Testo dell'articoloVigente
Art. 319 c.p.c. – Costituzione delle parti
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.
Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura .
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Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.
In sintesi
Indice dei contenuti
Costituzione delle parti mediante deposito in cancelleria di citazione, processo verbale e procura, oppure presentazione al giudice in udienza.
Ratio
L'articolo 319 c.p.c. disciplina le modalità di costituzione delle parti davanti al giudice di pace, ovvero il meccanismo formale mediante il quale le parti si manifestano processualmente costituite. La costituzione è presupposto necessario affinché il procedimento possa proseguire validamente verso la decisione. La norma offre due percorsi paritetici: il deposito in cancelleria oppure la presentazione al giudice in udienza. Ciò consente flessibilità procedurale, particolarmente importante nel giudizio di pace dove l'assistenza legale non è obbligatoria.
Analisi
La disposizione articola due modalità alternative di costituzione. La prima richiede il deposito in cancelleria della citazione con allegata relazione della notificazione; se ricorre rappresentanza, deve allegare la procura. Questa modalità è preparatoria: la parte attore si costituisce depositando gli atti prima dell'udienza; il convenuto si costituisce entro termini stabiliti (generalmente in udienza). La seconda modalità consente la presentazione dei medesimi documenti direttamente al giudice durante l'udienza. Inoltre, le parti che non abbiano precedentemente dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune dove risiede l'ufficio del giudice di pace debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.
Quando si applica
Si applica a tutte le parti in causa davanti al giudice di pace, sia come attore sia come convenuto. L'attore si costituisce solitamente depositando i documenti prima della prima udienza. Il convenuto si costituisce generalmente in udienza, anche se nulla vieta il deposito preventivo. La dichiarazione di residenza e domicilio è obbligatoria per le parti che non abbiano già dichiarato un domicilio nel circondario del giudice di pace.
Connessioni
L'articolo 319 si collega all'articolo 316 c.p.c. sulla forma della domanda e all'articolo 317 sulla rappresentanza. L'articolo 320 affronta la trattazione della causa in prima udienza, momento in cui la costituzione deve essere completata. Le modalità di costituzione sono ulteriormente specificate nei regolamenti locali dei singoli uffici di giudice di pace, che dettagliano gli orari e i tempi di deposito in cancelleria.
Casi pratici
Caso 1: Tizio propone citazione a comparire davanti al giudice di pace di Milano
Prima della prima udienza, si reca in cancelleria e deposita: la citazione originale, la relazione dell'ufficiale giudiziario attestante la notificazione a Caio, e la procura scritta all'avvocato Filano. Caio, notificato della citazione, si presenta in udienza; in aula il giudice riceve la sua dichiarazione di domicilio nel comune di Milano, se non la aveva già data. Caio si costituisce presentando al giudice eventuali documenti e la eventuale procura.
Caso 2: Sempronio e Mevio hanno già una lite in corso davanti al giudice di pace
Per una nuova controversia correlata, si accordano di presentarsi congiuntamente davanti al giudice di pace senza deposito preventivo in cancelleria. Nella stessa udienza presentano direttamente al giudice la citazione, la relazione di notificazione e le procure, se rappresentati. Il giudice riceve le dichiarazioni di domicilio da ambo le parti nel suo processo verbale di udienza.
Domande frequenti
In che cosa consiste la costituzione di una parte davanti al giudice di pace?
È l'atto formale mediante il quale la parte si manifesta processualmente nel giudizio. La costituzione avviene mediante deposito dei documenti rilevanti in cancelleria oppure mediante presentazione degli stessi atti al giudice in udienza.
Quando deve costituirsi l'attore e quando il convenuto?
L'attore si costituisce generalmente prima della prima udienza, depositando la citazione e la relazione di notificazione in cancelleria. Il convenuto si costituisce solitamente nel corso della prima udienza, presentando i suoi documenti. Nulla vieta il deposito preventivo anche da parte del convenuto.
Se non mi costituisco, cosa succede al procedimento?
La mancata costituzione della parte convenuta viene sanzionata dal giudice. Generalmente il procedimento prosegue in assenza del convenuto; il giudice può decidere contumacialmente sulla base della domanda dell'attore. Per l'attore, la mancata costituzione significa rinuncia tacita all'azione.
Che cosa significa la dichiarazione di domicilio nel comune del giudice di pace?
È una comunicazione del luogo dove la parte intende ricevere le notificazioni degli atti processuali successivi. Se la parte non dichiara un domicilio nel circondario del giudice di pace, la legge impone di dichiararlo al momento della costituzione, affinché il procedimento possa proseguire regolarmente.
Posso depositare i documenti direttamente in udienza invece che in cancelleria?
Sì. L'articolo 319 consente la presentazione dei documenti direttamente al giudice in udienza. Sebbene il deposito preventivo in cancelleria sia consigliato per l'attore, non è rigidamente obbligatorio; rimane facoltativo.