Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 317 c.p.c. – Rappresentanza davanti al giudice di pace

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

In sintesi

  • Rappresentanza facoltativa davanti al giudice di pace
  • Richiede procura scritta in calce a citazione o in atto separato
  • Il mandato comprende automaticamente facoltà di transazione e conciliazione
  • Giudice può ordinare comparizione personale, deroga alla rappresentanza
Indice dei contenuti

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da mandatario munito di procura scritta, salvo ordine di comparizione personale.

Ratio

L'articolo 317 c.p.c. disciplina la rappresentanza processuale davanti al giudice di pace, organo della giurisdizione ordinaria competente in controversie minori. A differenza della giurisdizione ordinaria dove la rappresentanza legale è obbligatoria per valori superiori, qui la rappresentanza è facoltativa. Ciò riflette la volontà di mantenere accessibile il giudizio di pace anche ai cittadini senza assistenza professionale. La norma è stata riformata nel 1990 e 1991 per semplificare ulteriormente le modalità di procura.

Analisi

La norma stabilisce che la rappresentanza deve essere munita di mandato scritto. Questo può essere inserito in calce alla citazione stessa oppure in atto separato. La peculiarità rimarchevole è che il mandato a rappresentare comprende automaticamente il potere di transazione e conciliazione, ampliando il raggio dei poteri del rappresentante senza necessità di procura specifica. Il giudice conserva tuttavia il potere discrezionale di ordinare la comparizione personale della parte quando lo ritenga opportuno, limitando così la rappresentanza.

Quando si applica

Si applica a tutte le controversie davanti al giudice di pace. Qualunque sia la materia della controversia, la parte ricorrente può scegliere di farsi rappresentare mediante un mandatario (generalmente un avvocato, ma non è esclusa la rappresentanza di persona non professionale purché munita di procura valida). Se il giudice lo ritiene necessario nel suo potere discrezionale, può ordinare comunque la comparizione personale della parte, anche se regolarmente rappresentata.

Connessioni

L'articolo 317 si correla all'articolo 316 c.p.c. che regola la forma della domanda, con cui funziona in parallelo. L'articolo 319 c.p.c. specifica le modalità di costituzione delle parti, mentre l'articolo 320 affronta la trattazione della causa in prima udienza. La materia della rappresentanza processuale è trattata anche negli articoli generali di rappresentanza in via ordinaria, agli articoli 83 e seguenti c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Tizio subisce un danno alla macchina parcheggiata in strada per colpa di Caio

Decide di citare Caio davanti al giudice di pace per il danno di 3.500 euro. Conferisce procura scritta all'avvocato Filano, allegandola alla citazione. La procura, per effetto della legge, conferisce a Filano non soltanto il potere di rappresentanza processuale ma anche di transazione: se Caio propone un accordo, Filano può definire la lite senza tornare a consultare Tizio (salvo restrizioni nella procura).

Caso 2: Sempronio e Mevio hanno una controversia di 4.000 euro su prestito di denaro

Sempronio si presenta davanti al giudice di pace con procura scritta conferita a Mevio tramite documento separato allegato in cancelleria. Nel corso dell'udienza il giudice, valutando la complessità dei fatti o la necessità di verificare la volontà di Sempronio, ordina la sua comparizione personale nel prosieguo del giudizio. D'ora in avanti Sempronio deve partecipare direttamente, benché rimanga rappresentato.

Domande frequenti

È obbligatorio avere un avvocato davanti al giudice di pace?

No. La rappresentanza è facoltativa. Una parte può comparire personalmente e condurre autonomamente il procedimento senza alcun rappresentante. Diversamente da altri gradi di giurisdizione, non sussiste obbligo di assistenza legale.

Chi può agire come rappresentante davanti al giudice di pace?

Generalmente un avvocato iscritto all'albo, ma la norma non lo esclude esplicitamente. In teoria potrebbe rappresentare anche una persona priva di titolo professionale, purché munita di valida procura scritta. Tuttavia, la pratica consolidata richiede professionisti.

Dove deve essere inserita la procura?

La procura può essere apposta in calce alla stessa citazione oppure allegata come atto separato in cancelleria. Entrambi i modi sono validi. L'importante è che sia scritta e che il mandante sia inequivocabilmente identificato.

Il potere di transazione è automatico nella procura davanti al giudice di pace?

Sì. L'articolo 317 dispone espressamente che il mandato a rappresentare comprende sempre quello di transigere e conciliare. Il rappresentante può quindi definire la lite anche senza specifico mandato scritto di transazione, a meno che la procura non contenga limitazioni esplicite.

Può il giudice imporre la comparizione personale anche se la parte è regolarmente rappresentata?

Sì. Il giudice dispone di potere discrezionale di ordinare la comparizione personale della parte quando lo ritenesse opportuno per acquisire elementi utili alla decisione o per verificare direttamente la volontà della parte rispetto a proposte di composizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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