Testo dell'articoloAbrogato
Art. 600 c.c. – Enti non riconosciuti
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l’istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l’ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi