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Art. 256 c.c. Irrevocabilità del riconoscimento
In vigore
Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.
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In sintesi
Il riconoscimento del figlio è irrevocabile; se contenuto in testamento, ha effetto dalla morte del testatore anche se il testamento è revocato.
Ratio
Il legislatore ha inteso garantire la stabilità e la certezza dello status di figlio riconosciuto, proteggendo quest'ultimo dall'arbitrio del genitore. L'irrevocabilità riflette la natura personalissima e costitutiva del riconoscimento: una volta attribuito lo status filiationis, esso non può essere sottratto unilateralmente, a tutela dell'interesse superiore del figlio e della coerenza dell'ordinamento di stato civile.
Analisi
Il primo comma fissa la regola generale: il riconoscimento è atto irrevocabile. Ciò lo distingue da altri atti giuridici unilaterali suscettibili di revoca e lo avvicina agli atti di stato civile, che hanno efficacia costitutiva stabile. Il secondo comma risolve un caso peculiare: il riconoscimento inserito in un testamento. Il testamento è per sua natura revocabile (art. 587 ss. c.c.), ma la clausola di riconoscimento sfugge a questa logica. Essa produce effetti dalla morte del testatore indipendentemente dalla sorte del testamento, perché la sua natura non è testamentaria bensì di atto di stato civile contenuto in un documento testamentario. La revoca del testamento travolge le disposizioni patrimoniali, ma non la dichiarazione di filiazione.
Quando si applica
La regola dell'irrevocabilità opera in tutti i casi di riconoscimento volontario, sia esso effettuato nell'atto di nascita, con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, con atto pubblico o con testamento. L'eccezione testamentaria si applica ogni volta che il riconoscimento sia stato inserito in un testamento pubblico, olografo o segreto, poi revocato dal testatore prima della morte.
Connessioni
Artt. 254, 263, 264 c.c. (forme del riconoscimento e impugnazione); artt. 587, 680 c.c. (revoca del testamento); art. 2 d.lgs. 154/2013 (riforma della filiazione).
Domande frequenti
Il riconoscimento di un figlio può essere revocato?
No. L'art. 256 c.c. sancisce espressamente l'irrevocabilità del riconoscimento. Il genitore che ha riconosciuto un figlio non può ritirare unilateralmente l'atto.
Cosa succede se il riconoscimento è contenuto in un testamento poi revocato?
Il riconoscimento rimane valido ed efficace dalla morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato. La revoca travolge le disposizioni patrimoniali, non la dichiarazione di filiazione.
Esiste qualche modo per rimettere in discussione un riconoscimento?
Non attraverso la revoca, ma è possibile impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) o, nel caso di figlio minore, anche per violenza (art. 265 c.c.).
Da quando produce effetti il riconoscimento testamentario?
Dal giorno della morte del testatore, momento in cui il testamento acquista efficacia e nel quale si consolida lo status filiationis del riconosciuto.
L'irrevocabilità tutela anche il genitore riconoscente?
L'irrevocabilità è posta principalmente a tutela del figlio e della certezza degli status, non nell'interesse del genitore. Quest'ultimo subisce definitivamente gli effetti giuridici del riconoscimento.
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