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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Riconoscimento delle persone giuridiche private: come funziona oggi (e perché l’art. 12 c.c. è storia)

L’art. 12 del codice civile, nella sua formulazione originaria del 1942, prevedeva che associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato acquistassero la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Quel sistema rifletteva una concezione pubblicistica e autorizzatoria: lo Stato concedeva la personalità come atto di sovranità discrezionale. Dal 15 aprile 2000 la norma è abrogata dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, attuativo della delega contenuta nella L. 127/1997 (Bassanini-bis). Il riconoscimento avviene oggi mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura competente per territorio (o dal Ministero competente per materia, quando l’ente opera in più regioni). Per gli enti del Terzo settore vale, in parallelo, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con iscrizione al RUNTS.

In sintesi

  • L’art. 12 c.c. è abrogato: non si applica più dal 15 aprile 2000.
  • Oggi il riconoscimento è prefettizio, con iscrizione costitutiva nel registro delle persone giuridiche.
  • Termine ordinario: 120 giorni dalla domanda; silenzio non equivale a riconoscimento.
  • Servono atto pubblico notarile, statuto, patrimonio adeguato allo scopo e sede.
  • I decreti presidenziali emessi prima del 2000 restano pienamente validi.
  • Per gli enti del Terzo settore l’iscrizione al RUNTS attribuisce, ove richiesto, la personalità giuridica (art. 22 D.Lgs. 117/2017).

Caso 1 — La fondazione culturale ante 2000: Tizio e l’attesa del decreto

Tizio nel 1995 costituisce con atto pubblico notarile una fondazione culturale per la valorizzazione di un archivio storico di famiglia. Dota la fondazione di un patrimonio di 800 milioni di lire in titoli di Stato e di un immobile destinato alla sede. Per ottenere la personalità giuridica deve presentare istanza al Ministero dell’Interno, che istruisce la pratica e la trasmette al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio. Solo dopo il parere favorevole il Presidente della Repubblica emette il decreto di riconoscimento. L’iter, fra integrazioni documentali e tempi del parere, dura due anni e mezzo. Durante questo periodo la fondazione esiste come ente di fatto: può ricevere donazioni, ma le stesse restano sospese nell’efficacia traslativa fino al riconoscimento, e il patrimonio non gode dell’autonomia patrimoniale perfetta. Tizio, in qualità di amministratore, risponde personalmente delle obbligazioni assunte prima del decreto. È esattamente il tipo di inefficienza che la riforma del 2000 ha voluto superare: il riconoscimento dipendeva da un atto politico-amministrativo a tempi indefiniti, in netto contrasto con l’esigenza di certezza giuridica degli enti privati.

Lezione operativa. Il regime dell’art. 12 c.c. originario aveva natura costitutiva: senza decreto, niente personalità. I riconoscimenti effettivamente concessi prima del 15 aprile 2000 conservano oggi piena validità e non vanno rinnovati: la fondazione di Tizio, una volta ottenuto il decreto, è a tutti gli effetti persona giuridica iscritta d’ufficio nel registro prefettizio.

Caso 2 — L’associazione riconosciuta nel 2024: Caia e la procedura prefettizia

Caia costituisce nel marzo 2024, con atto pubblico, un’associazione per la tutela del patrimonio rurale di un piccolo comune. Lo statuto prevede uno scopo non lucrativo, organi sociali (assemblea, consiglio direttivo, presidente), regole sul patrimonio e sulle modalità di scioglimento. Il patrimonio iniziale ammonta a 18.000 euro fra liquidità e attrezzature, ritenuto adeguato allo scopo dichiarato. Caia presenta domanda di riconoscimento alla Prefettura competente, allegando atto costitutivo, statuto, elenco soci, relazione sulla situazione patrimoniale e dichiarazione di accettazione delle cariche. La Prefettura verifica:

Entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 1, comma 5, del D.P.R. 361/2000, la Prefettura dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Da quel momento l’associazione acquista personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: i creditori sociali possono rivalersi solo sul patrimonio dell’ente, non su quello dei singoli amministratori che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione regolarmente costituita. È una differenza enorme rispetto alle associazioni non riconosciute, dove vige la responsabilità personale e solidale di chi agisce ex art. 38 c.c.

Lezione operativa. Lo schema attuale è dichiarativo-costitutivo a controllo prefettizio: niente parere del Consiglio di Stato, niente decreto presidenziale. Il controllo non è di merito politico, ma di legalità sui requisiti documentali e patrimoniali.

Caso 3 — La pratica a cavallo della riforma: Sempronio e il regime transitorio

Sempronio nel 1999 aveva avviato la pratica di riconoscimento di una fondazione benefica per il sostegno scolastico. Aveva trasmesso al Ministero la documentazione e attendeva il parere del Consiglio di Stato. Il 15 aprile 2000 entra in vigore il D.P.R. 361/2000 e la procedura cambia in corsa. L’art. 11 del decreto abroga l’art. 12 c.c.; le pratiche pendenti vengono trasferite alle Prefetture competenti per territorio. Sempronio non deve ripresentare istanza: riceve una comunicazione che invita a integrare la documentazione secondo i nuovi requisiti (in particolare la relazione sull’adeguatezza patrimoniale). Entro novanta giorni dall’integrazione, la Prefettura dispone l’iscrizione nel registro. La fondazione acquista personalità giuridica con efficacia dalla data di iscrizione, non retroattivamente al deposito originario.

