Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 c.c. – Abrogazione delle leggi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Il fondatore può revocare l'atto di fondazione fino al verificarsi di uno dei tre eventi previsti dalla norma.
  • Il riconoscimento dell'ente da parte dell'autorità competente rende l'atto irrevocabile.
  • L'irrevocabilità scatta anche con la consegna dei beni ai destinatari o con l'avvio dell'attività.
  • In caso di morte del fondatore prima del riconoscimento, gli eredi possono richiedere quest'ultimo.
  • La norma tutela sia la libertà del fondatore sia i terzi che abbiano fatto affidamento sulla fondazione.
Indice dei contenuti

La revoca dell'atto fondativo è consentita prima del riconoscimento e non passa agli eredi.

Ratio della norma

L'art. 15 c.c. risponde all'esigenza di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato, la libertà del fondatore di ripensare alla propria decisione prima che essa produca effetti definitivi; dall'altro, la tutela della certezza giuridica e dell'affidamento dei terzi nei confronti dell'ente in formazione. La norma individua tre momenti oltre i quali il fondatore non può più tornare indietro, segnando il passaggio da una fase meramente volitiva a una fase di irreversibilità dell'atto. Il legislatore ha inteso proteggere il nascente ente da un arbitrario ripensamento tardivo che potrebbe pregiudicare i destinatari dell'attività e i terzi che abbiano già instaurato rapporti con la fondazione.

Analisi del testo

La disposizione individua tre distinte soglie di irrevocabilità, tra loro alternative: il riconoscimento dell'ente; la consegna dei beni ai destinatari indicati nell'atto di fondazione; e l'inizio dell'attività dell'ente da parte del fondatore, secondo le modalità previste nell'atto. Il verificarsi anche di uno solo di tali eventi è sufficiente a precludere la revoca. Il secondo comma disciplina un'ipotesi speciale: la morte del fondatore in pendenza del procedimento. In tal caso, gli eredi non subentrano nella facoltà di revoca, che si estingue con il decesso, ma acquistano la legittimazione a domandare il riconoscimento, portando a compimento la volontà del de cuius.

Quando si applica

La norma trova applicazione tutte le volte in cui il fondatore, dopo aver redatto l'atto costitutivo, intenda ritirare la propria volontà prima che la fondazione acquisti piena autonomia giuridica. In caso di atto inter vivos, la revoca è ammessa fino al sopravvenire di uno dei tre eventi. In caso di fondazione istituita per testamento, la revoca segue le regole proprie della revocazione testamentaria fino all'apertura della successione; dopo la morte del testatore, subentra la disciplina del secondo comma. La norma non si applica in linea generale alle associazioni riconosciute.

Connessioni con altre norme

L'art. 15 c.c. si inserisce nel sistema degli artt. 14-35 c.c. Va letto in coordinamento con l'art. 14 c.c. (modalità di costituzione della fondazione) e con il d.P.R. 361/2000, che regola il procedimento di riconoscimento. Rilevano le norme in materia di successione testamentaria (artt. 587 ss. c.c.) per le fondazioni istituite per testamento, nonché l'art. 28 c.c. relativo all'estinzione della fondazione, che delinea le vicende terminali dell'ente già riconosciuto.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio costituisce una fondazione a beneficio di un'opera culturale; fino al riconoscimento può ancora revocare l'atto se cambia idea, ma dopo il riconoscimento non può più farlo.

Caso 2: Caso 2

Caio inizia un'attività fondativa per scopo educativo; se muore prima di aver fatto iniziare l'attività, gli eredi non possono esercitare la revoca dell'atto.

Domande frequenti

Fino a quando il fondatore può revocare l'atto di fondazione?

Secondo la norma, il fondatore può revocare l'atto di fondazione fino a quando non si sia verificato uno dei seguenti eventi: il riconoscimento dell'ente da parte dell'autorità competente, la consegna dei beni ai destinatari indicati nella fondazione, oppure l'inizio dell'attività dell'ente da parte del fondatore stesso.

La fondazione istituita per testamento può essere revocata?

In linea generale, la fondazione istituita per testamento può essere revocata dal testatore con le ordinarie forme di revocazione testamentaria fino alla sua morte. Dopo l'apertura della successione, gli eredi possono domandare il riconoscimento, ma non sono legittimati a revocare la fondazione, poiché la facoltà di revoca è personale del fondatore.

Cosa succede se il fondatore muore prima che la fondazione sia riconosciuta?

L'art. 15, secondo comma, c.c. prevede che in caso di morte del fondatore prima del riconoscimento, gli eredi possono domandare il riconoscimento all'autorità competente. In questo modo è possibile portare a compimento la volontà del fondatore, evitando che la fondazione si estingua per il solo fatto del decesso prima del completamento dell'iter amministrativo.

Il riconoscimento della fondazione avviene automaticamente?

No. Il riconoscimento richiede un procedimento formale. A seguito del D.P.R. 361/2000, le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura o dal Ministero competente. Il riconoscimento è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dalla legge.

La consegna dei beni agli amministratori rende irrevocabile la fondazione?

La norma fa riferimento alla consegna dei beni ai «destinatari indicati nella fondazione», che in linea generale si intende riferita ai soggetti beneficiari dell'attività fondazionale. Salvo casi particolari, la semplice nomina degli amministratori non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto dell'irrevocabilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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