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Testo dell'articoloVigente
Art. 337-ter c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Provvedimenti riguardo ai figli Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 337-ter c.c. prescrive che i provvedimenti su figli minori perseguano l'interesse morale e materiale della prole.
Ratio della norma
L'art. 337 ter c.c. è la norma cardine della disciplina della responsabilità genitoriale nelle crisi familiari. La sua ratio è garantire che la disgregazione del nucleo coniugale o della coppia non interrompa il legame del figlio con entrambe le figure genitoriali. Il legislatore ha scelto il principio della bigenitorialità come regola generale, superando il modello precedente dell'affidamento prevalente a uno solo dei genitori. L'interesse del minore, morale e materiale, costituisce il parametro esclusivo di ogni valutazione giudiziale, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Analisi del testo
La norma si articola in più livelli. Il primo comma riconosce in capo al figlio un vero e proprio diritto soggettivo: il rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, la cura, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale da entrambi, nonché i rapporti significativi con ascendenti e parenti collaterali. Il secondo e terzo comma attribuiscono al giudice il potere-dovere di determinare affidamento, tempi di presenza e contributo al mantenimento. Il quarto comma valorizza gli accordi dei genitori, specie se raggiunti in mediazione familiare, purché non contrari all'interesse dei figli. Il quinto e sesto comma disciplinano l'esercizio della responsabilità genitoriale: congiunto per le decisioni di maggiore interesse, con rimessione al giudice in caso di stallo. Il settimo comma fissa il criterio della proporzionalità al reddito per il mantenimento diretto, con possibilità di assegno periodico integrativo.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i procedimenti richiamati dall'art. 337 bis c.c., vale a dire nei casi di separazione personale dei coniugi, divorzio, annullamento del matrimonio e, più in generale, in ogni procedimento relativo a figli di genitori non coniugati o già separati. Si applica ai figli minori; per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti trovano applicazione principi analoghi ma con disciplina parzialmente diversa. In linea generale, il giudice valuta prioritariamente l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore.
Connessioni con altre norme
L'art. 337 ter si collega strettamente all'art. 337 bis, che individua l'ambito applicativo, e all'art. 337 quater, che disciplina specificamente l'affidamento esclusivo. Rilevante è anche il raccordo con l'art. 315 bis c.c., che enuncia i diritti e doveri del figlio, e con le disposizioni processuali del codice di procedura civile in materia di procedimenti de potestate. Sul piano internazionale, la norma è interpretata in coerenza con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e con il Regolamento UE Bruxelles II ter in materia di responsabilità genitoriale transfrontaliera.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio, genitori, litigano sull'affidamento di Filano
Il giudice, secondo l'art. 337-ter, valuta prioritariamente se entrambi i genitori possono mantenersi in relazione equilibrata con il minore, determinando tempi e modalità della presence e i contributi finanziari necessari.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, minore, ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori e con gli ascendenti di ambo i rami secondo l'art. 337-ter, quale norma persegue l'interesse superiore della prole rispetto a qualunque altra considerazione.
Domande frequenti
Cos'è l'affidamento condiviso previsto dall'art. 337 ter c.c.?
L'affidamento condiviso è la soluzione che il giudice valuta prioritariamente: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e partecipano alle decisioni di maggiore interesse per i figli, anche se i tempi di presenza fisica possono essere asimmetrici. In linea generale, viene disposto salvo che risulti contrario all'interesse del minore.
Come viene calcolato il mantenimento dei figli dopo la separazione?
Secondo l'art. 337 ter c.c., ciascun genitore provvede al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Quando i redditi sono squilibrati, il giudice può stabilire un assegno periodico a carico del genitore con reddito più elevato, così da realizzare il principio di proporzionalità. Possono rilevare anche le esigenze del figlio e le risorse complessive della famiglia.
Chi decide sulla salute o sull'istruzione del figlio in caso di separazione?
Le decisioni di maggiore interesse, tra cui istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, devono essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Se non si raggiunge l'accordo, la decisione è rimessa al giudice, che valuta esclusivamente l'interesse del minore.
Che ruolo ha la mediazione familiare secondo l'art. 337 ter?
La norma prevede che il giudice prenda atto degli accordi raggiunti dai genitori, con particolare attenzione a quelli conclusi al termine di un percorso di mediazione familiare. Tali accordi vengono recepiti purché non risultino contrari all'interesse dei figli: la mediazione è quindi uno strumento valorizzato dal legislatore per favorire soluzioni condivise e meno conflittuali.
I nonni e i parenti hanno diritto a vedere i nipoti dopo la separazione dei genitori?
Sì. Il primo comma dell'art. 337 ter riconosce espressamente al figlio minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice può adottare provvedimenti anche a tutela di tale diritto nell'ambito dei procedimenti relativi alla prole.