Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

In sintesi

  • L'accettazione espressa della sentenza esclude la possibilità di impugnarla
  • Anche atti ambigui o incompatibili con la volontà di ricorrere comportano acquiescenza
  • L'impugnazione parziale (solo alcuni capi) comporta automatica acquiescenza dei capi non impugnati
  • Fanno eccezione i motivi di revocazione per dolo, falsità, ecc. (art. 395 numeri 1, 2, 3, 6)
Indice dei contenuti

Se si accetta la sentenza o si compiono atti incompatibili con la volontà di impugnare, si perde automaticamente il diritto di ricorso. Se impugni solo parte della sentenza, accetti il resto.

Ratio

La norma sanziona con perdita del rimedio chi deliberatamente o implicitamente accetta il giudizio sfavorevole. È un'applicazione del principio estoppel (non puoi contraddire il tuo precedente comportamento). Se una parte agisce come se accettasse il risultato, non può dopo cambiare posizione. La ratio è evitare comportamenti contraddittori e tutelare l'affidamento della controparte.

Analisi

L'acquiescenza può essere espressa (dichiarazione vocale o scritta di accettazione) o tacita (atti incompatibili con la volontà di ricorrere). Esempi di acquiescenza tacita: esecuzione volontaria della sentenza senza proteste, riscossione di somme dovute dalla sentenza, pagamento di quanto condannato senza riserve. L'impugnazione parziale è una forma particolare di acquiescenza: se impugni il capo A ma non il capo B della sentenza, accetti automaticamente il capo B. Fa eccezione: se il motivo sarebbe la falsità di un documento o il dolo, anche la parte che non ha impugnato specificamente quei capi può farvi ricorso.

Quando si applica

Una sentenza condanna Tizio a pagare 10.000 euro a Caio. Tizio paga immediatamente i 10.000 euro senza alcun riserva. Qualche settimana dopo decide di appellare. Non può più: ha acquiescenza per il fatto di avere pagato volontariamente. Altro esempio: una sentenza condanna a demolire una costruzione e a pagare 5.000 euro. Se il ricorrente impugna solo il capo sulla demolizione ma non quello sulla somma, ha acquiescenza sul pagamento.

Connessioni

L'art. 329 si collega all'art. 325 (termini), all'art. 395 (motivi di revocazione), e ai principi generali di diritto processuale sulla lealtà e coerenza delle parti. Mira anche a proteggere l'affidamento della controparte che ha già iniziato a eseguire la sentenza.

Casi pratici

Caso 1: Tizio perde una causa e deve pagare 15.000 euro a Caio per danni

Invece di ricorrere, Tizio spontaneamente versa 15.000 euro a Caio senza alcuna contestazione. Una settimana dopo, Tizio cambia idea e vuole appellare. Non può più: il pagamento volontario costituisce acquiescenza e ha perso il diritto di ricorso. Eccezione: se poco dopo il pagamento scopre che Caio aveva prodotto documenti falsi, allora la falsità lo salva e può chiedere revocazione anche se ha pagato.

Caso 2: Caso 2

Sempronio riceve una sentenza che lo condanna a cedere un immobile a Mevio e a pagare 20.000 euro di risarcimento. Sempronio decide di impugnare solo la condanna al pagamento dei 20.000, ma NON la cessione dell'immobile. Automaticamente, con questa scelta, ha acquiescenza alla cessione: non può dopo cambiare idea e opporvisi. Ha accettato tacitamente quella parte della sentenza.

Domande frequenti

Se pago volontariamente quello che la sentenza mi condanna a pagare, perdo il diritto di ricorrere?

Sì. Il pagamento volontario senza riserve costituisce acquiescenza e significa che hai accettato implicitamente la sentenza. Non puoi poi appellare o ricorrere in cassazione. Eccezione: se scopri dopo il pagamento che la sentenza era basata su documenti falsi.

Posso impugnare solo parte della sentenza?

Sì, puoi impugnare solo i capi che ritieni ingiusti. Ma con questa scelta, accetti automaticamente i capi che non impugni. Se la sentenza ti condanna su tre punti e tu impugni solo due, il terzo è diventato definitivo.

Se accetto tacitamente una sentenza compiendo atti coerenti con essa, posso ancora ricorrere?

No. Gli atti incompatibili con la volontà di ricorrere (come l'esecuzione della sentenza, la riscossione di somme, il trasferimento di beni) comportano acquiescenza. Perdi il diritto di impugnare.

Esiste un modo per impugnare anche se ho già pagato?

Sì, solo se scopri che la sentenza era basata su frode, dolo o falsità di documenti. In quel caso puoi chiedere revocazione anche se avevi già pagato e acquiescito alla condanna.

Se accetto la sentenza per sbaglio, cosa posso fare?

Una volta che hai manifestato inequivocabilmente l'accettazione (es. pagamento), è difficile tornare indietro. L'acquiescenza è presunta dal tuo comportamento. L'unica strada rimane la revocazione straordinaria per frode o falsità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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