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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 520 c.p.c. – Custodia dei mobili pignorati

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi

colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,

mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione

determina.

Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta,

trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore;

nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159

delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

In sintesi

  • Denaro contante, titoli di credito e oggetti preziosi vengono consegnati al cancelliere del tribunale.
  • Il denaro è depositato nelle forme dei depositi giudiziari; titoli e preziosi sono custoditi secondo le indicazioni del giudice.
  • Per gli altri beni, su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario li trasporta in luogo di pubblico deposito o li affida a un custode diverso dal debitore.
  • In caso di urgenza si ricorre agli istituti autorizzati di cui all'art. 159 disp. att. c.p.c.

Dopo il pignoramento, denaro, titoli e preziosi sono consegnati al cancelliere del tribunale; gli altri beni sono affidati a un custode o portati in pubblico deposito.

Ratio

L'art. 520 c.p.c. persegue la finalità di conservare l'integrità e il valore dei beni pignorati fino alla loro liquidazione, evitando che restino nella disponibilità di soggetti che potrebbero avere interesse a deteriorarli o sottrarne il valore. Il legislatore ha costruito un sistema a due livelli: per i beni di valore intrinseco certo (denaro, titoli, preziosi) la custodia è affidata direttamente all'apparato giudiziario; per gli altri beni si prevede un regime più flessibile.

Analisi

La norma distingue due categorie di beni. Per denaro, titoli e preziosi, la consegna al cancelliere è automatica e obbligatoria: il denaro è vincolato nelle forme dei depositi giudiziari (con produzione di interessi a beneficio della procedura), mentre titoli e preziosi sono custoditi secondo le modalità stabilite caso per caso dal giudice dell'esecuzione. Per tutti gli altri beni mobili, la rimozione dal luogo di ritrovamento richiede l'istanza del creditore; in urgenza si può derogare affidando la custodia agli istituti autorizzati ex art. 159 disp. att.

Quando si applica

La disposizione si applica immediatamente dopo il compimento delle operazioni di pignoramento, nel momento in cui l'ufficiale giudiziario deve assicurare la conservazione dei beni. La scelta tra deposito giudiziario, luogo di pubblico deposito e affidamento a custode dipende dalla natura dei beni e dall'iniziativa del creditore, salvo i casi di urgenza in cui l'ufficiale agisce d'ufficio.

Connessioni

L'art. 520 è collegato all'art. 521 (nomina e obblighi del custode), all'art. 522 (compenso del custode) e all'art. 159 disp. att. c.p.c. (istituti autorizzati alla custodia). Il sistema dei depositi giudiziari è disciplinato dalla normativa speciale sulle casse depositi e prestiti e dai regolamenti del Ministero della giustizia.

Domande frequenti

Dove finisce il denaro pignorato?

Il denaro contante pignorato viene consegnato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari. Non rimane fisicamente in tribunale ma viene depositato presso istituti abilitati secondo la normativa sui depositi giudiziari, producendo interessi a beneficio della procedura esecutiva.

Chi decide come custodire i gioielli e i titoli pignorati?

Il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità di custodia dei titoli di credito e degli oggetti preziosi. Tipicamente ordina la custodia in cassaforte presso la cancelleria o presso un istituto bancario abilitato, a seconda del valore e della natura dei beni.

I beni mobili pignorati possono restare a casa del debitore?

In linea di principio sì, se il creditore non chiede la rimozione. La legge prevede che per conservare gli altri beni l'ufficiale giudiziario provvede al trasporto o all'affidamento a custode solo su richiesta del creditore, salvo i casi di urgenza in cui può agire d'ufficio.

Cosa sono gli istituti autorizzati ex art. 159 disp. att. c.p.c.?

Sono soggetti (tipicamente società di custodia o magazzini generali) autorizzati dal Ministero della giustizia a svolgere attività di custodia di beni pignorati. A questi istituti l'ufficiale giudiziario può affidare la custodia nei casi di urgenza, senza attendere l'istanza del creditore.

Il creditore deve pagare le spese di trasporto e custodia dei beni pignorati?

Sì, le spese di custodia e conservazione sono anticipate dal creditore procedente e costituiscono spese dell'esecuzione da recuperare sul ricavato della vendita, con preferenza rispetto al credito principale ai sensi delle norme sulla distribuzione del ricavato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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