Testo dell'articoloAbrogato
Art. 337-octies c.c. – Poteri del giudice e ascolto del minore
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Poteri del giudice e ascolto del minore] Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova.
Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 337-octies c.c. attribuisce al giudice poteri di adottare provvedimenti nell'interesse dei minori.
Ratio della norma
L'art. 337-octies c.c. riflette il principio, di matrice convenzionale e costituzionale, secondo cui il minore non è mero oggetto dei procedimenti che lo riguardano, ma soggetto portatore di propri interessi e titolare del diritto di essere ascoltato. La norma attua quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, traducendo in regola processuale il superiore interesse del minore. L'ascolto non attribuisce al minore un potere decisionale, ma garantisce che la sua voce entri nel percorso valutativo del giudice.
Analisi del testo
La disposizione si articola in tre parti distinte. La prima attribuisce al giudice ampi poteri istruttori officiosi, consentendogli di acquisire prove e informazioni dalla pubblica amministrazione indipendentemente dall'iniziativa delle parti. La seconda regola l'ascolto del minore: è automatico per i minori che hanno compiuto i dodici anni, mentre per i minori di età inferiore è condizionato alla valutazione della capacità di discernimento, rimessa all'apprezzamento del giudice. La terza parte, introdotta per rafforzare le garanzie nei procedimenti consensuali, prevede che il giudice, incluso il giudice del divorzio, proceda sempre all'ascolto quando omologa o prende atto di accordi genitoriali sull'affidamento, sottraendo tale adempimento a qualsiasi margine discrezionale.
Quando si applica
La norma si applica, in linea generale, a tutti i procedimenti civili relativi all'affidamento e alla responsabilità genitoriale, sia contenziosi sia consensuali. Tipicamente rileva nei giudizi di separazione, divorzio, regolamentazione dell'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modifica delle condizioni di affidamento già stabilite e procedimenti di protezione del minore. L'obbligo di ascolto nei procedimenti di omologa degli accordi copre anche le procedure di negoziazione assistita e quelle innanzi all'ufficiale di stato civile, salvo che in tali contesti la legge speciale disponga diversamente. Il giudice può omettere l'ascolto solo in casi eccezionali, motivando specificamente l'omissione.
Connessioni con altre norme
L'art. 337-octies va letto in combinato con l'art. 315-bis c.c., che riconosce al figlio minore il diritto di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano, e con l'art. 336-bis c.c., introdotto dalla riforma del 2013, che disciplina le modalità procedimentali dell'ascolto (luogo, forme, eventuale ausilio di esperti). Sul piano processuale, la norma si coordina con le disposizioni del codice di procedura civile relative ai procedimenti in camera di consiglio e, dopo la riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2021), con il Titolo IV-bis c.p.c. sui procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. A livello sovranazionale, il fondamento si rinviene nell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali UE.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio, genitori in conflitto, ricorrono al giudice per la regolazione della potestà su Filano. Secondo l'art. 337-octies, il giudice valuta le circostanze concrete e adotta i provvedimenti opportuni ascoltando il minore, quale ascolto è fondamentale per acquisire il suo orientamento.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, minore ultraquattordicenne, ha diritto di essere sentito separatamente dal giudice nelle questioni che lo riguardano, quale facoltà del magistrato è pressoché obbligatoria in virtù dell'art. 337-octies.
Domande frequenti
Il giudice è obbligato ad ascoltare il minore in tutti i procedimenti di affidamento?
In linea generale sì. L'ascolto è obbligatorio per i minori che hanno compiuto i dodici anni. Per i minori più piccoli, il giudice valuta la capacità di discernimento. Nei procedimenti di omologa o presa d'atto di accordi genitoriali, l'ascolto è sempre obbligatorio, senza eccezioni legate all'età, salvo motivata omissione.
Cosa succede se il giudice omette di ascoltare il minore?
Secondo l'orientamento prevalente, l'omissione ingiustificata dell'ascolto del minore costituisce un vizio del procedimento che può determinare la nullità del provvedimento adottato. Il giudice che non procede all'ascolto è tenuto a motivare specificamente tale scelta, indicando le ragioni per cui l'ascolto sarebbe contrario all'interesse del minore.
Il minore ha diritto di rifiutarsi di essere ascoltato?
La norma non disciplina espressamente il rifiuto del minore. In linea generale, l'ascolto è un diritto del minore e non un obbligo: tipicamente il giudice tiene conto del rifiuto, valutandone le ragioni nel contesto complessivo. Le modalità di svolgimento dell'ascolto sono disciplinate dall'art. 336-bis c.c., che prevede forme idonee a tutelare la serenità del minore.
I genitori possono essere presenti durante l'ascolto del minore?
In linea generale, l'ascolto si svolge in forma riservata, senza la presenza dei genitori, al fine di garantire la spontaneità delle dichiarazioni del minore. Il giudice può avvalersi dell'ausilio di esperti o di personale specializzato. Le modalità specifiche sono rimesse alla discrezionalità del giudice nel rispetto dell'art. 336-bis c.c.
I poteri istruttori officiosi del giudice si applicano anche nei procedimenti consensuali?
Sì. La norma attribuisce al giudice il potere di disporre l'assunzione di mezzi di prova e richiedere informazioni alla pubblica amministrazione in qualsiasi momento e in qualsiasi tipo di procedimento, inclusi quelli consensuali. Questo potere risponde all'esigenza di tutela dell'interesse del minore, che non può dipendere esclusivamente dall'iniziativa delle parti.