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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 11 CCII – Attribuzione della giurisdizione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all’articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

In sintesi

  • Criterio del COMI: la giurisdizione italiana sussiste quando il debitore ha in Italia il proprio centro degli interessi principali (COMI, Centre of Main Interests) ovvero una dipendenza, criteri mutuati dal Reg. UE 2015/848.
  • Prevalenza del diritto internazionale e UE: convenzioni internazionali e normativa UE (in particolare il Regolamento Insolvency) prevalgono sulla norma interna, che opera in via residuale.
  • Impugnabilità per difetto di giurisdizione: chiunque vi abbia interesse può contestare la giurisdizione italiana avverso il provvedimento di apertura, con il procedimento ex art. 51 CCII, e il ricorso per cassazione è sempre ammesso.
  • Vis attractiva concursus: la giurisdizione italiana si estende alle azioni che derivano direttamente dalla procedura (azioni revocatorie, responsabilità degli organi, ecc.), evitando frammentazione nei fori stranieri.
  • Rilevanza pratica nei gruppi internazionali: la norma è centrale per le imprese con strutture transfrontaliere, dove la localizzazione del COMI determina quale ordinamento governa l’intera procedura.
Il quadro normativo europeo e internazionale

L’art. 11 del CCII disciplina la giurisdizione internazionale italiana nelle procedure di insolvenza transfrontaliera, collocandosi in un sistema normativo multilivello. Al vertice si pone il Regolamento (UE) 2015/848 (c.d. Regolamento Insolvency II, che ha rifuso il precedente Reg. 1346/2000), direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e prevalente sulle norme interne. Seguono le convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali ratificate dall’Italia. L’art. 11 CCII opera, dunque, in via residuale: si applica nei casi non coperti dalle fonti sovranazionali, e in particolare nei rapporti con Paesi terzi non UE non parte di convenzioni rilevanti.

Il rinvio alla «normativa dell’Unione europea» include non solo il Reg. 2015/848, ma anche il Reg. 2019/1023 (Direttiva Insolvency, recepita con il CCII) e le disposizioni del Reg. Bruxelles I-bis (UE 1215/2012) che possono risultare rilevanti per alcune categorie di azioni derivanti dalla procedura.

Il criterio del COMI (comma 1)

Il fulcro della disposizione è il concetto di centro degli interessi principali (in inglese Centre of Main Interests, COMI), mutuato direttamente dall’art. 3 del Reg. 2015/848. Secondo la definizione europea, il COMI coincide, in linea di principio, con la sede legale dell’impresa, ma tale presunzione è relativa e può essere superata quando risulti, in modo obiettivo e verificabile dai terzi, che la direzione effettiva dell’impresa è esercitata altrove.

L’orientamento della Corte di Giustizia UE (rilevante per l’interpretazione del corrispondente criterio nel Regolamento Insolvency) ha chiarito che il COMI deve essere identificato sulla base di elementi oggettivi e verificabili dai creditori: sede degli organi amministrativi, luogo dove si adottano le decisioni strategiche, luogo dove si trovano gli interlocutori commerciali e finanziari principali. Non è sufficiente la mera registrazione della sede legale in un determinato Stato se l’attività effettiva è svolta altrove.

Il criterio alternativo della dipendenza, insieme di beni e di operazioni non transitorie del debitore in un determinato luogo, consente la giurisdizione italiana anche quando il COMI è situato all’estero, ma limitatamente a una procedura secondaria (nei termini del Reg. 2015/848) o, per i rapporti con Paesi terzi, a una procedura autonoma con effetti limitati ai beni situati in Italia.

Il meccanismo di impugnazione (comma 2)

Il comma 2 prevede uno strumento specifico per contestare la giurisdizione italiana: l’impugnazione del provvedimento di accesso allo strumento di regolazione o alla procedura di insolvenza. La legittimazione è riconosciuta a «chiunque vi abbia interesse», formula ampia che comprende il debitore, i creditori, le autorità di procedure aperte in altri Stati, i soci e i terzi titolari di diritti su beni assoggettati alla procedura.

