Testo dell'articoloAbrogato
Art. 336-bis c.c. – Ascolto del minore
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Ascolto del minore] Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.
I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.
Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.
Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato; ascolto minore ricondotto a principi interesse superiore diritto minorile.
Ratio
L'articolo 336-bis, benché formalmente abrogato, rappresentava storicamente una disposizione volta a garantire il diritto del minore ad essere ascoltato in procedimenti familiari riguardanti la sua condizione personale. La ratio della disposizione, prima dell'abrogazione, era quella di riconoscere al minore una forma di agency procedurale, anche limitata, riflettendo l'evoluzione verso una tutela più rispettosa della personalità del minore e del diritto internazionale (Convenzione ONU diritti infanzia).
Analisi
L'articolo è stato abrogato, il che significa che non produce più effetti normativi diretti. Tuttavia, il principio dell'ascolto del minore ha trovato nuovo ancoraggio normativo in altre disposizioni, in particolare nell'articolo 337-bis (ambito di applicazione) che rimanda alla disciplina dei procedimenti relativi ai figli, e nella pratica giudiziaria che applica il principio di proporzionalità e l'interesse superiore del minore quale criterio di massima. Le riforme successive (in particolare la Legge 8 febbraio 2006 n. 54, sulla bigenitorialità) hanno ricondotto il tema dell'ascolto del minore entro principi di diritto processuale moderno, privilegiando modalità costruttive piuttosto che formalità rigide.
Quando si applica
Non applicabile, in quanto abrogato. Le questioni relative all'ascolto del minore in procedimenti familiari sono ora disciplinate da altre norme e da principi generali del diritto processuale civile, con enfasi sulla protezione dell'interesse superiore del minore indipendentemente da una norma esplicita.
Connessioni
Sebbene abrogato, l'articolo rimane storicamente connesso alla disciplina dei procedimenti familiari (capo IX del titolo X del libro primo del Codice Civile). Il tema dell'ascolto del minore è ora integrato nei principi generali di diritto minorile e nella giurisprudenza costante della Cassazione e della Corte Costituzionale, che riconoscono il diritto del minore a esprimere la propria volontà in procedimenti che lo riguardano direttamente.
Domande frequenti
Articolo 336-bis ancora vigente?
No, è stato completamente abrogato. Non produce effetti normativi. Le questioni relative all'ascolto del minore sono disciplinate da norme successive e principi generali.
Dove si applica ora il principio dell'ascolto del minore?
Nella pratica giudiziaria, attraverso il principio dell'interesse superiore del minore (articolo 337-bis ss.) e nella giurisprudenza consolidata su diritto minorile, indipendentemente da una norma scritta esplicita.
La Legge 54/2006 ha abrogato l'art. 336-bis?
No, l'abrogazione è stata disposta da riforme precedenti. La Legge 54/2006 ha modernizzato la disciplina dei procedimenti familiari introducendo il principio di bigenitorialità e protezione della responsabilità genitoriale condivisa.
Il minore ha diritto ad essere ascoltato in giudizio?
Sì, ma in base a principi generali di diritto processuale e alla giurisprudenza, non a una norma codificata espressamente come era l'art. 336-bis. Il giudice valuta caso per caso secondo l'interesse superiore del minore.
Quale norma sostituisce l'art. 336-bis?
Non esiste una norma che lo sostituisce direttamente. Il tema è coperto dalla disciplina dell'articolo 337-bis (ambito di applicazione nei procedimenti familiari) e dai principi generali di protezione minorile.