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Art. 315-bis c.c. – Diritti e doveri del figlio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa .
Domande rapide
Quali sono i diritti del figlio ex art. 315-bis c.c.?
Diritto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dai genitori, nel rispetto di capacita, inclinazioni e aspirazioni. Diritto a crescere in famiglia, a mantenere rapporti significativi con i parenti, a essere ascoltato dai 12 anni o se capace di discernimento.
Cosa significa diritto all'assistenza morale?
Il diritto del figlio a ricevere dai genitori sostegno affettivo, supporto psicologico ed etico, presenza educativa significativa. Va oltre il mantenimento economico e l'istruzione: comprende la dimensione relazionale e formativa della genitorialita.
Quando il figlio deve essere ascoltato?
Sempre dai dodici anni in giudizi che lo riguardano (separazione, divorzio, affidamento). Anche prima dei dodici anni se capace di discernimento. L'ascolto avviene secondo modalita protette (ambienti idonei, eventuale presenza di esperti).
Quali doveri ha il figlio verso i genitori?
Doveri di rispetto verso i genitori (sancito sin dall'art. 315 originario), contribuire al mantenimento della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e al proprio reddito finche convive con essa (art. 315-bis ultimo comma).
Cosa ha introdotto la riforma del 2012?
L. 219/2012 ha unificato lo stato di figlio (eliminata distinzione legittimi/naturali), ha previsto l'art. 315-bis con i diritti del figlio, ha potenziato l'ascolto del minore, ha esteso l'obbligo di mantenimento ai parenti del genitore inadempiente.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 315-bis c.c. riconosce al figlio diritti di mantenimento, educazione e ascolto da parte dei genitori.
Ratio della norma
L'art. 315-bis c.c., introdotto dalla legge n. 219 del 2012 (riforma della filiazione), ha lo scopo di codificare in modo organico i diritti e i doveri del figlio, indipendentemente dalla natura del rapporto tra i genitori. La norma riflette i principi costituzionali di tutela della famiglia e del minore (artt. 29, 30 e 31 Cost.) nonché le indicazioni provenienti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989. L'intento del legislatore è stato quello di superare la distinzione tra filiazione legittima e naturale, riconoscendo a tutti i figli un nucleo uniforme di diritti fondamentali.
Analisi del testo
Il primo comma individua quattro diritti del figlio: mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale. Tali diritti devono essere garantiti dai genitori 'nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni', introducendo così un principio di personalizzazione dell'intervento genitoriale. Il secondo comma tutela il diritto alla bigenitorialità e ai rapporti con la famiglia allargata, di rilevante impatto nelle situazioni di separazione e divorzio. Il terzo comma, uno dei più applicati in sede processuale, sancisce il diritto all'ascolto del minore: la soglia dei dodici anni è presuntiva, ma anche il minore di età inferiore va ascoltato se capace di discernimento, secondo la valutazione caso per caso del giudice. Il quarto comma prevede obblighi a carico del figlio: rispetto verso i genitori e contributo al mantenimento familiare in proporzione alle proprie capacità, sostanze e reddito, limitatamente al periodo di convivenza.
Quando si applica
La norma si applica in linea generale a tutti i figli, siano essi nati nel matrimonio o fuori da esso, in virtù del principio di unicità dello stato di filiazione. Il terzo comma trova applicazione tipicamente nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e adozione, nei quali il giudice è tenuto a sentire il minore che abbia compiuto dodici anni ovvero, se di età inferiore, che risulti capace di discernimento. Il quarto comma rileva soprattutto nei rapporti intrafamiliari durante la convivenza, e può avere riflessi in sede di determinazione del mantenimento o in caso di controversie tra conviventi familiari.
Connessioni con altre norme
L'art. 315-bis si raccorda con numerose disposizioni del codice civile e di leggi speciali: l'art. 316 c.c. in materia di responsabilità genitoriale, l'art. 337-ter c.c. sull'affidamento dei figli in caso di crisi coniugale, l'art. 336-bis c.c. che disciplina le modalità di ascolto del minore, e l'art. 147 c.c. relativo agli obblighi nascenti dal matrimonio. Sul piano processuale, il diritto all'ascolto è richiamato anche dall'art. 336-bis c.c. e dall'art. 473-bis.4 c.p.c. (nel rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022). A livello sovranazionale, la norma si coordina con l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e con l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono genitori di Filano, minore
Secondo l'art. 315-bis c.c., devono mantenerlo, educarlo, istruirlo e assisterlo moralmente nel rispetto delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni, garantendo il diritto di crescita in famiglia.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, figlio minore capace di discernimento ma di età inferiore ai dodici anni, ha comunque diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, quale diritto è fondamentale nella disciplina della responsabilità genitoriale.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 315-bis del codice civile?
L'art. 315-bis c.c. elenca i diritti fondamentali del figlio (mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, ascolto) e i suoi doveri verso i genitori, tra cui il rispetto e il contributo al mantenimento familiare durante la convivenza.
Cosa stabilisce il comma 3 dell'art. 315-bis c.c. sull'ascolto del minore?
Il terzo comma stabilisce che il figlio minore che ha compiuto dodici anni, e anche quello di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, inclusi i procedimenti di affidamento e separazione.
Cosa prevede il comma 4 dell'art. 315-bis c.c.?
Il quarto comma prevede che il figlio debba rispettare i genitori e contribuire, in relazione alle proprie capacità, sostanze e reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. L'obbligo riguarda sia i figli minorenni sia quelli maggiorenni ancora conviventi.
L'art. 315-bis si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
Sì. In seguito alla riforma della filiazione (legge n. 219 del 2012), la norma si applica in linea generale a tutti i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, in base al principio di unicità dello stato di filiazione.
Qual è il collegamento tra l'art. 315-bis e i procedimenti di separazione o divorzio?
Nei procedimenti di separazione e divorzio, il secondo comma tutela il diritto del figlio alla bigenitorialità e ai rapporti con i parenti, mentre il terzo comma impone al giudice di ascoltare il minore che abbia almeno dodici anni prima di adottare decisioni sull'affidamento.