Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 507 c.p.c. – Forma dell’assegnazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 506 - Art. 506 c.p.c.: Valore minimo per l’assegnazione→Cod. proc. civ. art. 508 - Art. 508 c.p.c.: Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatar→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 505 Codice di Procedura Civile: Assegnazione→Art. 509 c.p.c.: Composizione della somma ricavata→Art. 504 c.p.c.: Cessazione della vendita forzata→Art. 510 c.p.c.: Distribuzione della somma ricavata→Articolo 503 Codice di Procedura Civile: Modi della vendita forzata→Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione→Art. 502 c.p.c.: Termine per l’assegnazione o la vendita del peg
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 507 del codice di procedura civile disciplina la forma dell'assegnazione nell'ambito dell'espropriazione forzata. La norma stabilisce che l'assegnazione si compie mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione, individuandone analiticamente il contenuto necessario. L'assegnazione rappresenta una delle modalità con cui il bene pignorato viene liquidato a vantaggio dei creditori: in luogo della vendita a terzi, il bene è attribuito a un soggetto, tipicamente un creditore, a soddisfacimento del suo credito o verso il pagamento di un prezzo o conguaglio. La disposizione assicura che tale operazione avvenga in forma ordinata e documentata.
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione
La forma prescritta è quella dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. La scelta di questo strumento riflette la natura dell'assegnazione come atto del processo esecutivo, soggetto alla direzione e al controllo dell'organo giurisdizionale. L'ordinanza è il provvedimento attraverso cui il giudice governa lo svolgimento dell'esecuzione: affidare ad esso l'assegnazione significa collocare l'operazione sotto la garanzia del controllo giudiziale, a tutela tanto del creditore assegnatario quanto degli altri soggetti coinvolti.
Il contenuto necessario dell'ordinanza
La norma individua con precisione gli elementi che l'ordinanza deve contenere: l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione. Questa elencazione non è formalistica: ciascun elemento risponde a un'esigenza di certezza. Individuare l'assegnatario significa stabilire a chi è attribuito il bene; identificare il creditore pignorante e gli intervenuti consente di ricostruire la platea dei soggetti che concorrono alla soddisfazione; menzionare il debitore e l'eventuale terzo proprietario chiarisce la posizione di chi subisce gli effetti dell'esecuzione; indicare il bene e il prezzo definisce l'oggetto e il valore dell'operazione.
La figura del terzo proprietario
Il riferimento all'eventuale terzo proprietario tiene conto delle ipotesi in cui il bene pignorato non appartenga al debitore esecutato ma a un soggetto diverso, coinvolto nell'esecuzione in ragione della sua posizione sul bene. La sua menzione nell'ordinanza assicura che la sua posizione sia presa in considerazione e resa trasparente, completando il quadro dei soggetti incisi dall'assegnazione.
Il prezzo di assegnazione e la distribuzione
L'indicazione del prezzo di assegnazione ha rilievo decisivo per la fase successiva: la somma che l'assegnatario è tenuto a versare, o il valore imputato, concorre a formare il ricavato dell'esecuzione, che sarà poi distribuito tra i creditori. La precisione su questo punto è essenziale per la corretta ricostruzione della massa attiva e per il riparto. L'assegnazione, in questa prospettiva, non è un atto isolato, ma un anello della catena che conduce alla soddisfazione dei crediti.
Assegnazione e vendita: due vie per la liquidazione
L'assegnazione si pone come alternativa alla vendita del bene pignorato. Mentre la vendita mira a convertire il bene in denaro attraverso la collocazione sul mercato, l'assegnazione attribuisce direttamente il bene a un soggetto. La scelta tra le due vie dipende dalle circostanze e dalle regole applicabili alla specifica procedura. L'art. 507 non si occupa dei presupposti dell'assegnazione, ma della sua forma: presuppone, cioè, che l'assegnazione sia ammissibile e ne disciplina la veste documentale.
