Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 12 c.c. – Persone giuridiche private

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • L'art. 12 c.c. prevedeva il riconoscimento delle persone giuridiche private tramite decreto del Presidente della Repubblica.
  • Era richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato prima dell'emanazione del decreto.
  • Il sistema è stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in vigore dal 15 aprile 2000.
  • Il nuovo regime sostituisce il decreto presidenziale con l'iscrizione in un registro pubblico tenuto da Prefetture o Ministeri.
  • La riforma ha semplificato e reso più trasparente l'acquisto della personalità giuridica da parte degli enti privati.
Indice dei contenuti

Articolo abrogato e non più applicabile nel diritto civile italiano.

Ratio della norma

L'art. 12 c.c., nella sua formulazione originaria del 1942, rifletteva una concezione pubblicistica e autorizzatoria dell'ente collettivo privato: lo Stato concedeva la personalità giuridica come atto discrezionale di sovranità, attraverso un provvedimento di rango presidenziale preceduto dal parere del Consiglio di Stato. Tale impostazione era coerente con il contesto storico-istituzionale in cui il codice civile fu redatto, nel quale il controllo statale sulla vita associativa era considerato un presidio dell'ordine pubblico e dell'interesse generale. Il riconoscimento aveva natura costitutiva: senza il decreto, l'ente rimaneva privo di personalità giuridica.

Analisi del testo

Il testo originario dell'art. 12 c.c. stabiliva che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Il procedimento era bifasico: una fase istruttoria con acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e una fase decisoria culminante nel decreto presidenziale. L'abrogazione è intervenuta per effetto dell'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha integralmente ridisegnato il procedimento di riconoscimento.

Quando si applica

L'art. 12 c.c. non è più applicabile dall'entrata in vigore del D.P.R. 361/2000. Tuttavia, conserva rilevanza storica e interpretativa per comprendere l'evoluzione della disciplina degli enti privati. I riconoscimenti già concessi con decreto presidenziale prima del 15 aprile 2000 rimangono pienamente validi. Oggi, chi intende ottenere il riconoscimento di un'associazione o fondazione deve fare riferimento esclusivamente al D.P.R. 361/2000 e, per gli enti del Terzo settore, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Connessioni con altre norme

Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha abrogato l'art. 12 c.c., costituisce oggi il riferimento principale per il riconoscimento delle persone giuridiche private di diritto comune: prevede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura competente per territorio o dal Ministero competente per materia. Il sistema si coordina con gli artt. 13 e 14 c.c. e con il D.Lgs. 117/2017 per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS.

Casi pratici

Caso 1: Fondazione culturale ante-2000

Tizio nel 1995 costituisce una fondazione culturale con atto pubblico. Per ottenere personalità giuridica deve attendere il decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato. L'iter dura oltre due anni, secondo la concezione pubblicistica dell'art. 12 c.c.

Caso 2: Associazione riconosciuta sotto il D.P.R. 361/2000

Caio nel 2024 costituisce un'associazione di promozione sociale e deposita lo statuto in Prefettura. Il riconoscimento prefettizio con iscrizione nel registro delle persone giuridiche arriva in sessanta giorni, senza decreto presidenziale né parere del Consiglio di Stato.

Caso 3: Ente costituito nel regime transitorio

Sempronio aveva avviato nel 1999 la pratica di riconoscimento di una fondazione benefica con la vecchia procedura. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 361/2000 la pratica viene trasferita alla Prefettura competente e definita con iscrizione nel registro, senza necessità di nuovo decreto.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 12 c.c. è stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in attuazione della delega contenuta nella L. 127/1997 (Bassanini-bis). Il riconoscimento avviene oggi con iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture, con efficacia costitutiva analoga a quella prevista dall'art. 2643 c.c. per la pubblicità immobiliare. Resta il controllo di legalità su scopo, patrimonio e statuto.

Domande frequenti

L'art. 12 c.c. è ancora in vigore?

No. L'art. 12 c.c. è stato abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in vigore dal 15 aprile 2000. Non produce quindi più effetti giuridici per le istanze presentate dopo tale data.

Come si ottiene oggi il riconoscimento di un'associazione o fondazione?

Tramite iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura territorialmente competente (enti locali) o dal Ministero competente per materia (enti nazionali), secondo la procedura disciplinata dal D.P.R. 361/2000. Per gli enti del Terzo settore è rilevante anche l'iscrizione al RUNTS.

I riconoscimenti ottenuti con decreto presidenziale prima del 2000 sono ancora validi?

Sì. Il D.P.R. 361/2000 ha modificato il procedimento per il futuro, ma non ha inciso sulle personalità giuridiche già acquisite con il previgente sistema: quelle persone giuridiche continuano a esistere e operare regolarmente.

Qual era il ruolo del Consiglio di Stato nel vecchio sistema?

Il Consiglio di Stato esprimeva un parere obbligatorio nell'ambito dell'iter istruttorio che precedeva l'emanazione del decreto presidenziale di riconoscimento. Il parere era un passaggio necessario della procedura, anche se non vincolante per il Governo.

Cosa cambia tra il vecchio sistema e quello attuale?

Il vecchio sistema era autorizzatorio e discrezionale: lo Stato poteva negare il riconoscimento con ampi margini valutativi. Il sistema attuale è di tipo registrativo: l'iscrizione è vincolata alla verifica di requisiti predeterminati dalla legge, con minore discrezionalità dell'amministrazione e maggiore certezza per i privati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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