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Art. 157 c.p.c. – Rilevabilità e sanatoria della nullità
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
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In sintesi
L'art. 157 c.p.c. disciplina rilevabilità e sanatoria delle nullità relative: vanno eccepite dalla parte interessata nella prima istanza successiva, salvo nullità rilevabili d'ufficio.
Ratio della norma
L'art. 157 c.p.c. risponde all'esigenza di bilanciare il principio di legalità processuale con quelli di economia processuale, di certezza dei rapporti giuridici e di lealtà tra le parti. Il legislatore distingue tra nullità assolute, poste a tutela di interessi pubblici e perciò rilevabili d'ufficio, e nullità relative, che proteggono interessi disponibili della singola parte: solo quest'ultima può attivarne la rilevazione, e deve farlo tempestivamente per evitare strumentalizzazioni dilatorie. La disciplina recepisce inoltre il divieto di venire contra factum proprium, impedendo a chi abbia causato o accettato il vizio di trarne vantaggio successivo.
Analisi del testo
Il primo comma sancisce il principio dispositivo in materia di nullità: senza espressa previsione di rilevabilità officiosa, il giudice non può dichiarare la nullità d'ufficio. Il secondo comma circoscrive la legittimazione alla parte titolare dell'interesse protetto e impone il termine perentorio della prima istanza o difesa successiva all'atto, dies a quo che decorre dalla conoscenza effettiva del vizio. Il terzo comma codifica due preclusioni soggettive: il divieto per chi ha dato causa al vizio e l'acquiescenza tacita, desumibile da comportamenti incompatibili con la volontà di eccepire la nullità.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutte le ipotesi di nullità relative degli atti processuali: vizi della citazione non incidenti sulla vocatio in ius, irregolarità della notificazione sanabili, difetti formali di memorie e comparse, vizi della procura alle liti, omissioni in atti di parte. Non si applica invece alle nullità assolute (difetto di giurisdizione, vizi di costituzione del giudice, omessa integrazione del contraddittorio in cause inscindibili) né a quelle insanabili previste dall'art. 161 c.p.c. relative a sentenze prive di sottoscrizione del giudice.
Connessioni con altre norme
L'art. 157 c.p.c. si coordina con l'art. 156 c.p.c., che enuncia il principio di tassatività delle nullità e la sanatoria per raggiungimento dello scopo, e con l'art. 158 c.p.c. sulla nullità derivante dalla costituzione del giudice. L'art. 159 c.p.c. regola l'estensione della nullità agli atti dipendenti, mentre l'art. 161 c.p.c. disciplina il regime delle nullità della sentenza convertibili in motivi di impugnazione. Per i vizi della citazione si rinvia all'art. 164 c.p.c., che prevede meccanismi specifici di sanatoria. Il principio dell'acquiescenza tacita è coerente con l'art. 329 c.p.c. in materia di impugnazioni.
Domande frequenti
Cosa distingue le nullità relative da quelle assolute nel processo civile?
Le nullità relative tutelano interessi disponibili della parte e devono essere eccepite tempestivamente da chi ne ha interesse; quelle assolute proteggono interessi pubblici e sono rilevabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, senza preclusioni temporali.
Entro quando va eccepita una nullità relativa ai sensi dell'art. 157 c.p.c.?
L'eccezione deve essere proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla sua conoscenza. Il termine è perentorio e la sua inosservanza determina la sanatoria del vizio per acquiescenza tacita.
Cosa si intende per acquiescenza tacita alla nullità?
Si configura quando la parte tiene comportamenti processuali incompatibili con la volontà di far valere il vizio, ad esempio costituendosi e difendendosi nel merito senza sollevare l'eccezione, accettando così implicitamente l'atto nullo.
Chi ha causato la nullità può successivamente opporla?
No. L'art. 157, terzo comma, c.p.c. preclude espressamente l'eccezione alla parte che ha dato causa al vizio, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium e del principio di lealtà processuale.
Come si coordina l'art. 157 con la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'art. 156 c.p.c.?
L'art. 156 prevede una sanatoria oggettiva quando l'atto raggiunge il suo scopo nonostante il vizio; l'art. 157 introduce una sanatoria soggettiva legata al comportamento della parte. I due meccanismi operano in modo complementare per limitare le nullità formali.
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