Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 501 c.p.c. impone il termine dilatorio di dieci giorni dal pignoramento prima di poter proporre l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati, salvo che siano deteriorabili: garanzia per il debitore.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 501 c.p.c. – Termine dilatorio del pignoramento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata.

In sintesi

  • Decorrono almeno 10 giorni dal pignoramento prima di chiedere assegnazione o vendita
  • Il termine dilatorio è perentorio e garantisce al debitore tempo per preparare la difesa
  • Per beni deteriorabili è ammessa vendita immediata senza aspettare i 10 giorni
  • Il creditore deve quindi pianificare l'esecuzione rispettando questo intervallo temporale
Indice dei contenuti

L'istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non sono trascorsi dieci giorni dal pignoramento, salvo per beni deteriorabili.

Ratio

L'articolo 501 c.p.c. introduce un termine dilatorio, cioè un periodo di tempo entro il quale il creditore non può procedere con le fasi successive dell'esecuzione. La ratio è fornire al debitore un periodo minimo di respiro entro il quale può organizzare la propria difesa, proporre opposizioni, e tentare accordi. Inoltre, evita accelerazioni eccessive che potrebbero pregiudicare i diritti del debitore senza dar tempo di reagire.

Analisi

La norma stabilisce che l'istanza di assegnazione o di vendita (artt. 505, 530, 552, 569 c.p.c.) non può essere presentata prima che siano trascorsi 10 giorni dal compimento del pignoramento. Il termine è perentorio: la presentazione anticipata rende l'istanza inammissibile. L'eccezione riguarda i beni deteriorabili (alimenti, merci deperibili, bestiame, ecc.), per i quali il giudice può disporre l'assegnazione o la vendita immediata senza attendere i 10 giorni, poiché il ritardo comporterebbe perdita di valore.

Quando si applica

Si applica in qualunque esecuzione dove il creditore desideri proseguire dalla fase di pignoramento a quella di assegnazione o vendita. Esempi: pignoramento su conto corrente il 1° giugno; l'istanza di assegnazione non può essere presentata prima dell'11 giugno. Pignoramento di frutta in magazzino il 20 giugno; il creditore può chiedere immediata vendita senza aspettare il 30 giugno, poiché la frutta è deteriorabile. Pignoramento di immobile: il termine di 10 giorni decorre da quando l'atto di pignoramento è stato compiuto, e l'istanza di vendita è ammissibile solo successivamente.

Connessioni

L'articolo 501 si connette con l'art. 497 c.p.c. (decadenza a 90 giorni), l'art. 505 c.p.c. (assegnazione), gli artt. 530, 552, 569 c.p.c. (vendita), e l'art. 502 c.p.c. (termine per pegno e ipoteca). La disposizione rientra nella disciplina generale dei termini processuali, che sono regolati dal codice con logica di equilibrio tra diritti del creditore e tutela del debitore.

Casi pratici

Caso 1: Tizio pignora il conto corrente di Caio il 5 giugno 2026

Il giorno stesso Tizio contatta l'avvocato per chiedere di presentare istanza di assegnazione, ma l'avvocato spiega che non è possibile prima dell'11 giugno. Tizio attende il termine dilatorio di 10 giorni e il 12 giugno presenta istanza di assegnazione. L'istanza è ammissibile. Se avesse tentato di presentarla il 6 giugno, il giudice l'avrebbe dichiarata inammissibile per violazione del termine dilatorio.

Caso 2: Caso 2

Sempronio pignora un carico di pesce surgelato presso il magazzino di Mevio il 15 giugno. Sempronio contatta il giudice per chiedere vendita immediata, allegando una perizia che dimostra il deterioramento rapido del prodotto e la perdita di valore. Il giudice, riconosciuto il carattere deteriorabile dei beni, dispone la vendita immediata senza attendere il termine dilatorio di 10 giorni. Filano, muggnaio amico di Sempronio, riesce a procacciare acquirenti interessati e il pesce è venduto il 17 giugno a prezzo vantaggioso.

Domande frequenti

Cosa accade se presento istanza di assegnazione prima di 10 giorni dal pignoramento?

L'istanza è inammissibile per violazione del termine dilatorio (perentorio). Il giudice la rigetta senza neppure entrare nel merito. Dovrai ripresentarla dopo il decimo giorno.

Quali beni sono considerati deteriorabili?

Generalmente alimenti freschi, colture agricole, bestiame vivo, merci con scadenza breve, pesce fresco, fiori. Per i dubbi è utile acquisire una perizia che certifichi il deterioramento rapido e la perdita di valore.

Se il debitore paga durante i 10 giorni dilatori, il pignoramento cessa?

Sì, il pignoramento cessa per pagamento. Il creditore non ha più interesse a procedere all'assegnazione o vendita. Deve però comprovare il pagamento.

Come vengono contati i 10 giorni? Sono compresi i giorni festivi e i giorni non lavorativi del tribunale?

I 10 giorni si contano in modo ordinario, includendo tutti i giorni (festivi, feriali, ecc.). Non si sospendono per festività giudiziali. Se il decimo giorno cade di sabato/domenica, l'istanza può essere presentata il primo giorno lavorativo successivo.

Se ho più beni pignorati, devo aspettare 10 giorni per tutti oppure posso chiedere assegnazione solo di alcuni?

Puoi chiedere assegnazione o vendita dei soli beni deteriorabili immediamente, e degli altri beni dopo 10 giorni dal rispettivo pignoramento, se sono stati pignorati in momenti diversi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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