Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 333 c.c. – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore .

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

In sintesi

  • Disciplina i provvedimenti opportuni in caso di condotta del genitore pregiudizievole al figlio ma non tale da giustificare la decadenza ex art. 330 c.c.
  • Il giudice può disporre l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare o l'allontanamento del genitore o convivente maltrattante.
  • I provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento: hanno natura dinamica e flessibile.
  • Competente è il Tribunale per i minorenni ex art. 38 disp. att. c.c.
  • Norma cardine della tutela del minore: strumento intermedio tra la mera vigilanza e la decadenza.
Indice dei contenuti

Funzione di clausola generale e graduazione dei rimedi

L'art. 333 c.c. costituisce la clausola generale di tutela del minore nei confronti dei comportamenti genitoriali che, pur non integrando i presupposti gravi della decadenza (art. 330 c.c.), risultano comunque pregiudizievoli. La norma offre al giudice uno strumento di intervento flessibile e graduabile, modellato sulle circostanze concrete.

Nel sistema riformato dalla L. 149/2001 e dal D.Lgs. 154/2013, l'art. 333 c.c. opera come livello intermedio tra il controllo ordinario e la decadenza: consente al giudice di adottare prescrizioni positive (es. avvio di percorsi terapeutici, frequentazione di un sostegno educativo, divieto di trasferimento del minore) o misure più incisive (allontanamento).

Presupposti: la condotta pregiudizievole

La norma richiede una condotta del genitore (di uno o di entrambi) obiettivamente pregiudizievole per il figlio. Il pregiudizio può essere fisico (maltrattamenti, esposizione a violenza domestica), psicologico (alienazione genitoriale, conflitto strumentalizzato), educativo (incuria scolastica, esposizione a contenuti inappropriati), morale o patrimoniale.

Non occorre che la condotta sia connotata da intento doloso: rileva il dato oggettivo del pregiudizio. La valutazione è caso per caso, alla luce dell'interesse del minore. La giurisprudenza minorile ha esteso l'applicazione a fattispecie come il rifiuto immotivato di vaccinazioni, il coinvolgimento del minore nei conflitti coniugali, l'esposizione mediatica del figlio.

Provvedimenti adottabili

Il giudice ha un ventaglio amplissimo di misure:

Prescrizioni positive: obbligo di partecipare a percorsi di sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, terapia, monitoraggio dei servizi sociali. Limitazioni: divieto di trasferimento del minore, di contatti con determinate persone, di esposizione a situazioni di rischio. Allontanamento del figlio dalla residenza familiare con collocazione presso parenti, comunità o famiglia affidataria. Allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore: misura introdotta dalla L. 149/2001, ispirata al principio per cui non deve essere la vittima a perdere la propria casa.

Revocabilità e dinamicità

I provvedimenti ex art. 333 c.c. sono espressamente revocabili in qualsiasi momento. Questo li distingue dai provvedimenti definitivi e ne sottolinea la natura strumentale al ripristino di condizioni adeguate. Il giudice mantiene un controllo continuo, anche tramite i servizi sociali, e può modulare le misure al variare delle circostanze.

Procedimento e diritti delle parti

Competente è il Tribunale per i minorenni nei procedimenti ex art. 38 disp. att. c.c. Sono garantiti il contraddittorio, l'assistenza tecnica, l'ascolto del minore ex art. 336-bis c.c., l'intervento del pubblico ministero. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha ridisegnato il rito unificando in parte la disciplina davanti al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, operativo dal 17 ottobre 2024.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 1/2002

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

Pronunciandosi sui procedimenti ex artt. 330, 333 e 336 c.c. concernenti la responsabilità genitoriale, la Corte ha riconosciuto che il minore capace di discernimento deve essere considerato parte sostanziale del procedimento, con necessità del contraddittorio nei suoi confronti. L'ascolto del minore, pur non espressamente menzionato dalla norma codicistica, è imposto dall'art. 12 della Convenzione di New York e integra la disciplina dell'art. 336 c.c. nei giudizi de potestate.

Domande frequenti

Cosa può fare il giudice se il genitore tiene una condotta pregiudizievole?

Ai sensi dell'art. 333 c.c. il giudice può adottare i provvedimenti opportuni secondo le circostanze: prescrizioni terapeutiche o educative, limitazioni di comportamento, allontanamento del figlio o allontanamento del genitore maltrattante.

Qual è la differenza tra decadenza ex art. 330 c.c. e provvedimenti ex art. 333 c.c.?

La decadenza ex art. 330 c.c. richiede condotte gravi che giustificano la perdita della responsabilità genitoriale; l'art. 333 c.c. interviene per condotte pregiudizievoli meno gravi con misure flessibili e sempre revocabili.

Può essere allontanato il genitore violento invece del bambino?

Sì. L'art. 333 c.c., come modificato dalla L. 149/2001, prevede espressamente l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore, in coerenza con il principio per cui la vittima non deve perdere la propria casa.

I provvedimenti del giudice sono definitivi?

No. La norma stabilisce espressamente che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 333 c.c. sono revocabili in qualsiasi momento, in coerenza con la loro natura protettiva e strumentale all'interesse del minore.

Quale tribunale decide sui provvedimenti ex art. 333 c.c.?

Il Tribunale per i minorenni ex art. 38 disp. att. c.c. Dal 17 ottobre 2024, con la riforma Cartabia, opera il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con competenze unificate.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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