Lezione operativa. Il regime transitorio del D.P.R. 361/2000 ha evitato un vuoto di tutela: nessuna pratica è stata archiviata, ma tutte sono confluite nel nuovo binario prefettizio. Per le fondazioni costituite prima del 2000 e mai riconosciute, l’unica strada residua è oggi la nuova procedura.

Caso 4 — L’ente del Terzo settore: Mevio fra registro prefettizio e RUNTS

Mevio costituisce nel 2024 un’associazione di promozione sociale (APS) che intende qualificarsi come ente del Terzo settore. Vuole anche la personalità giuridica per limitare la responsabilità degli amministratori. Si pone la domanda: registro prefettizio (D.P.R. 361/2000) o iscrizione al RUNTS (art. 22 D.Lgs. 117/2017)? La risposta è nella disciplina speciale del Codice del Terzo Settore. L’art. 22 prevede una procedura semplificata per gli ETS che intendono acquisire la personalità giuridica: l’atto costitutivo è ricevuto da notaio, che verifica i requisiti (compreso il patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni) e deposita il tutto presso il RUNTS. L’iscrizione al RUNTS, in questo caso, attribuisce direttamente la personalità giuridica, senza passare dalla Prefettura.

Mevio sceglie quindi la via del RUNTS: il notaio assevera l’adeguatezza patrimoniale, deposita la documentazione e in trenta giorni l’iscrizione è efficace. L’associazione è contemporaneamente persona giuridica e ETS, con i benefici fiscali del Titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Lezione operativa. Dal 2020-2022, con la piena operatività del RUNTS, esistono due binari paralleli:

La scelta dipende da scopo, attività svolta e qualificazione fiscale desiderata. Il vecchio art. 12 c.c. non c’entra più: nemmeno come norma residuale.

Caso 5 — Il diniego prefettizio: Calpurnia e il patrimonio insufficiente

Calpurnia presenta nel 2024 domanda di riconoscimento per una fondazione che dovrebbe gestire borse di studio universitarie. Lo statuto prevede l’erogazione annua di 50.000 euro di borse, ma il patrimonio iniziale ammonta a soli 25.000 euro, in larga parte costituiti da un comodato d’uso gratuito su un immobile (quindi non capitale stabile). La Prefettura, in sede istruttoria, contesta l’inadeguatezza del patrimonio rispetto allo scopo: il vincolo di destinazione previsto dall’art. 15 c.c. esige che il patrimonio sia capiente e stabile in modo da garantire la realizzazione duratura dello scopo. Il comodato non integra patrimonio in senso proprio, perché non è disponibilità stabile dell’ente. Calpurnia riceve una richiesta di integrazione: ha trenta giorni per dimostrare un patrimonio adeguato. Può percorrere due strade:

  1. Incrementare la dotazione con un conferimento ulteriore (denaro o titoli di Stato) tale da rendere sostenibile il piano delle borse, ad esempio portando il patrimonio a 600.000-800.000 euro con un rendimento atteso compatibile;
  2. Ridurre lo scopo statutario (es. una borsa biennale anziché quattro annuali) per allinearlo al patrimonio effettivo.

Senza adeguamento, la Prefettura emette diniego motivato. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR territorialmente competente entro sessanta giorni. Calpurnia opta per il ridimensionamento dello scopo: presenta nuovo statuto, ottiene parere favorevole e in quaranta giorni la fondazione è iscritta nel registro.

Lezione operativa. Il controllo prefettizio non è una formalità. La verifica sull’adeguatezza patrimoniale è il cuore della tutela dei terzi e dei beneficiari: una fondazione sottocapitalizzata sarebbe destinata al dissesto. Sotto questo profilo, la riforma del 2000 ha mantenuto il controllo sostanziale che già caratterizzava il regime dell’art. 12 c.c., spostando però il giudizio da un piano politico-discrezionale a un piano tecnico-amministrativo, con tempi certi e ricorribilità piena al giudice amministrativo.

Quadro di sintesi: ante 2001 vs disciplina vigente

La tabella mentale per orientarsi:

La continuità sostanziale fra i due regimi sta nel controllo su scopo, patrimonio e statuto. La discontinuità sta nei tempi, nella trasparenza e nella sindacabilità piena del provvedimento. La concezione sovrana del riconoscimento ha lasciato il posto a un modello di amministrazione di garanzia, coerente con i principi costituzionali di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e di pluralismo associativo (art. 18 Cost.).

Vedi anche

Contenuto a scopo informativo e divulgativo. I casi sono ipotetici e i nomi fittizi. Per situazioni concrete è sempre opportuno verificare la disciplina aggiornata e rivolgersi a un esperto qualificato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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