Art. 514 c.p.c. – Cose mobili assolutamente impignorabili
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto
l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie,
gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la
lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto
indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili,
meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone
indicate nel numero precedente;
abrogato
le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo
che formino parte di una collezione.
In sintesi
Non si possono pignorare beni sacri, vestiario, arredi essenziali, cibi, combustibili mensili, armi di servizio pubblico e scritti di famiglia, salvo mobili di pregio.
Ratio
La norma riconosce che certi beni sono essenziali per la sopravvivenza e la dignità della persona umana, nonché per l'esercizio di diritti fondamentali. Il pignoramento totale potrebbe ridurre il debitore e la sua famiglia all'indigenza. La norma bilancia il diritto del creditore con la tutela della persona.
Analisi
La lista è dettagliata: 1) Beni sacri (ostie, paramenti religiosi); 2) Anello nuziale, vestiario, biancheria, letti, tavoli da pranzo, sedie, armadi, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli, lavatrice, utensili di cucina, tutti 'indispensabili' per il debitore e famiglia; 3) Eccezione: mobili di rilevante valore economico o pregio artistico/antiquariato sono pignorabili anche se rientrano nelle categorie (salvo letti); 4) Commestibili e combustibili per un mese; 5) Armi obbligatorie per pubblico servizio; 6) Decorazioni al valore, lettere, registri, manoscritti di famiglia (eccetto collezioni).
Quando si applica
Si applica in ogni procedimento di pignoramento di mobili, quando l'ufficiale giudiziario deve discriminare tra beni pignorabili e impignorabili. È frequente nei pignoramenti presso abitazioni.
Connessioni
Si coordina con art. 515 (impignorabili relativi), art. 516 (frutti, bachi da seta). Rimanda ai principi costituzionali di dignità umana (art. 3 Cost.), sussidiarietà (art. 2 Cost.), diritto al lavoro (art. 4 Cost.).
Domande frequenti
Se possiedo un anello di oro prezioso, è impignoabile?
Se è l'anello nuziale (simbolo della famiglia), sì, anche se prezioso. Se è gioiello di lusso non matrimoniale, no, è pignoabile.
Il televisore è pignoabile?
Sì, il televisore non rientra negli arredi essenziali della norma. È considerato bene di lusso non indispensabile.
Se ho un frigorifero di marchio luxury ad altissimo costo, posso perderlo?
Teoricamente sì, perché la norma esclude 'mobili di rilevante valore economico'. Un frigorifero lussuoso potrebbe essere considerato non indispensabile.
Quanto tempo di cibi e combustibili è protetto?
Un mese a partire dalla data del pignoramento, calcolato per il debitore e la famiglia convivente. È una protezione minima.
Se sono un musicista professionista, posso proteggere il mio pianoforte?
Sì, secondo l'art. 515, gli strumenti indispensabili per la professione hanno protezione (limitata a 1/5 del valore). Il pianoforte è strumento professionale tutelato.