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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 338 c.c.
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 337-octies c.c. – Poteri del giudice e ascolto del minore (abrogato)→Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli→Art. 337 sexies Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza→Art. 337 quinquies Codice Civile: Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli→Articolo 337-quater Codice Civile→Art. 337 ter Codice Civile: Provvedimenti riguardo ai figli→Art. 337 bis Codice Civile: Ambito di applicazione→Art. 337 Codice Civile: Vigilanza del giudice tutelare→Art. 336-bis c.c. – Ascolto del minore (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.