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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 318 c.c. Abbandono della casa del genitore

In vigore

Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, (1) non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale (2) né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

In sintesi

  • Allontanamento dalla casa familiare: il figlio maggiore di sedici anni può, con il consenso di entrambi i genitori, allontanarsi dalla casa per ragioni di studio o lavoro.
  • Potere di richiamo: i genitori conservano il potere di richiamare il figlio se l'allontanamento risulta dannoso per lui.
  • Intervento del giudice: in caso di disaccordo tra genitori o tra genitori e figlio, decide il giudice nell'interesse del minore.

Il figlio minore che abbia compiuto sedici anni può allontanarsi dalla casa familiare per motivi di studio o lavoro con il consenso di entrambi i genitori, che conservano tuttavia il potere di richiamarlo se l'allontanamento risulta dannoso.

Ratio della norma

L'art. 318 c.c. bilancia due esigenze contrapposte: la progressiva autonomia del figlio adolescente, che può avere legittime ragioni di studio o lavoro che richiedono di vivere lontano dalla casa familiare, e la responsabilità genitoriale che non si estingue con la sola concessione del consenso alla partenza. La norma riflette il principio di gradualità dell'autonomia del minore: a sedici anni il figlio non è ancora capace di agire pienamente, ma la sua volontà deve essere considerata nelle decisioni che lo riguardano.

Analisi del testo

La norma pone tre elementi: (1) età minima di sedici anni del figlio; (2) motivo giustificato (studio o lavoro, non semplice capriccio); (3) consenso di entrambi i genitori. Quest'ultimo requisito ribadisce l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c.: se un genitore non consente, l'allontanamento non è lecito, salvo intervento del giudice. I genitori conservano il potere di richiamo anche dopo aver dato il consenso: se l'allontanamento si rivela dannoso per il figlio (frequentazioni pericolose, abbandono degli studi, condizioni di vita precarie), possono revocarlo. In caso di disaccordo tra i genitori, o tra genitori e figlio che contesta il richiamo, interviene il giudice adottando la soluzione più utile nell'interesse del minore.

Rapporto con la capacità d'agire del sedicenne

Il sedicenne rimane incapace di agire in via generale (la capacità piena si acquisisce a diciotto anni, ex art. 2 c.c.), ma la legge riconosce alcune eccezioni: il riconoscimento del figlio (art. 250 c.c.), il lavoro (art. 2 c.c. con autorizzazione), il matrimonio precoce (art. 84 c.c.). L'art. 318 si inserisce in questo sistema: non attribuisce autonomia giuridica piena, ma consente un'autonomia di fatto nella scelta del domicilio per scopi specifici.

Connessioni con altre norme

L'art. 318 va letto insieme all'art. 316 c.c. (esercizio congiunto della responsabilità), all'art. 2 c.c. (maggiore età) e alle norme sul contratto di lavoro del minore (art. 2 l. n. 977/1967). In materia fiscale, il sedicenne che lavora fuori casa può essere considerato non più a carico se il reddito supera i limiti dell'art. 12 TUIR.

Domande frequenti

A che età un figlio può andare a studiare in un'altra città?

L'art. 318 c.c. prevede che il figlio minore possa allontanarsi dalla casa familiare per studio o lavoro a partire dai sedici anni, con il consenso di entrambi i genitori. Prima dei sedici anni, l'allontanamento richiede in ogni caso l'accordo genitoriale e, in caso di contrasto, la decisione del giudice.

I genitori possono richiamare il figlio sedicenne se hanno già dato il consenso?

Sì. L'art. 318 c.c. riserva espressamente ai genitori il potere di richiamo anche dopo aver acconsentito all'allontanamento, qualora questo si riveli dannoso per il figlio. Il richiamo deve essere giustificato da un interesse concreto del minore, non da semplice capriccio dei genitori.

Cosa succede se un genitore vuole far tornare il figlio a casa e l'altro no?

Si tratta di un contrasto su questione di particolare importanza ex art. 316 c.c.: ciascun genitore può ricorrere al giudice, che decide adottando la soluzione più utile nell'interesse del minore.

Il figlio sedicenne che lavora fuori casa ha ancora diritto al mantenimento dai genitori?

Il dovere di mantenimento (art. 147 e 148 c.c.) non cessa automaticamente con il lavoro del minore. Se il reddito del figlio è insufficiente al suo mantenimento, i genitori continuano a contribuire. Peraltro, la norma sull'allontanamento (art. 318 c.c.) presuppone proprio la legittimità del lavoro del minore sedicenne.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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