Testo dell'articoloVigente
Art. 518 c.p.c. – Forma del pignoramento
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.
La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 518 disciplina la forma del pignoramento mobiliare, dal processo verbale alla stima dei beni, fino al deposito in cancelleria entro ventiquattro ore.
Ratio
L'art. 518 c.p.c. persegue una duplice finalità: da un lato assicura la certezza e la documentazione delle operazioni di pignoramento, garantendo la tracciabilità dei beni aggrediti; dall'altro tutela il debitore e i terzi, rendendo verificabile l'intero procedimento. La forma scritta e la documentazione fotografica o audiovisiva costituiscono garanzie di trasparenza e consentono successive contestazioni o integrazioni.
Analisi
La norma prevede un articolato procedimento. Il processo verbale deve contenere l'ingiunzione ex art. 492, la descrizione dei beni con il loro stato e una stima approssimativa del valore di realizzo; la stima può avvalersi di un perito scelto dall'ufficiale giudiziario. È possibile uno sdoppiamento del procedimento: un primo verbale di pignoramento, seguito entro trenta giorni dalla definitiva individuazione dei beni sulla base della perizia. Il deposito in cancelleria entro ventiquattro ore è termine perentorio e determina la formazione del fascicolo esecutivo.
Quando si applica
La norma si applica a ogni pignoramento mobiliare ordinario. Le regole sulla stima differita trovano applicazione quando la complessità o il numero dei beni non consente una valutazione immediata. La procedura di integrazione del pignoramento è attivabile dal creditore ogniqualvolta il valore stimato si riveli insufficiente rispetto al credito da soddisfare.
Connessioni
L'art. 518 è strettamente collegato all'art. 492 (ingiunzione), all'art. 517 (scelta dei beni), all'art. 139 c.p.c. (consegna dell'avviso al debitore assente) e all'art. 525 (termini per l'intervento). La disciplina del compenso dello stimatore si raccorda con le norme sulle spese dell'esecuzione di cui al Titolo I del Libro III.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
L'ufficiale giudiziario si reca presso il magazzino di Filano per eseguire un pignoramento mobiliare. Trovandosi di fronte a numerosi macchinari industriali di difficile valutazione immediata, redige un primo verbale di pignoramento descrivendo i beni, scatta fotografie e nomina un perito stimatore. Entro trenta giorni il perito deposita la stima, sulla cui base l'ufficiale giudiziario individua definitivamente i macchinari da assoggettare al vincolo, rispettando il limite di valore previsto dall'art. 517. Il verbale definitivo viene depositato in cancelleria entro ventiquattro ore.
Caso 2: Caso 2
Caio subisce un pignoramento mobiliare ma è assente al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario. Quest'ultimo, eseguito il pignoramento e redatto il verbale, consegna l'avviso dell'ingiunzione alla convivente di Caio, presente nell'abitazione, ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Successivamente, il creditore Tizio, ricevuta copia del verbale, constata che il valore stimato dei beni è inferiore al proprio credito e deposita istanza di integrazione del pignoramento prima del termine per l'istanza di vendita, chiedendo al giudice di nominare uno stimatore e di ordinare il pignoramento di ulteriori beni.
Domande frequenti
Entro quanto tempo deve essere depositato il verbale di pignoramento in cancelleria?
Il processo verbale, insieme al titolo esecutivo e al precetto, deve essere depositato in cancelleria entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Si tratta di un termine perentorio la cui inosservanza può determinare l'inefficacia del pignoramento.
Il debitore assente viene informato del pignoramento?
Sì. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario consegna un avviso dell'ingiunzione alle persone conviventi indicate dall'art. 139 c.p.c. In mancanza di tali persone, l'avviso viene affisso alla porta dell'immobile in cui è stato eseguito il pignoramento.
È obbligatorio il perito stimatore durante il pignoramento?
No, non è obbligatorio. L'ufficiale giudiziario può avvalersi di un perito quando lo ritiene utile o quando lo richiede il creditore. In alternativa, può differire la stima redigendo prima un verbale di pignoramento e completando la valutazione entro trenta giorni tramite esperto.
Come viene pagato il perito nominato durante il pignoramento?
Il compenso e le spese del perito sono liquidati dal giudice dell'esecuzione, tenendo conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni, oppure, se la vendita non ha avuto luogo, sulla base dei valori stimati.
Il creditore può chiedere di pignorare altri beni se quelli già pignorati non bastano?
Sì. Il creditore può depositare istanza di integrazione del pignoramento entro il termine per il deposito dell'istanza di vendita. Il giudice, eventualmente con l'ausilio di uno stimatore, verifica se il valore di realizzo è inferiore al necessario e, in caso affermativo, ordina l'integrazione.