Testo dell'articoloAbrogato

Art. 786 c.c. – Donazione a ente non riconosciuto

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento.

La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi

  • Disposizione non più in vigore.
Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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