Art. 12 CCII – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
In vigore dal 15 luglio 2022 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13, commi 6, 7 e 8.
2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.
3. Alla composizione negoziata non si applica l’articolo 38. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 38, comma 2, nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.
In sintesi
L’articolo 12 apre il Titolo II del CCII e introduce nel diritto italiano la composizione negoziata della crisi d'impresa, lo strumento più innovativo e politicamente rilevante della riforma. Nato con il D.L. 118/2021 (convertito dalla legge 147/2021) come misura emergenziale post-pandemia, è stato poi incorporato nel codice con il D.Lgs. 83/2022 e ulteriormente affinato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. È uno strumento di derivazione comunitaria, la Direttiva UE 2019/1023 imponeva agli Stati membri di introdurre "quadri di ristrutturazione preventiva", ma in Italia ha assunto fisionomia originale, ibrida tra mediazione, due diligence e procedura concorsuale.
Cosa è la composizione negoziata
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale. È un percorso volontario, stragiudiziale, riservato, sia nel senso che non comporta pubblicità a meno che l’imprenditore chieda misure protettive, sia perché non priva l’imprenditore della gestione dell’impresa (gestione "in continuità", art. 21). L’imprenditore conserva la titolarità e la direzione dell’impresa; l’esperto è un facilitatore terzo, non un commissario.
Il presupposto oggettivo è ampio e modulare: si può accedere in presenza di:
L’aggiunta del 2024 ("anche soltanto in condizioni di squilibrio") è strategica: il legislatore ha voluto incentivare l’emersione precoce, riducendo lo stigma associato alla parola "crisi". L’accesso resta però condizionato al fatto che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: l’esperto valuterà questo aspetto già nei primi 30 giorni e, se l’impresa è oggettivamente non risanabile, archivierà l’istanza.
Soggetti legittimati: imprenditore commerciale e agricolo
L’art. 12 estende l’accesso all'imprenditore agricolo, in coerenza con la scelta sistematica dell’art. 1 del CCII. Si tratta di una delle aperture più significative della riforma: nella legge fallimentare l’imprenditore agricolo era escluso dal fallimento e ammesso al concordato preventivo solo con limiti; ora ha pieno accesso allo strumento di gestione precoce della crisi. Sono ammessi sia gli imprenditori "sopra soglia" sia quelli "minori" (impresa sotto soglia ex art. 2, comma 1, lett. d), per i quali è prevista una corsia semplificata dall’art. 25-quater.
Restano fuori, almeno per ora, i professionisti, i consumatori e gli enti del terzo settore non imprenditoriali, che dispongono di strumenti propri (sovraindebitamento, ristrutturazione del debito del consumatore).
Il ruolo dell’esperto
L’esperto è il fulcro tecnico della composizione. Viene nominato da una commissione costituita presso la camera di commercio (art. 13, commi 6-8), che lo seleziona da un elenco nazionale di professionisti, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, esperti aziendalisti, con requisiti specifici di formazione e indipendenza (art. 16). Non rappresenta i creditori né l’imprenditore: il suo compito istituzionale è agevolare le trattative, fornire una lettura tecnica della situazione, suggerire soluzioni e valutarne la ragionevole perseguibilità.
Il comma 2 individua la finalità operativa: superare le condizioni di crisi o squilibrio, "anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa", con un’attenzione esplicita ai posti di lavoro. La clausola occupazionale è una scelta politico-legislativa significativa: indica che la composizione negoziata non è (solo) uno strumento per la massimizzazione del recupero dei creditori, ma un istituto a "vocazione conservativa" del tessuto produttivo. Le operazioni di trasferimento d'azienda godono peraltro di un regime fiscale e contributivo agevolato (artt. 22 e 25-bis).
Misure premiali e protezioni
La composizione negoziata da sola non blocca le azioni esecutive dei creditori: l’imprenditore può però chiedere al tribunale misure protettive (art. 18) e misure cautelari (art. 19), che sospendono o limitano gli atti di aggressione del patrimonio per la durata delle trattative. Sul piano fiscale, l’art. 25-bis prevede misure premiali rilevanti, riduzione di sanzioni e interessi su tributi non versati, possibilità di rateazione fino a 120 mesi per debiti tributari, che hanno un peso non secondario nella convenienza dello strumento.
Rapporto con l’art. 38 (iniziativa del PM)
Il comma 3 chiarisce un punto delicato: la sola apertura della composizione negoziata non legittima il pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 38. Resta però fermo l’art. 38, comma 2, nei procedimenti di cui agli artt. 19 (misure cautelari) e 22 (concordato semplificato post-composizione): in questi casi il PM può intervenire perché la procedura ha già una dimensione giudiziale. È una garanzia importante per l’imprenditore: l’accesso volontario alla composizione non si trasforma in un trampolino verso il tribunale.
L’esito: continuità, accordi o concordato semplificato
La composizione può chiudersi in più modi:
Dati operativi e impatto
Secondo i dati della Cassa di compensazione e garanzia camerale, al 31 dicembre 2024 erano state presentate oltre 2.500 istanze di composizione negoziata dal lancio della piattaforma (15 novembre 2021), con un tasso di chiusura positiva intorno al 20-22% per le imprese di medie dimensioni. Il dato, talvolta criticato come basso, va letto considerando che lo strumento è scelto da imprese spesso già fortemente compromesse, e che molte chiusure "negative" si traducono in accesso ordinato ad altri strumenti, evitando la liquidazione giudiziale "fredda".
Domande frequenti
Chi può accedere alla composizione negoziata?
Possono accedere l’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo, sia sopra soglia sia minori (impresa con attivo fino a 300.000 €, ricavi fino a 200.000 € e debiti fino a 500.000 €). Per le imprese minori l’art. 25-quater prevede una procedura semplificata. Restano esclusi consumatori, professionisti ed enti non imprenditoriali, che hanno strumenti propri.
Bisogna essere già in insolvenza per chiedere la composizione negoziata?
No. La composizione negoziata è accessibile anche in fase di pre-crisi, cioè in presenza di un semplice squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza. Questa apertura, introdotta dal correttivo D.Lgs. 136/2024, è pensata per incentivare l’emersione precoce della difficoltà.
L’imprenditore perde la gestione dell’impresa durante la composizione negoziata?
No. La composizione negoziata si svolge in continuità: l’imprenditore conserva l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII). L’esperto nominato dalla camera di commercio non sostituisce l’imprenditore, ma facilita le trattative con i creditori. Per atti di straordinaria amministrazione l’imprenditore deve però informare preventivamente l’esperto.
Quanto dura la composizione negoziata?
L’incarico dell’esperto ha durata iniziale di 180 giorni, prorogabili una sola volta per ulteriori 180 giorni in caso di trattative ancora in corso e di concrete prospettive di esito positivo. Le misure protettive ex art. 18 possono durare fino a 240 giorni complessivi. Il termine è perentorio: scaduto, l’esperto deve dichiarare conclusa la composizione.
Quali misure protettive può chiedere l’imprenditore?
L’imprenditore può chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio aziendale (art. 18), il divieto di iscrizione di nuove ipoteche giudiziali e la sospensione delle dichiarazioni di scioglimento delle società per perdite ex artt. 2446-2447 c.c. (art. 20). Le misure devono essere autorizzate o confermate dal tribunale entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda.