Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 516 c.p.c. – Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 515 - Art. 515 c.p.c.: Cose mobili relativamente impignorabili→Cod. proc. civ. art. 517 - Art. 517 c.p.c.: Scelta delle cose da pignorare→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 514 c.p.c.: Cose mobili assolutamente impignorabili→Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento→Art. 513 c.p.c.: Ricerca delle cose da pignorare→Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento→Art. 512 c.p.c.: Risoluzione delle controversie→Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati→Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I frutti non ancora raccolti di un immobile non possono essere pignorati separatamente se non nelle ultime sei settimane prima della maturazione, salvo assunzione spese custodia.
Ratio
La norma protegge il ciclo produttivo agricolo naturale. I frutti acerbi hanno valore minimo e il loro pignoramento anticipato comporterebbe danno economico. Consentendo il pignoramento solo a maturazione prossima (ultime 6 settimane), si consente al proprietario di completare il ciclo senza perdite eccessive. Per i bachi, la regola è ancora più specifica per proteggere la fase critica di sviluppo.
Analisi
I frutti pendenti (non ancora staccati dal suolo) non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane precedenti il tempo ordinario della maturazione. Eccezione: se il creditore si assume le maggiori spese di custodia (durante la raccolta). Per i bachi da seta, regola ancora più restrittiva: pignorabili solo quando sono nella 'maggior parte' sui rami per formazione del bozzolo (fase terminale di 7-10 giorni).
Quando si applica
Si applica raramente in procedimenti moderni contro piccoli agricoltori. Rileva invece in contesti di agricoltura biologica, vigneti, oliveti, frutteti e ancora nella sericultura tradizionale in alcune regioni italiane (Toscana, Veneto).
Connessioni
Si coordina con art. 514-515 (beni impignorabili), art. 513 (ricerca). Rimanda al Codice Civile per frutti naturali e civili (art. 821-824 CC), proprietà (art. 832-836), e diritti del proprietario di fondi.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è proprietario di un vigneto e deve €80.000 a Caio
In aprile (raccolta ordinaria a settembre), Caio vuole pignorare l'uva ancora pendente. Non può, perché mancano le ultime 6 settimane. Solo in agosto può richiedere il pignoramento dell'uva quasi matura, a meno che non si assuma le spese di custodia anticipata della cantina.
Caso 2: Sempronio alleva bachi da seta in Toscana
Mevio ha credito di €5.000 contro di lui. A maggio (allevamento in corso), vuole pignorare i bachi ancora in sviluppo. Non può. Solo quando i bachi sono 'nella maggior parte' sui rami a formare il bozzolo (10 giorni dopo) può procedere al pignoramento.
Domande frequenti
Se il creditore assume le spese di custodia, può pignorare frutti immaturi?
Sì, teoricamente può, ma deve accettare di pagare tutte le spese aggiuntive di conservazione dei frutti acerbi fino a maturazione. È raro in pratica.
Come si contano le 'ultime sei settimane' prima della maturazione?
Si calcola retro rispetto al tempo ordinario di maturazione della coltura (es. uva a settembre = dalle ultime 6 settimane di agosto). Se la stagione è anomala, il giudice decide.
I frutti civili (affitti da immobile agricolo) sono soggetti alla stessa regola?
No, i frutti civili (redditi, affitti, rendite) sono pignorabili normalmente. La norma riguarda solo frutti naturali (raccolti vegetali e animali).
Se l'immobile è pignorato, il creditore ha diritto ai frutti che maturano durante l'esecuzione?
Sì, se il bene è assegnato al creditore o se la legge lo consente. Ma se il fondo rimane proprietà del debitore, i frutti appartengono a lui.
La regola sui bachi da seta si applica anche ad altri allevamenti?
No, è specifica per bachi da seta. Per bestiame, pollame, ecc., si applica la regola generale: pignoramento consentito in qualunque momento (salvo protezioni per animali da lavoro indispensabili).