Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 324 c.p.c. definisce la cosa giudicata formale: è passata in giudicato la sentenza non più soggetta a regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione o revocazione per i motivi 4 e 5 dell’art. 395. È il presupposto della cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.).
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 323 - Articolo 323 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione→Cod. proc. civ. art. 325 - Articolo 325 Codice di Procedura Civile: Termini per le impugnazi…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 322 c.p.c.: Conciliazione in sede non contenziosa→Articolo 326 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini→Articolo 321 Codice di Procedura Civile: Decisione→Articolo 327 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’impugnazione→Articolo 320 Codice di Procedura Civile: Trattazione della causa→Art. 328 c.p.c.: Decorrenza dei termini contro gli eredi della p→Articolo 319 Codice di Procedura Civile: Costituzione delle parti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una sentenza è passata in giudicato quando non è più impugnabile: non ammette ricorsi, appelli, cassazione o regolamento di competenza.
Ratio
La norma disciplina il concetto di cosa giudicata formale, cardine del processo civile. La cosa giudicata rappresenta uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, perché consente alle parti di concludere una controversia e di conoscere, con certezza, la definizione del conflitto. La cosa giudicata formale è strettamente collegata alla certezza del diritto e alla sicurezza delle situazioni giuridiche.
Analisi
La sentenza è passata in giudicato quando non è più soggetta a tre categorie di rimedi: (1) il regolamento di competenza, strumento per correggere vizi di competenza territoriale o per materia; (2) l'appello, mezzo di impugnazione ordinario nei confronti della sentenza di primo grado; (3) il ricorso per cassazione, rimedio straordinario che permette di lamentare violazioni di legge. Inoltre, non può essere proposta revocazione per i soli motivi 4 e 5 dell'art. 395 (dolo della controparte e falsità di documenti).
Quando si applica
La cosa giudicata formale si realizza nella pratica ordinaria quando scadono i termini per proporre i ricorsi ordinari (30 giorni per appello, 60 per cassazione). Ad esempio, se una sentenza di primo grado è pronunciata il 10 maggio, il ricorrente ha 30 giorni per appellare; se non lo fa, la sentenza entra in giudicato il 10 giugno. Analogo discorso vale nei gradi successivi.
Connessioni
L'articolo è collegato agli artt. 325 (termini per le impugnazioni), 327 (decadenza), 395 (motivi di revocazione straordinaria) e 404 (opposizione di terzo). La cosa giudicata formale è il presupposto della cosa giudicata sostanziale (disciplinata da norme di diritto civile), che vincola i giudici in futuri processi tra le stesse parti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio vince una causa civile contro Caio il 1° giugno
Ha 30 giorni per appellare. Tizio non presenta appello entro il 30 giugno. La sentenza entra in giudicato il 1° luglio. Ora Tizio non può più impugnarla, nemmeno per cassazione, e la condanna diventa vincolante. Se più tardi Tizio scopre errori materiali nella sentenza, potrà far valere solo l'art. 395 per i pochi motivi rimasti ammissibili.
Caso 2: Sempronio viene condannato dal tribunale civile
Il suo avvocato fa ricorso per cassazione entro i 60 giorni. La Cassazione respinge il ricorso il 15 ottobre. A questo punto, la sentenza è passata in giudicato dal punto di vista formale e nulla può più cambiarla. Sempronio dovrà eseguire la condanna, salvo nei rarissimi casi di revocazione straordinaria (dolo o falsità di documenti).
Domande frequenti
Quando entra in giudicato una sentenza?
Una sentenza entra in giudicato quando scadono i termini per impugnarla senza che alcuna impugnazione sia stata proposta. Per le sentenze di primo grado, il termine è di 30 giorni per l'appello e 60 giorni per il ricorso per cassazione. Se nessuno ricorre entro questi termini, la sentenza diventa definitiva.
Posso ancora ricorrere per cassazione se la sentenza è passata in giudicato?
No. Una volta passata in giudicato, nessun ricorso è più ammesso, neppure per cassazione. Fanno eccezione rarissimi casi di revocazione straordinaria (soli motivi 4 e 5 dell'art. 395: dolo della controparte o falsità di documenti).
Se mi accorgo di un errore materiale nella sentenza, posso correggerlo dopo che è passata in giudicato?
Errori materiali (ad esempio, una data sbagliata nel dispositivo) possono essere corretti dal giudice che la ha pronunciata, con un ordine di rettifica. Ma se la sentenza è già passata in giudicato per il merito, non è possibile riaprire la discussione sulla questione decisa.
È possibile revocazione dopo la cosa giudicata?
La revocazione è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 395, e solo per due motivi dopo che la sentenza è passata in giudicato (numeri 4 e 5): dolo della controparte nel processo e falsità di documenti. Tutti gli altri motivi di revocazione decadono.
Che differenza c'è tra cosa giudicata formale e cosa giudicata sostanziale?
La cosa giudicata formale è lo stato processualistico della sentenza quando non è più impugnabile. La cosa giudicata sostanziale è l'effetto che la sentenza produce nel rapporto sostanziale tra le parti: vincola i giudici in futuri processi sullo stesso oggetto e, in generale, la stessa questione non può più essere riproposta.