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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 11 c.c. Persone giuridiche pubbliche

In vigore

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

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In sintesi

  • Province e Comuni sono persone giuridiche pubbliche per espressa previsione codicistica.
  • Gli altri enti pubblici acquistano la personalità giuridica tramite riconoscimento normativo.
  • La capacità giuridica degli enti pubblici è regolata dal diritto pubblico, non dalle norme privatistiche generali.
  • La norma segna il confine tra soggettività pubblica e privata nell'ordinamento civile.
  • Le Regioni, istituite successivamente, godono anch'esse di personalità giuridica in forza di norme costituzionali e speciali.

Province, comuni e enti pubblici godono diritti secondo leggi e usi di diritto pubblico.

Ratio della norma

L'art. 11 c.c. assolve una funzione sistematica fondamentale: inserisce nel Codice Civile il riconoscimento della soggettività giuridica degli enti pubblici, raccordando il diritto privato con l'ordinamento pubblicistico. Il legislatore del 1942 ha inteso evitare un vuoto normativo, chiarendo che anche gli enti di natura pubblica sono titolari di diritti e obblighi, ma che la fonte e la misura di tale capacità vanno ricercate nelle leggi e negli usi di diritto pubblico, non nelle disposizioni del codice destinate ai soggetti privati. La norma esprime il principio di specialità del regime giuridico degli enti pubblici rispetto a quello delle persone giuridiche private.

Analisi del testo

La disposizione menziona espressamente Province e Comuni quali enti dotati ipso iure di personalità giuridica, senza necessità di alcun atto di riconoscimento ulteriore. Accanto a essi, la norma contempla una categoria residuale: gli «enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche», che acquistano tale status per effetto di un atto normativo specifico. Il riferimento alle «leggi e agli usi osservati come diritto pubblico» individua il regime applicabile: la capacità giuridica di questi soggetti è conformata e limitata dal diritto amministrativo e costituzionale, sicché essi non possono esercitare diritti in contrasto con il proprio fine istituzionale o al di fuori delle competenze loro attribuite dall'ordinamento.

Quando si applica

La norma rileva ogni volta che occorre stabilire se un ente pubblico possa essere titolare di posizioni giuridiche soggettive — diritti reali, crediti, obbligazioni — ovvero essere parte di rapporti contrattuali o processuali. In linea generale, la questione si pone nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, ad esempio nei contratti di appalto, nelle convenzioni urbanistiche o nelle controversie risarcitorie. L'art. 11 c.c. costituisce il fondamento codicistico della legittimazione dell'ente a stare in giudizio e ad assumere obbligazioni, fermo restando che le modalità concrete sono disciplinate dalle rispettive leggi speciali.

Connessioni con altre norme

L'art. 11 c.c. va letto in stretta correlazione con gli artt. 12-35 c.c., che disciplinano le persone giuridiche private. Sul versante costituzionale, il riferimento alle Province e ai Comuni si raccorda con gli artt. 114 e 118 Cost. Rilevano inoltre il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e il d.lgs. 165/2001 in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Per gli enti pubblici non territoriali, la personalità giuridica è attribuita dalle rispettive leggi istitutive.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra persone giuridiche pubbliche e private?

Le persone giuridiche pubbliche, come Comuni e Province, sono istituite per legge e perseguono fini di interesse generale; la loro capacità è regolata principalmente dal diritto pubblico. Le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, società) nascono dall'autonomia dei privati e sono disciplinate dal codice civile. In linea generale, il regime degli enti pubblici è più vincolato.

Le Regioni sono comprese nell'art. 11 c.c.?

No, le Regioni non sono menzionate nell'art. 11 c.c. perché il Codice Civile è del 1942, mentre le Regioni sono state istituite con la Costituzione del 1948. La loro personalità giuridica si fonda sull'art. 114 Cost. e sulle rispettive leggi speciali. Secondo l'orientamento prevalente, l'art. 11 c.c. esprime comunque un principio generale applicabile anche agli enti pubblici istituiti successivamente.

Un ente pubblico può compiere qualsiasi atto giuridico come un privato?

No. La capacità giuridica degli enti pubblici è funzionalizzata al perseguimento dei fini istituzionali. In linea generale, un ente pubblico non può compiere atti estranei al proprio scopo o alle competenze attribuitegli dall'ordinamento. Salvo casi particolari, gli atti ultra vires possono essere invalidi o inefficaci anche sul piano privatistico.

Come acquista la personalità giuridica un ente pubblico diverso da Comuni e Province?

Per gli enti pubblici diversi da Comuni e Province, la personalità giuridica viene attribuita dalla legge istitutiva o da un provvedimento normativo di riconoscimento (ad esempio un decreto del Presidente della Repubblica o una legge speciale). Non è sufficiente una delibera interna: occorre sempre un atto dell'autorità pubblica.

L'art. 11 c.c. si applica anche agli enti pubblici economici?

In linea generale sì, nella misura in cui anche gli enti pubblici economici sono riconosciuti come persone giuridiche dalla rispettiva legge istitutiva. Tuttavia, per gli enti che svolgono attività di impresa, il codice civile prevede l'applicazione delle norme sull'imprenditore commerciale, con un regime parzialmente diverso rispetto agli enti pubblici non economici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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