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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 250 c.c. Riconoscimento

In vigore

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. (1) Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni (2) non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni (3) non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262. (4) Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (5).

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se coniugati con terzi all'epoca del concepimento.
  • Il riconoscimento può essere congiunto o separato.
  • Il figlio ultrasedicenne deve prestare il proprio assenso perché il riconoscimento produca effetto.
  • Per il figlio infradodicenne è necessario il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
  • Il giudice può supplire al consenso rifiutato, adottando provvedimenti sull'affidamento, il mantenimento e il cognome del minore.
  • I genitori minori di sedici anni non possono procedere al riconoscimento senza autorizzazione giudiziale.

Disciplina il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, stabilendo modalità, requisiti di consenso e limiti di età per i genitori.

Ratio

La norma, profondamente riformata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, mira a garantire la piena parità giuridica tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori di esso, assicurando al contempo che l'esercizio del diritto al riconoscimento non si traduca in pregiudizio per il minore.

Analisi

Il primo comma sancisce la libertà di riconoscimento indipendentemente dallo stato coniugale dei genitori al momento del concepimento. Il terzo comma introduce l'assenso del figlio quattordicenne come condizione di efficacia del riconoscimento. Il quarto e quinto comma regolano il meccanismo del consenso del genitore già riconoscente: il consenso non può essere strumento di veto arbitrario, essendo sindacabile dal giudice ove non rispondente all'interesse del figlio. Il procedimento giudiziario sostitutivo prevede l'ascolto obbligatorio del minore e la definizione con sentenza che regola contestualmente affidamento, mantenimento e cognome. L'ultimo comma pone un limite di capacità genitoriale: il genitore infradiciannovenne può riconoscere il figlio solo previa autorizzazione del tribunale.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi in cui un genitore intenda riconoscere un figlio nato al di fuori del vincolo matrimoniale. Rileva ogni volta che manchi il consenso dell'altro genitore già riconoscente, quando il figlio abbia compiuto quattordici anni, oppure quando il genitore richiedente non abbia ancora compiuto sedici anni.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 254 c.c. (forme del riconoscimento), l'art. 262 c.c. (cognome del figlio), l'art. 315-bis c.c. (diritti e doveri del figlio), l'art. 251 c.c. (autorizzazione in caso di parentela) e l'art. 253 c.c. (inammissibilità del riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio).

Domande frequenti

Un genitore già coniugato con un'altra persona può riconoscere un figlio nato da una relazione extraconiugale?

Sì. L'art. 250 c.c. prevede espressamente che il riconoscimento sia possibile anche se i genitori erano uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il figlio maggiore di quattordici anni può opporsi al riconoscimento?

Sì. Per i figli che hanno compiuto quattordici anni l'assenso è condizione di efficacia del riconoscimento: senza il loro consenso l'atto non produce effetti giuridici.

Cosa succede se il genitore già riconoscente rifiuta il consenso?

Il genitore richiedente può ricorrere al giudice, che può emettere sentenza sostitutiva del consenso regolando anche affidamento, mantenimento e cognome del figlio.

Un genitore di quindici anni può riconoscere il proprio figlio?

Non automaticamente. I genitori che non abbiano compiuto sedici anni devono ottenere l'autorizzazione del giudice.

Il riconoscimento può avvenire separatamente da parte di un solo genitore?

Sì. Il secondo comma dell'art. 250 c.c. consente espressamente il riconoscimento sia congiunto sia separato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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