Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 508 c.p.c. – Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, puo’ concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 507 - Articolo 507 Codice di Procedura Civile: Forma dell’assegnazione→Cod. proc. civ. art. 509 - Art. 509 c.p.c.: Composizione della somma ricavata→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 506 c.p.c.: Valore minimo per l’assegnazione→Art. 510 c.p.c.: Distribuzione della somma ricavata→Articolo 505 Codice di Procedura Civile: Assegnazione→Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione→Art. 504 c.p.c.: Cessazione della vendita forzata→Art. 512 c.p.c.: Risoluzione delle controversie→Articolo 503 Codice di Procedura Civile: Modi della vendita forzata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 508 c.p.c. disciplina un meccanismo tecnico ma di notevole utilita' pratica nell'espropriazione forzata immobiliare e mobiliare: la possibilita' che chi si aggiudica o riceve in assegnazione un bene gravato da garanzia reale subentri nel debito garantito, in luogo di pagarne il prezzo per intero in denaro. La norma costruisce un ponte tra la fase satisfattiva dell'esecuzione e la disciplina sostanziale dell'accollo, modulandola sulle esigenze del processo esecutivo.
La funzione economica della norma
Nell'esecuzione, l'aggiudicatario versa il prezzo che, dopo le spese, viene distribuito ai creditori secondo i gradi di prelazione. Quando sul bene grava un'ipoteca o un pegno per un credito non ancora scaduto o di lunga durata, imporre il versamento integrale del prezzo costringerebbe l'aggiudicatario a immobilizzare liquidita' che, in larga parte, andrebbe poi al creditore garantito. L'art. 508 consente invece di "lasciare in piedi" il rapporto garantito: l'aggiudicatario si accolla il debito con le garanzie ad esso inerenti e il creditore continua a essere soddisfatto secondo le scadenze originarie. Il prezzo da versare si riduce corrispondentemente alla quota di debito accollata.
Il ruolo dell'autorizzazione del giudice
L'accordo tra aggiudicatario e creditore garantito non e' di per se' sufficiente: occorre l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Questo passaggio non e' una formalita'. Il giudice e' chiamato a verificare che l'operazione non pregiudichi gli altri creditori concorrenti, che la quantificazione del debito accollato sia coerente con lo stato passivo o con i crediti accertati e che la liberazione del debitore non si traduca in un depauperamento ingiustificato della massa attiva. L'autorizzazione assicura il controllo giurisdizionale su un'operazione che, pur fondata su un accordo privatistico, incide sulla par condicio creditorum.
L'effetto liberatorio per il debitore
Il tratto più significativo e' l'effetto liberatorio: il debitore originario, una volta perfezionato l'accollo autorizzato, e' liberato. Si tratta quindi di un accollo liberatorio, e non meramente cumulativo. La liberazione presuppone il consenso del creditore, che proprio per questo e' parte necessaria dell'accordo: senza la sua adesione, il creditore conserverebbe l'azione anche verso il debitore originario. La struttura ricalca, sul piano sostanziale, la logica dell'art. 1273 c.c. in materia di accollo, calata pero' nel contesto dell'esecuzione forzata.
Il trasferimento delle garanzie
Il debito si trasferisce "con le garanzie ad esso inerenti". ciò significa che il pegno o l'ipoteca non si estinguono: continuano ad assistere il credito, ora gravante sull'aggiudicatario. Questo profilo e' centrale, perché conserva al creditore la posizione di privilegio che lo aveva indotto ad accettare l'operazione. La permanenza della garanzia reale sul bede aggiudicato e' la contropartita logica della rinuncia all'immediato soddisfacimento in denaro.
La menzione nel provvedimento
La norma impone che dell'assunzione del debito si faccia menzione nel provvedimento di vendita o di assegnazione. La pubblicita' interna all'atto giudiziario assolve a una funzione di trasparenza e di certezza: chiunque consulti il titolo deve poter ricostruire che il prezzo e' stato in parte sostituito dall'accollo e che la garanzia reale prosegue. La menzione e' inoltre presupposto per il coordinamento con le formalita' pubblicitarie immobiliari, quando il bene e' un immobile ipotecato.
