Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 337-bis c.c. – Ambito di applicazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

In sintesi

  • La norma fissa il campo di applicazione del Capo II del Titolo IX del Libro I del Codice Civile.
  • Si applica in caso di separazione personale dei coniugi.
  • Riguarda lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
  • Copre anche annullamento e nullità del matrimonio.
  • Si estende ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
Indice dei contenuti

Disposizioni capo IX si applicano separazione, scioglimento matrimonio e figli nati fuori matrimonio.

Ratio

L'articolo 337-bis delinea il perimetro di applicazione della disciplina relativa ai figli e ai procedimenti di famiglia, stabilendo che in caso di separazione, scioglimento matrimoniale, nullità, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, si applica il capo IX del titolo X (disposizioni sui figli). La ratio è quella di assicurare un quadro normativo coerente e omogeneo per tutti i casi in cui le questioni genitoriali diventano materia di litigio giudiziale, evitando vuoti normativi e garantendo parità di trattamento ai figli legittimi e naturali.

Analisi

La norma funge da clausola di rinvio generale e ha triplice significato: (1) identifica il capo applicabile (capo IX) e il suo ambito ratione materiae; (2) estende l'applicazione della disciplina a tutte le ipotesi di cessazione del vincolo matrimoniale (non solo separazione e divorzio, ma anche annullamento e nullità); (3) equipara il trattamento giuridico dei figli nati fuori del matrimonio a quello dei figli legittimi, eliminando discriminazioni. La norma è fondamentale per l'interpretazione sistematica del diritto di famiglia, segnando il punto di confine tra regime coniugale (artt. 143-231) e regime genitoriale (artt. 337-bis ss.).

Quando si applica

L'articolo si applica in cinque ipotesi distinte: (1) separazione personale (artt. 151-160); (2) scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi (effetto automatico); (3) annullamento del matrimonio (incapacità, vizi del consenso, impedimenti); (4) nullità del matrimonio (difetto di forma o di capacità assoluto); (5) cessazione degli effetti civili per coniugi con matrimonio concordatario. Inoltre si applica automaticamente a tutti i procedimenti civili aventi ad oggetto questioni relative a figli nati fuori del matrimonio (filiazione, legittimazione, riconoscimento).

Connessioni

L'articolo 337-bis è punto cardine del diritto di famiglia moderno e si integra con l'intera normativa successiva (artt. 337-ter ss.) sulla affidamento dei figli, esercizio della responsabilità genitoriale, diritti di visita, mantenimento. È inoltre correlato ai principi costituzionali (articoli 2-3-29-30 Costituzione) sulla tutela della famiglia e parità tra figli. La norma ha subito interpretazioni evolutive della Corte Costituzionale, che ha esteso la sua protezione anche a forme di convivenza e alle unioni civili mediante rinvio analogico.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Scenario 1, Genitori non coniugati: a titolo illustrativo, due genitori che non si sono mai sposati si separano di fatto. Grazie all'art. 337-bis, il giudice applica le stesse norme sull'affidamento condiviso e sul mantenimento previste per i coniugi in separazione, garantendo al figlio la medesima tutela.

Scenario 2, Matrimonio nullo: a titolo esemplificativo, un tribunale dichiara la nullità di un matrimonio con effetti civili. Nonostante la retroattività tipica della nullità, le disposizioni del Capo II continuano ad applicarsi per regolare l'affidamento e il mantenimento dei figli nati dall'unione, in quanto l'art. 337-bis ricomprende espressamente questa ipotesi.

Scenario 3, Divorzio dopo separazione: una coppia già separata ottiene il divorzio. L'ambito applicativo dell'art. 337-bis copre entrambe le fasi, assicurando continuità nella disciplina dei rapporti genitoriali e consentendo al giudice del divorzio di rivedere le condizioni già stabilite in sede di separazione.

Domande frequenti

A chi si applica l'art. 337-bis c.c.?

La norma si applica a tutti i genitori che affrontano una crisi familiare in presenza di figli: coniugi in separazione o divorzio, genitori il cui matrimonio sia stato annullato o dichiarato nullo, e genitori non coniugati nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

Le stesse regole valgono per i figli nati fuori dal matrimonio?

Sì. L'art. 337-bis estende espressamente le disposizioni del Capo II ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione del principio di unicità dello stato di figlio introdotto dalla riforma del 2013.

Cosa disciplina il Capo II richiamato dall'art. 337-bis?

Il Capo II (artt. 337-bis - 337-octies c.c.) regolamenta, in linea generale, l'affidamento dei figli, la responsabilità genitoriale, la residenza abituale del minore, il mantenimento e i poteri del giudice in caso di crisi familiare.

L'art. 337-bis si applica anche in caso di nullità del matrimonio?

Sì, la norma ricomprende espressamente sia l'annullamento sia la nullità del matrimonio. Anche in questi casi, i figli beneficiano delle stesse tutele previste per i figli di coppie che si separano o divorziano.

Quando è stato introdotto l'art. 337-bis c.c.?

La disposizione è stata inserita nel Codice Civile dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, nell'ambito della riforma organica della filiazione che ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e figli naturali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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