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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 316 BIS c.c. Concorso nel mantenimento

In vigore

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato (2), su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie (3). Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime (4) forme […] (5), la modificazione e la revoca del provvedimento.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro, anche casalingo.
  • Se i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli ascendenti più prossimi (nonni) sono tenuti a fornire loro le risorse necessarie.
  • In caso di inadempimento, il presidente del tribunale può ordinare con decreto che una quota dei redditi del genitore inadempiente sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sostiene le spese.
  • Il decreto costituisce titolo esecutivo ed è notificato alle parti e al terzo debitore, che possono proporre opposizione entro venti giorni.
  • Le parti e il terzo debitore possono in qualsiasi momento chiedere la modifica o la revoca del provvedimento.

Art. 316-bis c.c. disciplina il concorso nel mantenimento della prole tra genitori secondo la loro capacità.

Ratio della norma

L'art. 316-bis c.c. mira a garantire un sostegno economico effettivo ai figli, imponendo a entrambi i genitori un contributo proporzionale alle rispettive capacità. La norma riconosce che il lavoro domestico e di cura ha un valore economico equivalente a quello professionale, estendendo il concetto di 'capacità lavorativa' anche all'attività svolta in ambito familiare. L'intervento degli ascendenti è previsto come misura sussidiaria, volta a evitare che l'insufficienza dei mezzi genitoriali si traduca in un pregiudizio per i minori.

Analisi del testo

Il primo comma fissa il criterio del doppio parametro: 'sostanze' (patrimonio) e 'capacità di lavoro professionale o casalingo'. Il secondo comma introduce la responsabilità sussidiaria degli ascendenti, attivabile solo quando i genitori siano privi di mezzi sufficienti e nell'ordine di prossimità (nonni paterni e materni prima degli altri). Il terzo comma disciplina il rimedio processuale: su istanza di chiunque vi abbia interesse, il presidente del tribunale può emettere un decreto inaudita altera parte, previa audizione dell'inadempiente. Il quarto e quinto comma regolano l'efficacia esecutiva del decreto e i rimedi impugnatori, inclusa la possibilità di opposizione entro venti giorni e di richiesta di modifica o revoca in ogni momento.

Quando si applica

La norma si applica in linea generale nei rapporti tra genitori e figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (coniugati, conviventi o separati). Il rimedio del decreto presidenziale è tipicamente azionato quando uno dei genitori omette di contribuire al mantenimento o lo fa in misura insufficiente rispetto alle proprie effettive capacità economiche. La responsabilità degli ascendenti opera in via subordinata e richiede la dimostrazione dell'insufficienza dei mezzi genitoriali. Salvo casi particolari, la norma si applica finché i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica.

Connessioni con altre norme

L'art. 316-bis si coordina con l'art. 315-bis c.c., che enuncia i diritti e doveri del figlio, e con gli artt. 337-ter e seguenti, che disciplinano il mantenimento in caso di separazione o scioglimento dell'unione. Il riferimento agli ascendenti si collega all'art. 433 c.c. sull'obbligo alimentare, sebbene la responsabilità ex art. 316-bis abbia natura e presupposti distinti dagli alimenti. Sul piano processuale, il decreto esecutivo richiama i principi del procedimento camerale e si raccorda con le norme sull'esecuzione forzata del codice di procedura civile.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 316-bis del codice civile?

La norma prevede che entrambi i genitori debbano contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorativa, anche casalinga. In caso di inadempimento, il giudice può ordinare il versamento diretto di una quota dei redditi del genitore inadempiente.

Cosa succede se i genitori non hanno mezzi sufficienti per mantenere i figli?

Secondo l'art. 316-bis c.c., in mancanza di mezzi sufficienti da parte dei genitori, gli ascendenti più prossimi (tipicamente i nonni) sono tenuti, in ordine di prossimità, a fornire ai genitori le risorse necessarie per adempiere ai propri doveri verso i figli.

Come si ottiene il decreto ex art. 316-bis c.c.?

In caso di inadempimento, chiunque vi abbia interesse può presentare istanza al presidente del tribunale. Il giudice sente l'inadempiente e acquisisce informazioni, quindi può emettere un decreto che dispone il versamento diretto di una quota dei redditi dell'obbligato. Il decreto, notificato alle parti e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo.

Il decreto ex art. 316-bis può essere impugnato?

Sì. Le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione entro venti giorni dalla notifica del decreto. Inoltre, in qualsiasi momento, è possibile chiedere la modificazione o la revoca del provvedimento qualora le circostanze siano cambiate.

Qual è la differenza tra il mantenimento ex art. 316-bis e l'obbligo alimentare?

In linea generale, il mantenimento ex art. 316-bis ha portata più ampia degli alimenti: comprende non solo il necessario per la sopravvivenza ma anche le spese per istruzione, educazione e sviluppo del figlio, ed è commisurato alle capacità economiche dei genitori e non soltanto allo stato di bisogno del beneficiario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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