Il procedimento applicabile è quello dell’art. 51 CCII, che disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del tribunale delle imprese. Il comma 2 aggiunge che «è sempre ammesso il ricorso per cassazione»: tale previsione ribadisce la natura della questione di giurisdizione come questione di ordine pubblico processuale, sottratta alle eventuali preclusioni derivanti dalla mancata proposizione tempestiva del reclamo. La Suprema Corte può essere adita in ogni stato e grado del procedimento, in linea con il principio generale dell’art. 37 c.p.c. in tema di difetto di giurisdizione rilevabile d'ufficio.

La vis attractiva concursus (comma 3)

Il comma 3 codifica il principio della vis attractiva concursus: la giurisdizione italiana si estende a tutte le azioni che «derivano direttamente dalla procedura». Si tratta di una scelta di politica legislativa coerente con il diritto UE (art. 6 Reg. 2015/848) e con la tradizione dei Paesi di civil law: concentrare in capo all’autorità giurisdizionale che gestisce la procedura principale anche le azioni strettamente connesse a essa, evitando la dispersione del contenzioso in fori diversi.

Le azioni che derivano direttamente dalla procedura comprendono tipicamente: le azioni revocatorie fallimentari (artt. 163-170 CCII), le azioni di responsabilità degli organi della procedura (curatore, commissario, liquidatore), le azioni di responsabilità degli amministratori per condotte che hanno aggravato l’insolvenza, le azioni di restituzione di somme indebitamente percepite da creditori in corso di procedura.

La giurisdizione si estende anche quando il convenuto di tali azioni risieda o abbia sede all’estero: il giudice italiano è competente in virtù del collegamento diretto con la procedura aperta in Italia. Questo principio ha rilievo pratico significativo nelle strutture di gruppo internazionale, dove una società capogruppo estera potrebbe rispondere davanti al tribunale italiano per azioni connesse alla procedura aperta nei confronti della controllata italiana.

Rilevanza pratica per i gruppi di imprese transfrontalieri

L’art. 11 acquista rilievo crescente in ragione della diffusione di strutture societarie cross-border, in cui la holding è spesso localizzata in un Paese diverso da quello in cui opera la controllata soggetta a crisi. La corretta identificazione del COMI determina quale ordinamento si applica all’intera procedura e quale tribunale ne governa lo svolgimento. Un’erronea localizzazione del COMI, magari mediante trasferimento formale della sede pochi mesi prima del deposito dell’istanza, può essere contestata dai creditori e condurre alla declaratoria di difetto di giurisdizione, con tutte le conseguenze sul piano della validità degli atti compiuti.

Il CCII, con il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo), ha ulteriormente precisato le norme sui gruppi di imprese transfrontalieri (artt. 285-292), rafforzando il coordinamento con il Reg. 2015/848 e rendendo l’art. 11 ancora più centrale nell’architettura del sistema.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'centro degli interessi principali' ai fini della giurisdizione italiana?

Il COMI corrisponde al luogo dove il debitore esercita effettivamente la direzione dell’impresa in modo verificabile dai terzi; coincide di regola con la sede legale, ma la presunzione è relativa.

Un creditore straniero può contestare la giurisdizione del tribunale italiano che ha aperto la liquidazione giudiziale?

Sì: il comma 2 legittima «chiunque vi abbia interesse» a impugnare il provvedimento di apertura per difetto di giurisdizione, con reclamo ex art. 51 CCII e ricorso per cassazione.

Le azioni revocatorie esercitate dal curatore contro soggetti esteri rientrano nella giurisdizione italiana?

Sì: il comma 3 estende la giurisdizione italiana a tutte le azioni che derivano direttamente dalla procedura, incluse le revocatorie, indipendentemente dal domicilio del convenuto.

Il Regolamento UE 2015/848 prevale sull’art. 11 CCII nei rapporti tra Paesi UE?

Sì: l’art. 11 opera in via residuale. Nei rapporti tra Stati UE si applica direttamente il Regolamento Insolvency II, che ha valore di fonte primaria e prevalente sul diritto interno.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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