Art. 316 c.c. Responsabilita' genitoriale (1)
In vigore
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione (2). In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, (3) ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio (4). Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
In sintesi
Entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale: per gli atti di straordinaria amministrazione decidono insieme; per quelli ordinari ciascuno può agire da solo. In caso di contrasto su scelte di rilievo, il giudice designa il genitore che decide.
Ratio e contesto normativo
L'art. 316 c.c., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (riforma della filiazione), è la norma cardine della responsabilità genitoriale nel diritto italiano. Sostituisce la vecchia «potestà parentale» con un concetto più moderno e bilaterale: la responsabilità è congiunta, riflette un dovere piuttosto che un potere, ed è orientata all'interesse esclusivo del minore. La riforma del 2013 ha anche recepito il principio di bigenitorialità, rafforzato dalla legge 54/2006 sull'affido condiviso e poi sistematizzato nel Tit. IX del Libro I c.c.
Esercizio congiunto e atti di ordinaria amministrazione
Il primo comma stabilisce che i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ciò vale anche quando i genitori non siano coniugati (figli nati fuori dal matrimonio) o siano separati/divorziati: la separazione o il divorzio non fa venir meno la responsabilità di nessuno dei due, salvo provvedimento del giudice. Il secondo comma introduce tuttavia una semplificazione pratica necessaria: per gli atti di ordinaria amministrazione, cioè atti di gestione corrente della vita del figlio (iscrizione scolastica, visite mediche di routine, decisioni quotidiane), ciascun genitore può agire disgiuntamente, senza bisogno del consenso espresso dell'altro. Per gli atti di straordinaria amministrazione (vendita di beni del minore, accettazione di eredità, operazioni chirurgiche non urgenti, trasferimento all'estero del figlio, cambiamento di scuola di grado superiore) è invece richiesto il consenso congiunto.
Il contrasto tra genitori e il ruolo del giudice
Il terzo comma prevede la valvola di sfogo per i casi di disaccordo su «questioni di particolare importanza». In tali ipotesi, ciascun genitore può ricorrere al giudice (tribunale ordinario, sezione specializzata per la famiglia, o, per i figli nati fuori dal matrimonio, il tribunale dei minorenni prima della riforma della giustizia familiare del d.lgs. 149/2022). Il giudice adotta «la soluzione che ritiene più utile nell'interesse del figlio», potendo anche designare uno dei due genitori affinché decida in via definitiva, oppure richiamare entrambi a comportamenti collaborativi. La norma è applicata con frequenza crescente per contrasti su: istruzione religiosa, vaccinazioni, scelta dell'istituto scolastico, residenza del figlio in altro comune. Il giudice, prima di decidere, sente i genitori e, se opportuno, anche il figlio minore che abbia sufficiente capacità di discernimento (art. 336-bis c.c.).
Ascolto del minore
Il quarto comma dispone che il giudice, prima di adottare provvedimenti che riguardano il figlio, lo senta se ha compiuto i dodici anni o anche prima se dotato di sufficiente capacità di discernimento. L'ascolto del minore è oggi un principio costituzionalmente orientato (art. 3 Cost., art. 24 CDFUE, art. 12 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo) e non può essere omesso senza motivazione espressa. La giurisprudenza della Cassazione (da ultimo Cass. civ. Sez. I, 2023) ha ribadito che l'omissione dell'ascolto è vizio procedurale che rende annullabili i provvedimenti adottati.
Connessioni con altre norme
L'art. 316 va letto insieme all'art. 317 c.c. (impedimento di un genitore), all'art. 330 c.c. (decadenza dalla responsabilità genitoriale), all'art. 333 c.c. (misure limitative), all'art. 336-bis c.c. (ascolto del minore) e con il d.lgs. 149/2022 che ha riorganizzato la competenza in materia di famiglia.
Domande frequenti
I genitori separati esercitano ancora insieme la responsabilità genitoriale?
Sì. La separazione o il divorzio non fa decadere nessuno dei due dalla responsabilità genitoriale, che continua ad essere esercitata congiuntamente, salvo che il giudice disponga diversamente per gravi motivi nell'interesse del figlio (art. 337-quater c.c.).
Cosa succede se i genitori non si mettono d'accordo sul tipo di scuola del figlio?
La scelta della scuola è considerata atto di straordinaria amministrazione (rilevanza educativa significativa). In caso di disaccordo, ciascun genitore può ricorrere al giudice ex art. 316 comma 3 c.c., che deciderà nell'interesse del figlio sentendo entrambi i genitori e, se opportuno, il minore.
Un genitore può da solo autorizzare un'operazione chirurgica del figlio minore?
Per le operazioni di routine (tonsillectomia, appendicite non urgente) la prassi ospedaliera richiede il consenso di entrambi i genitori. Per le operazioni urgenti che non ammettono attesa, il consenso di uno solo è sufficiente; se nemmeno quello è ottenibile, decide il giudice tutelare d'urgenza.
A che età il figlio deve essere sentito dal giudice?
L'art. 316 comma 4 c.c. prevede l'ascolto obbligatorio per i figli che abbiano compiuto i dodici anni. Per i minori più piccoli, l'ascolto ha luogo se il giudice valuta che abbiano sufficiente capacità di discernimento. L'omissione ingiustificata è vizio procedurale.
Cosa si intende per 'atti di ordinaria amministrazione' che ciascun genitore può fare da solo?
Sono gli atti di gestione corrente: iscrizione scolastica dell'anno in corso, visite mediche ordinarie, acquisto di materiale scolastico, autorizzazioni per gite, attività sportive ordinarie. Gli atti che incidono in modo rilevante sul patrimonio o sulla vita del figlio (vendita immobili, cambiamento di residenza all'estero) richiedono invece il consenso di entrambi.