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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 317 c.c. Impedimento di uno dei genitori

In vigore

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale (1), questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo (2).

In sintesi

  • Impedimento temporaneo: se un genitore è temporaneamente impedito, l'altro esercita da solo la responsabilità genitoriale.
  • Sospensione della responsabilità: se un genitore è sospeso dalla responsabilità genitoriale (per interdizione, lontananza o altro), l'altro la esercita in via esclusiva.
  • Nomina di un tutore: se entrambi i genitori sono assenti o impediti, si nomina un tutore per il minore.

Quando un genitore è temporaneamente impedito o sospeso dalla responsabilità genitoriale, l'altro esercita la responsabilità da solo. Se entrambi i genitori sono assenti o incapaci, si procede alla nomina di un tutore.

Ratio della norma

L'art. 317 c.c. prevede il meccanismo di supplenza nella responsabilità genitoriale: la norma evita che il minore rimanga privo di un rappresentante legale per l'impedimento temporaneo di uno dei genitori. La continuità della cura del figlio è garantita dall'esercizio esclusivo dell'altro genitore, senza necessità di ogni volta ricorrere al giudice per le decisioni ordinarie.

Impedimento temporaneo e sospensione

La norma distingue due situazioni. Il primo comma riguarda l'impedimento temporaneo: malattia grave, detenzione, assenza prolungata, incapacità fisica momentanea. In questi casi l'impedimento non è definitivo e il genitore, una volta superato l'ostacolo, riacquista l'esercizio pieno congiunto della responsabilità. Il secondo comma riguarda la sospensione dalla responsabilità genitoriale, che può derivare da un provvedimento del giudice (interdizione pronunciata ai sensi dell'art. 414 c.c., decadenza parziale ex art. 333 c.c., condanna penale per reati gravi contro la famiglia). In entrambi i casi, l'altro genitore esercita in via esclusiva la responsabilità, compreso il compimento di atti di straordinaria amministrazione che normalmente richiederebbero il consenso congiunto.

Tutela del minore in caso di assenza di entrambi i genitori

Quando entrambi i genitori siano assenti, deceduti, decaduti dalla responsabilità o impossibilitati ad esercitarla, il giudice tutelare nomina un tutore ai sensi degli artt. 343 ss. c.c. La tutela è istituto di protezione residuale rispetto alla responsabilità genitoriale: si apre soltanto quando quest'ultima sia completamente venuta meno. In caso di urgenza, il giudice tutelare può adottare provvedimenti cautelari nell'interesse del minore prima della nomina del tutore.

Connessioni con altre norme

L'art. 317 va letto in connessione con l'art. 316 c.c. (esercizio congiunto), l'art. 330 c.c. (decadenza dalla responsabilità), l'art. 343 c.c. (apertura della tutela) e con le norme del codice penale che prevedono come pena accessoria la sospensione dalla responsabilità genitoriale (art. 34 c.p.).

Domande frequenti

Se un genitore è in carcere, l'altro può prendere tutte le decisioni per il figlio?

Sì. La detenzione è considerata impedimento temporaneo ex art. 317 comma 1 c.c.: l'altro genitore esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutto il periodo della detenzione, compreso il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Quando finisce l'impedimento, il genitore riacquista automaticamente la responsabilità?

Se l'impedimento era temporaneo (malattia, detenzione), il riacquisto è automatico al cessare dell'impedimento. Se invece vi era un provvedimento giudiziale di sospensione, occorre un nuovo provvedimento del giudice per la reintegrazione.

Chi tutela il figlio se entrambi i genitori muoiono?

Si apre la tutela: il giudice tutelare nomina un tutore per il minore, scelto preferibilmente tra i parenti più prossimi (nonni, zii). Il tutore esercita la responsabilità genitoriale sotto la vigilanza del giudice tutelare e del consiglio di famiglia.

La sospensione dalla responsabilità genitoriale è automatica in caso di condanna penale?

Dipende dal reato. Per i reati più gravi contro la famiglia (es. maltrattamenti, abusi sessuali) il codice penale prevede la sospensione o decadenza come pena accessoria obbligatoria o facoltativa (art. 34 c.p.). In altri casi, il giudice civile può disporre misure limitative ex art. 333 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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