L'assegnazione nel sistema dell'espropriazione
Per cogliere il senso dell'art. 507 occorre collocare l'assegnazione nel sistema dell'espropriazione forzata. Il processo esecutivo mira a soddisfare i creditori attraverso la conversione del bene pignorato in un valore distribuibile. La vendita persegue questo obiettivo collocando il bene sul mercato; l'assegnazione lo persegue attribuendo direttamente il bene a un soggetto, tipicamente un creditore. L'art. 507 non disciplina i presupposti dell'assegnazione, ma la forma in cui essa si compie: presuppone, cioè, che l'assegnazione sia ammessa e ne assicura una veste documentale idonea a garantire certezza sul trasferimento e sulle posizioni dei soggetti coinvolti.
La certezza giuridica come obiettivo della forma
La prescrizione di un contenuto necessario dell'ordinanza risponde a un'esigenza di certezza giuridica. L'assegnazione incide su una pluralità di posizioni - quella dell'assegnatario, dei creditori, del debitore, dell'eventuale terzo proprietario - e produce effetti destinati a riflettersi sulla successiva distribuzione del ricavato. La completezza dell'atto è la condizione perché tutti questi effetti siano chiari e incontestabili. Un'ordinanza che riporti con precisione gli elementi richiesti consente a ciascuno di conoscere la propria posizione e previene quel contenzioso che nascerebbe dall'incertezza sul trasferimento o sul prezzo.
Il controllo giudiziale sull'operazione
L'attribuzione della forma all'ordinanza del giudice dell'esecuzione colloca l'assegnazione sotto il controllo dell'organo giurisdizionale che dirige il processo esecutivo. Questo controllo è una garanzia per tutte le parti: assicura che l'operazione si svolga nel rispetto delle regole e che gli interessi in gioco siano adeguatamente considerati. Il giudice non si limita a registrare l'assegnazione, ma la dispone con un provvedimento che ne governa il contenuto. La forma prescelta, dunque, non è un formalismo, ma il modo attraverso cui l'ordinamento assicura il presidio giurisdizionale su un momento delicato dell'esecuzione.
Profili applicativi
Sul piano operativo, la completezza dell'ordinanza è la migliore garanzia di stabilità dell'operazione. Un'ordinanza carente di taluno degli elementi prescritti può generare incertezze sul trasferimento e sul riparto. È quindi interesse di tutte le parti che il provvedimento del giudice dell'esecuzione riporti con esattezza assegnatario, soggetti coinvolti, bene e prezzo. La cura nella redazione previene contestazioni e agevola le fasi successive dell'esecuzione.
Casi pratici
Caso 1: l'assegnazione al creditore
Nell'ambito di un'espropriazione forzata, il bene pignorato viene assegnato al creditore Tizio. Il giudice dell'esecuzione emette l'ordinanza prevista dall'art. 507 c.p.c., indicando Tizio come assegnatario, il creditore pignorante, gli intervenuti, il debitore, il bene e il prezzo di assegnazione. L'atto risulta completo e idoneo a fondare il trasferimento e la successiva distribuzione.
Caso 2: la presenza del terzo proprietario
Il bene oggetto di assegnazione appartiene al terzo proprietario Caio, coinvolto nella procedura. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione menziona la sua posizione accanto agli altri elementi richiesti, assicurando trasparenza sull'incidenza dell'assegnazione nei suoi confronti.
Domande frequenti
In quale forma avviene l'assegnazione secondo l'art. 507 c.p.c.?
Avviene mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione, che deve contenere gli elementi indicati dalla norma.
Quali elementi deve contenere l'ordinanza di assegnazione?
L'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, degli intervenuti, del debitore ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Che cos'è l'assegnazione nell'espropriazione forzata?
È una modalità di liquidazione del bene pignorato che, in alternativa alla vendita, attribuisce il bene a un soggetto, tipicamente un creditore, a soddisfazione del credito o verso un prezzo o conguaglio.
Perché si menziona l'eventuale terzo proprietario?
Perché il bene pignorato può appartenere a un soggetto diverso dal debitore: la sua indicazione rende trasparente la posizione di chi subisce gli effetti dell'assegnazione.
Perché è importante indicare il prezzo di assegnazione?
Perché concorre a formare il ricavato dell'esecuzione, che sarà distribuito tra i creditori: la sua precisa indicazione è essenziale per il successivo riparto.