Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 c.c. – Raccolte di usi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

In sintesi

  • Lo pseudonimo è un nome alternativo scelto liberamente da una persona per farsi conoscere in un determinato ambito.
  • La tutela scatta solo se lo pseudonimo ha acquistato importanza del nome, cioè è diventato un identificativo stabile e riconosciuto.
  • La protezione è quella dell'art. 7 c.c.: chi subisce una contestazione o un uso indebito può agire in giudizio e ottenere il risarcimento del danno.
  • La norma si applica tipicamente a nomi d'arte, nick letterari, pseudonimi giornalistici e identità digitali consolidate.
  • La tutela civilistica dello pseudonimo si affianca, senza sovrapporsi completamente, alla registrazione come marchio.
Indice dei contenuti

L'art. 9 c.c. tutela lo pseudonimo quando ha acquisito, per uso costante e pubblico, la stessa importanza identificativa del nome reale, riconoscendogli la medesima protezione prevista dall'art. 7 c.c.

Ratio della norma

L'art. 9 c.c. risponde all'esigenza di estendere la protezione dell'identità personale oltre il nome anagrafico. Il legislatore ha riconosciuto che, nella vita sociale e professionale, una persona può essere identificata in modo altrettanto univoco da un nome fittizio scelto e usato pubblicamente nel tempo. La ratio è quella di tutelare l'interesse individuale all'identità, intesa in senso funzionale e non meramente formale, ogni qualvolta lo pseudonimo abbia assunto una capacità distintiva paragonabile a quella del nome vero.

Analisi del testo

Il testo normativo è sintetico ma denso di contenuto. Il presupposto essenziale è che lo pseudonimo sia stato usato in modo tale da aver acquistato l'importanza del nome: si tratta di un requisito di fatto, da valutare caso per caso, che richiede un uso continuativo, pubblico e sufficientemente noto. Non è sufficiente adottare uno pseudonimo in modo occasionale o in contesti limitati. Una volta integrato tale presupposto, la norma rinvia integralmente all'art. 7 c.c., che disciplina le azioni a tutela del nome: l'azione di contestazione, l'azione di usurpazione e la possibilità di chiedere la cessazione del comportamento lesivo nonché il risarcimento del danno.

Quando si applica

In linea generale, la norma trova applicazione quando una persona fisica ha adottato uno pseudonimo e lo ha impiegato in modo stabile e riconoscibile, artistico, letterario, giornalistico, sportivo o digitale, tanto da essere identificata da un pubblico più o meno ampio attraverso quel nome alternativo. La valutazione del requisito della importanza del nome è rimessa all'apprezzamento del giudice, che tiene conto della notorietà raggiunta, della durata e continuità dell'uso, dell'ampiezza del pubblico di riferimento e della effettiva capacità distintiva dello pseudonimo.

Connessioni con altre norme

L'art. 9 c.c. si coordina con l'art. 7 c.c. (tutela del nome), al quale rinvia, e con l'art. 8 c.c. (tutela del nome altrui). Sul piano della legislazione speciale, rileva l'art. 21 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), che riconosce all'autore il diritto di pubblicare l'opera sotto pseudonimo. Distinto è il piano del diritto dei marchi (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30): lo pseudonimo può essere registrato come marchio, ma la tutela ex art. 9 c.c. prescinde dalla registrazione e attiene all'identità personale. Le due forme di protezione possono coesistere e cumularsi.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 13/1994

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha riconosciuto, in base all'art. 2 Cost., il diritto all'identità personale di cui il nome rappresenta il primo e più immediato elemento caratterizzante. Anche il cognome, e analogamente lo pseudonimo, meritano tutela autonoma quando siano diventati segno distintivo della personalità nelle relazioni sociali, indipendentemente dall'originaria funzione di indicare la discendenza familiare.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio pubblica articoli con lo pseudonimo «Marco Rossi» per anni, acquistando reputazione nel settore giornalistico; può tutelarlo contro chi lo utilizza senza autorizzazione.

Caso 2: Caso 2

Caio usa lo pseudonimo «Maestro di Cucina» per un corso online che diventa noto; ha diritto a impedire che altri lo usino per attività concorrenti.

Domande frequenti

Quando uno pseudonimo acquista la tutela prevista dall'art. 9 c.c.?

La norma stabilisce che lo pseudonimo deve essere stato usato in modo tale da aver acquistato l'importanza del nome. In linea generale, ciò richiede un uso continuativo, pubblico e riconoscibile, tale da consentire a un determinato pubblico di identificare la persona attraverso quello pseudonimo. La valutazione è rimessa al giudice caso per caso.

Quali azioni può esercitare chi vede il proprio pseudonimo usato abusivamente da terzi?

Per effetto del rinvio all'art. 7 c.c., il titolare può agire per far cessare l'uso indebito e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. È possibile anche richiedere provvedimenti cautelari urgenti quando l'uso illecito causa un pregiudizio immediato.

È necessario registrare lo pseudonimo per tutelarlo?

No. La tutela civilistica dell'art. 9 c.c. non richiede alcuna registrazione: si fonda sull'uso effettivo e sulla notorietà acquisita. La registrazione come marchio è uno strumento aggiuntivo e distinto, utile soprattutto per la protezione commerciale del segno.

Qual è la differenza tra tutela dello pseudonimo ex art. 9 c.c. e registrazione come marchio?

La tutela ex art. 9 c.c. protegge l'identità personale della persona fisica e prescinde dalla registrazione, richiedendo solo la notorietà acquisita. La registrazione come marchio tutela l'uso commerciale del segno per distinguere prodotti o servizi e richiede un procedimento formale. Le due tutele possono coesistere.

Un nick name usato solo su internet può essere tutelato come pseudonimo?

Secondo l'orientamento prevalente, anche un'identità digitale può in linea di principio rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 9 c.c., a condizione che abbia acquistato una riconoscibilità stabile e significativa. Salvo casi particolari, un nick name usato in modo sporadico o in contesti molto limitati difficilmente raggiungerebbe la soglia richiesta dalla norma.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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