.p.c. (valore minimo per assegnazione), gli artt. 546-569 c.p.c. (assegnazione e relative regole), l'art. 510 c.p.c. (distribuzione). La norma offre una via alternativa rispetto alla vendita (art. 503 ss.) e costituisce opzione più flessibile per il creditore, purché rispetti i vincoli di legge e il consenso di altri creditori.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è creditore di Caio per euro 25.000
Pignora un macchinario per estrusione di plastica, specializzato, difficile da vendere in asta. Invece di chiedere la vendita (che rischierebbe di fruttare meno del valore reale), Tizio chiede l'assegnazione del macchinario a se stesso come creditore. Il giudice valuta il valore (perizia: euro 28.000), verifica che copra credito + spese, e ordina l'assegnazione a Tizio. Tizio diventa proprietario della macchina e la impiega nella sua produzione industriale.
Caso 2: Sempronio e Mevio sono entrambi creditori di Filano
Sempronio ha titolo esecutivo per euro 15.000 e ha pignorante un piccolo immobile (stima euro 40.000). Mevio interviene come creditore per euro 8.000. Entrambi sono d'accordo di chiedere l'assegnazione dell'immobile a beneficio di Sempronio (creditore maggiore) e Mevio (in quota proporzionale sulla cifra eccedente). Il giudice accoglie l'istanza se sussistono gli estremi di legge (valore minimo coperto, consenso di tutti). Sempronio e Mevio ricevono l'immobile direttamente, suddividendoselo secondo l'accordo o secondo l'ordine di prelazione.
Domande frequenti
Posso chiedere l'assegnazione del bene pignorato a me stesso come creditore?
Sì, se il valore del bene è almeno pari ai crediti tuoi e di altri creditori intervenuti, più le spese di esecuzione. È una scelta alternativa alla vendita all'asta.
Se intervengono altri creditori, posso farmi assegnare il bene da solo oppure è obbligatorio dividerlo?
Se gli altri creditori consentono, puoi farti assegnare il bene singolarmente. Se non consentono, l'assegnazione può avvenire solo se il bene è divisibile e si accorda la divisione, oppure si ritorna alla vendita.
Qual è il valore minimo che il bene deve avere per l'assegnazione?
Almeno pari alla somma di: spese di esecuzione + crediti tuoi + crediti di altri creditori intervenienti che hanno causa di prelazione. Se il bene vale meno, l'assegnazione è inammissibile.
Se mi viene assegnato il bene, sono liberato dall'obbligazione di ulteriore ricerca del bene?
Sì, l'assegnazione è titolo definitivo di proprietà. Il debitore non può più contestare. Ovviamente il valore imputato sulla somma dovuta deve essere documentato e convalidato dal giudice.
Se il bene assegnatomi vale più del mio credito, devo restituire la differenza?
No, tu ricevi l'intero bene e la differenza di valore (eccedenza) contribuisce alla soddisfazione di altri creditori intervenuti, secondo l'ordine di prelazione.