Rapporti con la distribuzione del ricavato
L'accollo incide direttamente sul piano di riparto. La quota di credito garantito soddisfatta tramite accollo esce dalla distribuzione in denaro, mentre il residuo prezzo viene ripartito tra gli altri creditori. Per questo il giudice deve coordinare l'autorizzazione con lo stato di graduazione, evitando che l'operazione alteri l'ordine delle prelazioni o sottragga risorse ai creditori di grado anteriore non garantiti dal bene.
Inquadramento sistematico
L'art. 508 si colloca tra le norme che rendono flessibile l'esecuzione, accanto agli istituti che consentono la conversione del pignoramento o forme alternative di soddisfacimento. La sua ratio e' favorire l'effettivo realizzo del bene staggito riducendo gli oneri finanziari dell'acquisto, a vantaggio sia dell'aggiudicatario sia, indirettamente, della procedura, che può contare su un più agevole collocamento del bene.
L'accollo nell'esecuzione mobiliare e immobiliare
Sebbene l'ipotesi tipica riguardi l'espropriazione immobiliare, dove l'ipoteca e' la garanzia più frequente, la norma menziona anche il pegno, proprio della garanzia mobiliare. La disposizione opera dunque in entrambi i contesti esecutivi, adattandosi alla natura del bene staggito e della garanzia che lo grava. Nell'esecuzione immobiliare l'accollo dialoga con le formalita' di trascrizione e iscrizione, mentre nell'esecuzione mobiliare assume rilievo la materiale permanenza del vincolo pignoratizio.
La tutela degli altri creditori
L'operazione non può tradursi in un vantaggio per il creditore garantito a danno degli altri creditori intervenuti. Il controllo del giudice e' diretto proprio a evitare che l'accollo, sottraendo una parte del prezzo alla distribuzione, comprometta le ragioni dei creditori di grado poziore o concorrenti. Per questo l'autorizzazione presuppone una valutazione complessiva degli interessi della procedura, e non solo dell'accordo bilaterale tra aggiudicatario e creditore garantito.
Profili di convenienza
Sul piano pratico, l'art. 508 può rendere più appetibile l'acquisto del bene staggito: l'aggiudicatario, anziche' reperire l'intera provvista, ne immobilizza una parte minore, subentrando in un finanziamento già in essere a condizioni note. Questo può favorire la partecipazione alle vendite e, in ultima analisi, il miglior realizzo del bene, con beneficio dell'intera procedura esecutiva.
Coordinamento con la conversione del pignoramento
L'art. 508 si affianca agli altri strumenti che rendono flessibile la fase satisfattiva, come la conversione del pignoramento, con cui il debitore può sostituire al bene staggito una somma di denaro. Mentre la conversione opera su impulso del debitore per liberare il bene, l'accollo ex art. 508 opera a valle dell'aggiudicazione e su impulso dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Entrambi gli istituti perseguono, da angolazioni diverse, l'obiettivo di un esito esecutivo efficiente e meno gravoso, evitando immobilizzi finanziari non necessari e agevolando la composizione degli interessi in gioco nella procedura.
Domande frequenti
Chi puo' accollarsi il debito ai sensi dell'art. 508 c.p.c.?
L'aggiudicatario o l'assegnatario del bene gravato da pegno o ipoteca, previo accordo con il creditore garantito e autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
Il debitore originario resta obbligato dopo l'accollo?
No. La norma prevede un effetto liberatorio: una volta perfezionata l'assunzione autorizzata, il debitore originario viene liberato dal debito accollato.
Le garanzie reali si estinguono con l'accollo?
No. Il debito si trasferisce con le garanzie ad esso inerenti, sicche' pegno o ipoteca continuano ad assistere il credito ora gravante sull'aggiudicatario.
Perche' serve l'autorizzazione del giudice?
Per assicurare il controllo sulla regolarita' dell'operazione e tutelare gli altri creditori, evitando pregiudizi alla par condicio e alla corretta distribuzione del ricavato.
Dove risulta l'assunzione del debito?
L'art. 508 impone che dell'assunzione si faccia menzione nel provvedimento di vendita o di assegnazione, garantendo trasparenza e certezza sul titolo.