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Art. 587 c.c. Testamento
In vigore
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
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In sintesi
Il testamento è l'atto con cui una persona fisica dispone unilateralmente e revocabilmente delle proprie sostanze — o di parte di esse — per il tempo successivo alla propria morte; può contenere anche disposizioni non patrimoniali cui la legge attribuisce efficacia se contenute in forma testamentaria.
Natura giuridica e caratteri essenziali
L'articolo 587 c.c. delinea la struttura fondamentale del testamento, che è un atto giuridico unilaterale non recettizio: la sua efficacia non dipende dall'accettazione del beneficiario né dalla comunicazione a nessuno. È mortis causa: produce effetti solo alla morte del testatore. È revocabile in qualsiasi momento fino alla morte (art. 587 comma 1, art. 680 c.c.): questa revocabilità è inderogabile e nessuna clausola contraria ha effetto. È personale: non può essere fatto da un rappresentante legale o volontario né da più persone congiuntamente (art. 589 c.c.). È un atto formale: deve essere redatto nelle forme previste dalla legge (testamento olografo, pubblico o segreto — artt. 601-608 c.c.) a pena di nullità.
Contenuto patrimoniale: istituzione di erede e legati
Il contenuto patrimoniale principale del testamento è l'istituzione di erede (art. 588 comma 1 c.c.): la designazione di uno o più soggetti come successori universali, titolari dell'intero patrimonio o di una quota di esso. A differenza del legatario — che riceve beni determinati (art. 588 comma 2 c.c.) — l'erede subentra nella generalità dei rapporti giuridici trasmissibili del defunto. Il testatore può liberamente distribuire il patrimonio tra eredi e legatari, nel rispetto dei diritti dei legittimari (artt. 536 ss. c.c.). Il testamento può anche limitarsi a istituire un solo legato, senza istituire alcun erede: in tal caso, l'eredità si devolve per legge ai successori intestati.
Contenuto non patrimoniale
Il comma 2 dell'art. 587 prevede che il testamento possa contenere disposizioni non patrimoniali cui la legge attribuisce efficacia in forma testamentaria. Tra le più importanti: (a) il riconoscimento di figlio naturale (art. 254 c.c.), che può essere contenuto in testamento e produce effetti alla morte del testatore; (b) la nomina di tutore del figlio minore (art. 348 c.c.); (c) la revoca di donazioni per ingratitudine o sopravvenienza di figli non è disponibile in via testamentaria, ma la designazione di esecutore testamentario (art. 700 c.c.) è una tipica disposizione non patrimoniale; (d) il consenso al prelievo di organi o volontà sulla propria sepoltura. La particolarità di queste disposizioni è che mantengono la loro validità anche se il testamento non contiene alcuna disposizione patrimoniale.
Il testamento come nucleo del diritto successorio
Il testamento è lo strumento principale della successione testamentaria, che si contrappone alla successione legittima (artt. 565 ss. c.c.). Il legislatore del 1942 ha scelto un sistema di libertà testamentaria limitata: il testatore può disporre liberamente solo della quota disponibile del patrimonio, dovendo rispettare le quote di riserva dei legittimari (coniuge, discendenti, ascendenti — artt. 536-564 c.c.). Le disposizioni testamentarie che violano la legittima non sono nulle ma riducibili (art. 554 c.c.) su istanza dei legittimari lesi.
Coordinamento normativo
L'art. 587 va letto in connessione con gli artt. 588-600 c.c. (disposizioni testamentarie), con gli artt. 601-608 c.c. (forme del testamento), con gli artt. 536-564 c.c. (legittimari e quota di riserva) e con gli artt. 680-687 c.c. (revocazione del testamento).
Domande frequenti
Il testamento può essere revocato dopo la firma?
Sì, sempre e in qualsiasi momento fino alla morte. La revocabilità è un carattere essenziale e inderogabile del testamento (art. 680 c.c.): qualsiasi clausola che limiti la facoltà di revocare è nulla. Il testatore può fare un nuovo testamento che revoca il precedente (revoca espressa o tacita per incompatibilità).
Un testamento può contenere solo disposizioni non patrimoniali, senza lasciare beni a nessuno?
Sì. Il comma 2 dell'art. 587 c.c. prevede espressamente che le disposizioni non patrimoniali (es. riconoscimento di figlio, nomina di tutore) hanno efficacia anche se l'atto non contiene disposizioni patrimoniali, purché abbia la forma testamentaria richiesta dalla legge.
Due coniugi possono fare un testamento congiunto in cui si lasciano tutto l'uno all'altro?
No. L'art. 589 c.c. vieta espressamente il testamento congiuntivo (fatto da due o più persone nello stesso atto). I coniugi devono fare due testamenti separati: ognuno può lasciare all'altro i propri beni, ma in atti distinti.
Il testamento può essere impugnato dai figli se riduce troppo la loro quota?
Sì. I figli sono legittimari e hanno diritto a una quota di riserva (artt. 536 ss. c.c.). Se il testamento viola questa quota, i legittimari possono agire con l'azione di riduzione (art. 554 c.c.) per far ridurre le disposizioni testamentarie eccessive. Il testamento non è però nullo: solo riducibile.
Cosa succede se il testamento istituisce un legatario ma non un erede?
Il legato ha efficacia e il legatario riceve il bene specifico designato. Per la restante parte del patrimonio (o per tutta l'eredità se il testamento non contiene istituzione di erede) si apre la successione legittima: l'eredità va ai parenti previsti dalla legge (art. 565 ss. c.c.).