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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 317 BIS c.c. Rapporti con gli ascendenti (1)

In vigore

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

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In sintesi

  • Diritto di relazione dei nonni: i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
  • Ricorso al giudice: se i genitori ostacolano il rapporto, i nonni possono ricorrere al giudice che adotta i provvedimenti più utili nell'interesse del minore.
  • Interesse del minore: il diritto dei nonni recede sempre di fronte al superiore interesse del bambino; il giudice può limitare o escludere le frequentazioni se pregiudizievoli.

I nonni hanno il diritto — e il dovere — di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Se i genitori impediscono o ostacolano tali relazioni, i nonni possono ricorrere al giudice, che decide nell'esclusivo interesse del minore.

Ratio e storia normativa

L'art. 317-bis c.c. è stato introdotto dal d.lgs. 154/2013 (riforma della filiazione) che ha sistematizzato in una norma di legge il diritto già riconosciuto dalla giurisprudenza. Prima del 2013, i nonni dovevano ricorrere a procedure ad hoc, spesso tortuose. La norma riconosce esplicitamente che il legame nonni-nipoti ha un valore affettivo, educativo e identitario rilevante per lo sviluppo del minore, e che i genitori non possono arbitrariamente reciderlo.

Il diritto dei nonni e il suo contenuto

Il «diritto di mantenere rapporti significativi» dei nonni non ha contenuto rigido predefinito: spetta al giudice — sentite le parti e, se opportuno, il minore — determinare la frequenza e le modalità delle visite, tenendo conto della distanza geografica, dell'età del bambino, delle sue esigenze scolastiche e affettive. La norma parla di «rapporti significativi», il che esclude sia contatti puramente formali e rari, sia un diritto illimitato di frequentazione che potrebbe turbare l'equilibrio familiare del minore. I nonni acquisiscono così una legittimazione processuale attiva — finora assente nel diritto italiano — per ricorrere al tribunale quando i genitori li escludano dalla vita del nipote.

Il ruolo del giudice e il superiore interesse del minore

Il giudice non si limita a regolamentare il calendario delle visite: valuta in concreto se il rapporto con i nonni sia nel prevalente interesse del minore. Se i nonni hanno un comportamento pregiudizievole (instillano conflitti tra i genitori, trattano male il bambino, creano confusione educativa), il giudice può limitare o escludere le frequentazioni. La norma non conferisce ai nonni un diritto assoluto: il loro interesse è sempre secondario rispetto a quello del minore. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, precisando che il diritto dei nonni «non è un diritto a sé stante ma è funzionale all'interesse del minore».

Connessioni con altre norme

L'art. 317-bis va letto insieme all'art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale), all'art. 336-bis c.c. (ascolto del minore), all'art. 337-ter c.c. (provvedimenti per i figli in caso di separazione) e con l'art. 8 CEDU sul rispetto della vita familiare, che la Corte EDU ha esteso anche alle relazioni nonni-nipoti (ex multis, Manuello e Nevi c. Italia, 2015).

Domande frequenti

I genitori possono vietare ai nonni di vedere i nipoti?

Non in modo arbitrario. L'art. 317-bis c.c. riconosce ai nonni il diritto a rapporti significativi con i nipoti. Se i genitori ostacolano tali rapporti senza giustificato motivo, i nonni possono ricorrere al giudice che adotterà i provvedimenti nell'interesse del minore.

Come si avviano i nonni al ricorso in tribunale?

I nonni presentano ricorso al tribunale competente per i minorenni (o alla sezione famiglia del tribunale ordinario, a seconda della riforma applicabile). Il procedimento è di volontaria giurisdizione; il giudice sente i genitori, i nonni e, se ha sufficiente capacità di discernimento, anche il minore.

Il diritto dei nonni vale anche se i genitori sono separati e c'è già un accordo di affido?

Sì. Anche in presenza di accordi di separazione o divorzio che disciplinano i tempi del minore, i nonni conservano il diritto ex art. 317-bis. Il giudice può integrare le modalità dell'affido per includere tempi adeguati con i nonni, sempre nel superiore interesse del minore.

Può il giudice limitare le visite dei nonni?

Sì. Se il comportamento dei nonni è pregiudizievole per il minore (es. conflitti con i genitori, instabilità emotiva, comportamenti dannosi), il giudice può ridurre o sospendere le frequentazioni. Il diritto dei nonni è strumentale all'interesse del bambino, non un diritto assoluto.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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