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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 159 c.p.c. – Estensione della nullità
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.
La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 158 - Art. 158 c.p.c.: Nullità derivante dalla costituzione del giudice→Cod. proc. civ. art. 160 - Articolo 160 Codice di Procedura Civile: Nullità della notificazi…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 157 c.p.c.: Rilevabilità e sanatoria della nullità→Articolo 161 Codice di Procedura Civile: Nullità della sentenza→Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità→Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità→Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini→Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione→Articolo 163-bis Codice di Procedura Civile: Termini per comparire
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 159 c.p.c. limita la propagazione della nullità: non travolge gli atti precedenti né quelli successivi indipendenti, salvando le parti autonome.
Ratio della norma
L'art. 159 c.p.c. attua il principio di conservazione degli atti processuali: la nullità, quale sanzione massima, va contenuta nei limiti dello stretto necessario, evitando che il vizio di un singolo atto travolga l'intera sequenza procedimentale. La norma tutela l'economia processuale e la stabilità delle attività compiute, impedendo regressioni indiscriminate del processo.
Analisi del testo
Il primo comma stabilisce due regole: la nullità non si comunica agli atti precedenti (che restano validi perché logicamente autonomi) né a quelli successivi indipendenti dall'atto viziato. Il secondo comma codifica la nullità parziale: il vizio colpisce solo la porzione viziata se le altre parti hanno autonomia funzionale. Il terzo comma introduce la conversione degli effetti: l'atto, pur inidoneo a produrre l'effetto tipico impedito dal vizio, conserva quelli ulteriori cui è oggettivamente idoneo.
Quando si applica
La norma opera in ogni ipotesi di nullità processuale, sia formale che extraformale. Si applica, ad esempio, quando una notifica nulla non travolge gli atti istruttori precedenti, o quando una sentenza nulla in una statuizione conserva validità per i capi indipendenti. Rileva anche per gli atti di parte (citazione, comparsa) le cui parti autonome restano efficaci nonostante il vizio di altre.
Connessioni con altre norme
L'art. 159 c.p.c. si coordina con l'art. 156 c.p.c. (tassatività delle nullità e raggiungimento dello scopo), con l'art. 158 c.p.c. sulla nullità relativa alla costituzione del giudice e con l'art. 162 c.p.c. sulla rinnovazione degli atti nulli. Esprime, sul piano processuale, il principio di conservazione già presente nell'art. 1419 c.c. per i contratti, confermando un'opzione sistematica trasversale dell'ordinamento.
Domande frequenti
La nullita' di un atto travolge sempre quelli successivi?
No. L'art. 159 c.p.c. salva gli atti successivi indipendenti dall'atto viziato; cadono solo quelli che presuppongono direttamente l'atto nullo, in applicazione del principio di conservazione.
Cosa si intende per nullita' parziale di un atto processuale?
È la nullita' che colpisce solo una porzione dell'atto, lasciando intatte le parti autonome. Tipico esempio e' la sentenza nulla in un capo ma valida negli altri capi indipendenti dal vizio.
Un atto nullo può produrre comunque effetti?
Si. Il terzo comma dell'art. 159 c.p.c. consente la conversione: se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto produce gli altri effetti ai quali e' oggettivamente idoneo, in coerenza con l'art. 156 c.p.c.
Qual e' il rapporto tra art. 159 e art. 162 c.p.c.?
L'art. 159 delimita l'estensione della nullita', mentre l'art. 162 c.p.c. disciplina la rinnovazione dell'atto nullo: il giudice, accertata la nullita' circoscritta, ordina la rinnovazione salvando gli atti non travolti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate