Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 253 c.c. – Inammissibilità del riconoscimento

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Inammissibilità del riconoscimento.

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio …

in cui la persona si trova.

In sintesi

  • L'art. 253 c.c. vieta in modo assoluto il riconoscimento del figlio che si ponga in contrasto con uno stato di filiazione già esistente.
  • La norma tutela la certezza e la stabilità dello status filiationis, impedendo che coesistano due rapporti di filiazione incompatibili.
  • Per riconoscere validamente occorre prima rimuovere lo stato preesistente, ad esempio mediante l'azione di impugnazione o di contestazione.
  • Il divieto opera a prescindere dalla verità biologica: finché lo status formale persiste, il nuovo riconoscimento resta inammissibile.
Indice dei contenuti

L'articolo 253 del codice civile enuncia un principio cardine del diritto della filiazione: in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova. La disposizione, di formulazione netta e perentoria, sancisce l'inammissibilità di ogni atto di riconoscimento che si sovrapponga o contraddica uno status filiationis già giuridicamente accertato.

La ratio: unicità e certezza dello status

Il fondamento della norma risiede nell'esigenza di garantire la certezza degli stati personali e l'unicità del rapporto di filiazione. L'ordinamento non tollera che una stessa persona risulti contemporaneamente figlia, sotto il medesimo profilo, di due soggetti diversi e tra loro inconciliabili. Lo status di figlio, una volta validamente costituito, gode di una stabilità che non può essere intaccata da un semplice atto unilaterale di riconoscimento successivo.

Il carattere assoluto del divieto

L'espressione in nessun caso conferisce alla preclusione natura assoluta. Non rilevano le intenzioni del dichiarante né, di per sé, la corrispondenza del riconoscimento alla verità biologica. Finché lo stato di filiazione preesistente non viene rimosso, il nuovo riconoscimento è radicalmente inammissibile e privo di effetti. Il dato formale prevale, in questa fase, sul dato genetico, in funzione della tutela della stabilità degli status.

La rimozione dello status preesistente

Il divieto non è insormontabile, ma impone un percorso: per poter riconoscere validamente, occorre prima caducare lo stato di filiazione che vi si oppone. Ciò avviene attraverso gli strumenti predisposti dall'ordinamento, quali l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità o l'azione di contestazione e di reclamo dello stato di figlio. Solo una volta che, con sentenza, lo status preesistente sia stato rimosso, si apre la possibilità di un nuovo, valido riconoscimento.

Il coordinamento con la disciplina della filiazione

L'art. 253 va letto nel quadro della riforma della filiazione, che ha ricondotto a unità lo stato di figlio superando la tradizionale distinzione tra figli legittimi e naturali. In questo contesto, la norma assume una funzione di garanzia trasversale: opera ogniqualvolta un riconoscimento confligga con uno stato già accertato, quale che ne sia il titolo costitutivo. La sua portata sistematica è dunque quella di presidio della coerenza complessiva degli atti di stato civile.

Profili applicativi e ufficiale dello stato civile

Sul piano pratico, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a rifiutare la ricezione o la trascrizione di un riconoscimento che risulti in contrasto con uno stato di figlio già risultante dagli atti. Il controllo è di natura formale e si fonda sulle risultanze documentali. Eventuali contestazioni sulla veridicità dello status preesistente non possono essere risolte in quella sede, ma devono trovare la propria via nel giudizio ordinario competente.

Il bilanciamento con il favor veritatis

L'azione di impugnazione del riconoscimento

Lo strumento principale per rimuovere lo stato di filiazione confliggente è l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, che mira ad accertare l'assenza del rapporto di procreazione presupposto. L'esito vittorioso di tale azione fa venire meno lo status preesistente, aprendo la strada a un nuovo, valido riconoscimento. La disciplina dell'impugnazione è connotata da specifici presupposti e da regole in tema di legittimazione e di termini, posti a tutela della stabilità degli stati e dell'interesse del figlio.

La tutela dell'interesse del minore

L'intero sistema della filiazione è permeato dalla centralità dell'interesse del minore. Il divieto dell'art. 253 non opera in chiave meramente formale, ma concorre a proteggere il figlio da una situazione di incertezza circa la propria identità giuridica. La stabilità dello status garantisce al minore un quadro di riferimento certo, evitando il sovrapporsi disordinato di atti di riconoscimento. La rimozione dello stato preesistente, quando necessaria, deve avvenire attraverso un percorso giudiziale che consenta di valutare anche l'interesse del figlio.

Il riconoscimento come atto e i suoi requisiti

Il riconoscimento è atto solenne e personale, idoneo a costituire il rapporto di filiazione fuori dal matrimonio. L'art. 253 ne segna un limite esterno: per quanto l'atto possa essere formalmente valido, esso non produce effetti se contrasta con uno stato di figlio già esistente. La disposizione si inserisce così tra le norme che presidiano l'efficacia del riconoscimento, accanto a quelle che ne disciplinano i requisiti soggettivi e formali, contribuendo a delineare i confini entro cui l'atto può operare.

La coerenza del sistema degli stati civili

Sul piano sistematico, l'art. 253 contribuisce alla coerenza complessiva del registro degli stati civili, evitando contraddizioni interne. Un ordinamento che ammettesse riconoscimenti confliggenti con stati già accertati si esporrebbe a incertezze insanabili sulla titolarità dei rapporti familiari, con riflessi sui diritti successori, sugli obblighi di mantenimento e sui rapporti parentali. La norma, presidiando l'unicità dello status, tutela anche questa rete di situazioni giuridiche che dallo stato di figlio dipendono.

La norma realizza un punto di equilibrio tra l'interesse alla verità del rapporto di filiazione e quello alla stabilità degli status. Il favor veritatis non viene negato, ma incanalato: la verità biologica può emergere e prevalere, purché attraverso i rimedi giudiziali appositi e nel rispetto delle garanzie processuali. L'art. 253 impedisce solo le scorciatoie, ossia il riconoscimento contra legem che pretenda di scavalcare uno stato ancora vigente.

Resta inteso che la valutazione circa la sussistenza del contrasto tra il riconoscimento e lo stato preesistente compete, nelle sedi proprie, all'autorita giudiziaria, alla quale spetta accertare i presupposti per l'eventuale rimozione dello status e, di conseguenza, per la successiva valida costituzione del rapporto di filiazione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 133/2021

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte dichiara incostituzionale l'art. 263, comma 3, c.c. nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per l'azione di impugnazione decorra dalla scoperta della non paternità. La limitazione era irragionevole rispetto alla disparità fra padri che potevano provare l'impotenza e padri che scoprivano in altro modo la non veridicità del riconoscimento.

Domande frequenti

Cosa vieta l'art. 253 del codice civile?

Vieta in modo assoluto qualunque riconoscimento di figlio che sia in contrasto con uno stato di filiazione già esistente in capo alla persona.

Il divieto opera anche se il riconoscimento è veritiero?

Sì. Finché lo status preesistente non viene rimosso, il nuovo riconoscimento è inammissibile, a prescindere dalla corrispondenza alla verità biologica.

Come si può superare il divieto?

Occorre prima rimuovere lo stato preesistente con gli strumenti giudiziali, come l'impugnazione del riconoscimento o la contestazione dello stato di figlio.

Cosa deve fare l'ufficiale dello stato civile?

Deve rifiutare il riconoscimento che, dalle risultanze documentali, appaia in contrasto con uno stato di figlio già accertato.

Qual è la finalità della norma?

Garantire la certezza e l'unicità dello status filiationis, evitando la coesistenza di due rapporti di filiazione incompatibili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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