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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 499 c.p.c. – Intervento

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato

su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un

sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da

pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture

contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.

Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o

l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del

titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di

residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se

l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo

comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle

medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i

dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile

attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare,

con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del

debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo

esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti,

senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il

termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di

distribuzione.

Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 il

giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi

di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la

data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo

gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa

misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto

luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli

effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore

partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del

credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati

viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’art. 510, terzo comma,

all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e

dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma,

l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

In sintesi

  • Possono intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo verso il debitore
  • Possono intervenire creditori che avevano sequestri o diritti di pegno/prelazione iscritti
  • L'intervento va chiesto tramite ricorso depositato prima dell'udienza di vendita o assegnazione
  • Interventi tardivi sono inammissibili; il creditore perde il diritto di partecipare alla distribuzione
  • Il debitore deve dichiarare se riconosce i crediti per cui è stato intervento

Creditori fondati su titolo esecutivo o con diritti di pegno possono intervenire nell'esecuzione mediante ricorso depositato prima dell'udienza di vendita.

Ratio

L'articolo 499 c.p.c. permette a creditori diversi da quello esecutore di partecipare al procedimento esecutivo qualora vantino crediti verso il medesimo debitore. La ratio è quella di riunire in un'unica sede tutte le pretese creditorie, evitando moltiplicazione di esecuzioni e garantendo un ordine di soddisfacimento secondo le cause di prelazione. Inoltre, il meccanismo incentiva creditori a farsi avanti, evitando sorprese nella distribuzione finale.

Analisi

L'articolo distingue tre categorie di soggetti legittimati a intervenire: (a) creditori con titolo esecutivo; (b) creditori che avevano sequestri o diritti di pegno/prelazione presso pubblici registri al momento del pignoramento originario; (c) creditori di somma di denaro con crediti risultanti dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c. (per questi ultimi è richiesto allegato autentico notarile). Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita (artt. 530, 552, 569 c.p.c.), pena inammissibilità. Il ricorso deve indicare il credito, il titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione, e l'elezione di domicilio nel comune sede del giudice. Se l'intervento è fondato su credito non esecutivo, il creditore deve notificare copia del ricorso al debitore entro 10 giorni successivi al deposito.

Quando si applica

Si applica in qualunque procedimento esecutivo dove il debitore abbia altri creditori. Esempi: un primo creditore pignora beni di un debitore e avvia vendita; un secondo creditore, venuto a conoscenza dell'esecuzione, deposita ricorso di intervento per concorrere alla distribuzione del ricavato; un creditore bancario scopre che il proprio debitore è già stato pignorante da un creditore fiscale, e interviene per far valere la propria causa di prelazione. Analogamente nel pignoramento immobiliare con ipoteca: l'ipotecario può intervenire per assicurarsi il soddisfacimento nella giusta misura.

Connessioni

L'articolo 499 si connette con l'art. 500 c.p.c. (effetti dell'intervento), l'art. 498 c.p.c. (avviso ai creditori iscritti), l'art. 510 c.p.c. (distribuzione con accantonamento), gli artt. 530, 552, 569 c.p.c. (procedimenti di vendita). Rimanda inoltre all'art. 2214 c.c. (libro giornale e scritture contabili) e ai pubblici registri come fonti di conoscenza delle iscrizioni. La decadenza per intervento tardivo è regolata con rigore come sanzione processuale.

Domande frequenti

Devo avere per forza un titolo esecutivo per intervenire nell'esecuzione altrui?

No. Puoi intervenire anche se il tuo credito non è ancora esecutivo, purché tu abbia un sequestro, un pegno, o un diritto di prelazione iscritto al momento del pignoramento del primo creditore. Se il credito è documentato dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c., devi allegare estratto autentico notarile.

Fino a quando posso depositare il ricorso di intervento?

Devi depositare il ricorso prima che sia tenuta l'udienza in cui il giudice dispone la vendita o l'assegnazione dei beni (artt. 530, 552, 569 c.p.c.). Se l'udienza è già stata tenuta, l'intervento è inammissibile e decade il tuo diritto di concorrere.

Se il mio credito non è esecutivo, devo notificare il ricorso al debitore?

Sì, devi notificare copia del ricorso al debitore entro 10 giorni dal deposito presso il giudice, pena decadenza del diritto. Per questo è utile affidare la notificazione a un ufficiale giudiziario.

Se interviene un altro creditore, potrei non ricevere tutto quello che mi spetta?

No, se il ricavato è insufficiente. La distribuzione segue l'ordine delle cause di prelazione (privilegi, ipoteche, pegni prima dei creditori chirografari). Se sei creditore chirografario e intervengono altri chirografari, il ricavato si divide proporzionalmente, non per ordine di intervento.

Se il debitore riconosce il mio credito in sede di comparizione, cosa accade?

Il tuo credito viene integralmente incluso nella distribuzione e sarai soddisfatto per la parte che ti spetta secondo il tuo ordine di prelazione. Se il debitore lo disconosce, il ricavato a te spettante viene accantonato e potrai farvi valere il credito in giudizio successivamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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