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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 500 c.p.c. – Effetti dell’intervento

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a

partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene

pignorato e a provocarne i singoli atti.

In sintesi

  • L'intervento dà diritto di partecipazione alla distribuzione del ricavato della vendita
  • L'interveniente può partecipare attivamente al procedimento di espropriazione
  • L'interveniente può istare e provocare i singoli atti della procedura esecutiva
  • I diritti dell'interveniente sono subordinati al riconoscimento del credito da parte del debitore
  • L'interveniente chirografario non è preferito rispetto agli altri creditori della medesima categoria

L'intervento nell'esecuzione dà diritto a partecipare alla distribuzione, a partecipare all'espropriazione e a provocarne i singoli atti.

Ratio

L'articolo 500 c.p.c. chiarisce le conseguenze giuridiche dell'intervento accettato nella procedura esecutiva. La ratio è di integrare l'interveniente nel contraddittorio processuale, riconoscendogli poteri attivi nel procedimento e non relegandolo a posizione meramente passiva di riscossione finale. Questo incentiva i creditori a controllare la corretta esecuzione e a far valere i propri interessi durante il procedimento.

Analisi

La norma sinteticamente elenca tre effetti dell'intervento: (1) partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, secondo le cause di prelazione; (2) partecipazione all'espropriazione del bene (cioè al procedimento di vendita/assegnazione); (3) diritto di provocare i singoli atti, come presentare istanze, ricorsi, opposizioni. Questi diritti operano secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti del codice, quindi sono modulati da ulteriori regole tecniche (es. art. 510 su distribuzione, artt. 530, 552, 569 su vendita). L'articolo 500 è dunque norma-ponte che rimanda la disciplina puntuale ad altre disposizioni.

Quando si applica

Si applica una volta che l'intervento è stato tempestivamente depositato ed è stato dichiarato ammissibile dal giudice. Esempi: un creditore interveniente chiede che il bene sia venduto con più rapidità; un interveniente richiede verifica del calcolo delle spese di esecuzione; un interveniente fa reclamo su irregolarità della procedura di vendita. In tutti questi casi l'interveniente ha facoltà di promuovere atti e contraddittorio, non è soggetto passivo.

Connessioni

L'articolo 500 si connette strettamente con l'art. 499 c.p.c. (intervento), l'art. 510 c.p.c. (distribuzione), gli artt. 530, 552, 569 c.p.c. (vendita e assegnazione). Rimanda inoltre ai capi seguenti (capo III e IV del titolo III) per la disciplina tecnica di come l'interveniente esercita i propri diritti. La disposizione è di carattere ricognitivo: non crea nuovi diritti, ma sancisce quali diritti l'intervento comporta.

Domande frequenti

Se interveniamo io come creditore, il creditore esecutante mi può escludere dalla distribuzione?

No, se il tuo intervento è tempestivo e ammissibile, hai diritto di partecipare. L'esclusione può avvenire solo per le cause previste dalla legge (es. decadenza per intervento tardivo), non per volontà del creditore esecutante.

Come faccio a controllare se le spese di esecuzione sono corrette?

Una volta intervenuto nel procedimento, puoi esaminare il fascicolo e gli atti, consultare il prospetto delle spese di esecuzione, e presentare osservazioni al giudice. Se ritieni siano eccessive, puoi chiedere revisione delle spese.

Posso proporre un ricorso contro la sentenza di distribuzione se non sono d'accordo?

Sì, come interveniente hai diritto di impugnazione. Puoi presentare reclamo entro i termini previsti dalla legge (di solito 10-15 giorni) se reclami che il tuo credito non sia stato calcolato correttamente o che sia stato violato l'ordine di prelazione.

Se il bene è venduto per un prezzo che ritengo troppo basso, posso oppormi?

Come interveniente puoi presentare osservazioni sulla stima preliminare e ricorrere se ritieni manifesta l'erroneità della valutazione. Tuttavia, una volta che la vendita è stata aggiudicata (all'incanto pubblico o in altra forma), è più difficile opporsi.

Se il debitore riconosce solo una parte del mio credito, ricevo comunque la quota corrispondente alla parte riconosciuta?

Sì. Se il debitore riconosce parte del credito, partecipi alla distribuzione per quella parte. Per la parte disconosciuta, il ricavato viene accantonato e potrai farvi valere il credito in successive azioni di giudizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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