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Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 337-quinquies c.c. riconosce ai genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni sull’affidamento dei figli, sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sulla misura del mantenimento: basta il mutamento delle circostanze, senza termini minimi.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 337-quinquies c.c. – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Domande rapide
Quando si puo chiedere la revisione ex art. 337-quinquies?
In presenza di sopravvenute giustificate ragioni che incidono sulle condizioni vigenti di affidamento, esercizio della responsabilita genitoriale, modalita o contributo economico. Necessita di mutamento di circostanze rispetto alla pronuncia originaria.
Chi puo proporre l'istanza di revisione?
Ciascun genitore (anche separatamente) o il pubblico ministero, a tutela dell'interesse del minore. Non e ammessa l'azione del figlio maggiorenne (che puo agire per il proprio mantenimento ex art. 337-septies c.c.) o di terzi non legittimati.
Quali sono le cause tipiche di revisione?
Trasferimento del genitore o del figlio, mutamento delle condizioni economiche (perdita lavoro, incremento reddito, sopravvenute esigenze), nuove esigenze educative o sanitarie del figlio, conflittualita rendere inattuabile l'affidamento, gravi inadempienze.
Quale procedura per la revisione?
Ricorso al tribunale ordinario competente (di regola quello della residenza del minore). Istruttoria sommaria sulle ragioni sopravvenute, ascolto del minore se ultradodicenne o capace di discernimento, eventuale CTU psicologica, provvedimento di camera di consiglio.
La revisione opera anche per il mantenimento?
Si. Le sopravvenute giustificate ragioni possono giustificare l'aumento o la riduzione dell'assegno di mantenimento, in proporzione alle nuove condizioni economiche dei genitori e alle nuove esigenze del figlio (ad es. ingresso all'universita, malattia).
Vedi anche
→Cod. civ. art. 337-quater - quater Codice Civile→Cod. civ. art. 337-sexies - Art. 337 sexies Codice Civile: Assegnazione della casa familiare…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli→Art. 337 ter Codice Civile: Provvedimenti riguardo ai figli→Art. 337 octies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore→Art. 337 bis Codice Civile: Ambito di applicazione→Art. 337 Codice Civile: Vigilanza del giudice tutelare→Art. 338 Codice Civile: Condizioni imposte alla madre superstite→Art. 336 bis Codice Civile: Ascolto del minore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 337-quinquies c.c. riconosce ai genitori il diritto di chiedere la revisione dell'affidamento in qualunque tempo.
Ratio della norma
L'art. 337-quinquies c.c. risponde all'esigenza di adattare nel tempo le decisioni sull'affidamento e sul mantenimento dei figli alle mutate circostanze di fatto. Il legislatore ha inteso garantire che l'assetto stabilito in sede di separazione, divorzio o altro procedimento non resti immutabile, ma possa essere aggiornato ogni volta che le condizioni di vita dei figli o dei genitori cambino in modo significativo. In linea generale, la norma tutela l'interesse superiore del minore come valore dinamico e non cristallizzato.
Analisi del testo
La disposizione riconosce il diritto di chiedere la revisione «in ogni tempo», formula che esclude qualsiasi preclusione temporale. L'oggetto della revisione è triplice: le disposizioni sull'affidamento, quelle sull'esercizio della responsabilità genitoriale e quelle relative alla misura e alle modalità del contributo al mantenimento. Il riferimento all'«esercizio» della responsabilità genitoriale chiarisce che la norma riguarda anche le decisioni sulle scelte di vita ordinaria e straordinaria del figlio, non solo la residenza abituale. La legittimazione spetta a entrambi i genitori in posizione paritaria.
Quando si applica
Tipicamente il ricorso all'art. 337-quinquies si propone quando sopravvengono fatti nuovi e rilevanti: un trasferimento di residenza, una modifica significativa della situazione economica di uno dei genitori, il cambiamento delle esigenze del figlio con la crescita, un deterioramento delle relazioni tra genitore e figlio o situazioni che incidano sul suo benessere. In linea generale, la giurisprudenza richiede che il ricorrente alleghi e dimostri la sopravvenienza di circostanze tali da giustificare una revisione rispetto al provvedimento precedente.
Connessioni con altre norme
L'art. 337-quinquies si inserisce nel sistema degli artt. 337-bis ss. c.c., che disciplinano l'affidamento dei figli in caso di crisi familiare. Si coordina con l'art. 337-ter c.c. (contenuto dei provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento) e con le norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316 ss. c.c. Sul versante processuale, il procedimento di revisione si svolge nelle forme della volontaria giurisdizione davanti al tribunale competente, salvo le disposizioni speciali introdotte dalla riforma del processo civile e dalla normativa sull'unione civile e sulle convivenze.
Casi pratici
Caso 1: trasferimento lavorativo di un genitore
Un genitore affidatario, a seguito di un trasferimento lavorativo in un'altra città, non è più in grado di garantire la stessa disponibilità quotidiana verso i figli prevista nel provvedimento originario. L'altro genitore può presentare ricorso ai sensi dell'art. 337-quinquies chiedendo al giudice di rivedere le modalità di affidamento e, se del caso, la residenza abituale dei minori, allegando il mutamento delle circostanze. Si tratta di uno scenario illustrativo: ogni situazione concreta richiede valutazione giudiziaria specifica.
Caso 2: variazione significativa del reddito
A distanza di anni dalla separazione, uno dei genitori subisce una riduzione rilevante del proprio reddito a causa della perdita del lavoro, rendendo oggettivamente difficile mantenere il contributo al mantenimento stabilito in precedenza. In uno scenario di questo tipo, la norma consente di chiedere al giudice la revisione della misura del contributo, documentando il mutamento della capacità economica. Anche in questo caso si tratta di un esempio illustrativo a fini divulgativi.
Domande frequenti
Quando si può chiedere la revisione dell'affidamento ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c.?
La norma non prevede un termine minimo: la revisione può essere chiesta «in ogni tempo». In linea generale, occorre allegare fatti nuovi sopravvenuti che giustifichino la modifica rispetto al provvedimento precedente.
Chi può presentare il ricorso per la revisione?
Entrambi i genitori hanno il diritto di proporre la richiesta di revisione in posizione paritaria, indipendentemente da quale dei due sia stato indicato come affidatario nel provvedimento da modificare.
Cosa può essere modificato con la revisione?
Possono essere riviste le disposizioni sull'affidamento dei figli, quelle sull'esercizio della responsabilità genitoriale e le condizioni relative alla misura e alle modalità del contributo al mantenimento.
L'art. 337-quinquies si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
Sì, in linea generale le disposizioni degli artt. 337-bis ss. c.c., compreso l'art. 337-quinquies, si applicano a tutti i procedimenti riguardanti i figli minori in caso di crisi familiare, a prescindere dal tipo di unione dei genitori.
Il giudice è obbligato ad accogliere la richiesta di revisione?
No. Il giudice valuta se le nuove circostanze allegate siano effettivamente sopravvenute e sufficientemente rilevanti da giustificare una modifica delle disposizioni già adottate nell'interesse del minore. Non è sufficiente la mera volontà di un genitore.