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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 608 c.c. – Ritiro di testamento segreto od olografo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.

In sintesi

  • Il testatore può ritirare in ogni tempo il testamento segreto o l'olografo depositato presso il notaio.
  • Il ritiro è atto strettamente personale: solo il testatore può richiederlo, mai un rappresentante.
  • Il notaio redige verbale di restituzione, sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio stesso.
  • Se il testamento è depositato in pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista con le medesime formalità.
  • Della restituzione si fa annotazione in margine o in calce all'atto di consegna o deposito originario.
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Il diritto di ritiro come espressione del potere di revoca

L'art. 608 c.c. disciplina il diritto del testatore di ritirare in qualsiasi momento il testamento segreto o quello olografo depositato fiduciariamente presso un notaio. Il ritiro non equivale di per sé a revoca delle disposizioni testamentarie, ma è strumento operativo che consente al testatore di riprendere materialmente possesso della scheda: solo successivamente potrà decidere se distruggerla (revoca tacita ex art. 684 c.c.) o conservarla.

Natura personalissima dell'atto

Il ritiro è atto strettamente personale: solo il testatore in vita può richiederlo, mai un suo rappresentante (procuratore, tutore, amministratore di sostegno). Questo perché il testamento è il più personale degli atti giuridici e ogni decisione su di esso, anche solo il ritiro materiale, riflette la libera volontà del testatore. Il notaio o l'archivista, ricevuta la richiesta, deve verificare l'identità del testatore prima di procedere alla restituzione.

Le formalità di restituzione

La norma prescrive una procedura solenne. Il notaio redige verbale di restituzione da sottoscriversi: dal testatore (se non può, se ne fa menzione con indicazione della causa); da due testimoni idonei; dal notaio. Quando il testamento è custodito in pubblico archivio (es. archivio notarile distrettuale), il verbale è redatto dall'archivista, con identiche formalità. Dell'operazione si prende nota a margine o in calce all'atto di consegna o di deposito originario, così da mantenere la tracciabilità della vicenda.

Effetti del ritiro

Il ritiro non equivale automaticamente a revoca: il testatore può conservare la scheda e mantenerla in vigore, depositarla altrove, o modificarla. Tuttavia, per il testamento segreto ritirato, la maggioranza della dottrina ritiene che l'atto perda la veste di segreto (essendo venuta meno la solennità di consegna al notaio), ma possa convertirsi in olografo se la scheda ha i requisiti, in coerenza con l'art. 607 c.c. Per l'olografo, ritirato significa semplicemente che il documento torna nella disponibilità diretta del testatore.

Caso pratico

Tizio ha depositato un testamento olografo presso il notaio Caio. Dopo cinque anni si pente di alcune disposizioni e si reca presso lo studio chiedendo la restituzione. Caio identifica Tizio, convoca due testimoni, redige verbale di restituzione sottoscritto da tutti e tre e annota l'operazione in calce all'atto di deposito originario. Tizio porta a casa la scheda: può ora distruggerla (revoca), modificarla redigendone una nuova, o depositarla nuovamente.

Domande frequenti

Chi può ritirare un testamento segreto o olografo depositato dal notaio?

Solo il testatore personalmente. Si tratta di atto strettamente personale: non è ammessa procura né rappresentanza legale. Il notaio è tenuto a verificare l'identità del testatore prima di procedere alla restituzione.

Quali formalità deve osservare il notaio nel restituire il testamento?

Il notaio redige verbale di restituzione, che deve essere sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio stesso. Se il testatore non può sottoscrivere, ne fa menzione con indicazione della causa. Della restituzione si fa annotazione in margine all'atto di consegna originario.

Il ritiro del testamento equivale a revoca?

No, sono atti distinti. Il ritiro è una restituzione materiale; la revoca è la dichiarazione di voler privare di effetto le disposizioni. Tuttavia, dopo il ritiro il testatore può distruggere la scheda (revoca tacita ex art. 684 c.c.) o conservarla per modificarla.

Cosa succede se il testamento è depositato in pubblico archivio anziché presso il notaio?

In tal caso il verbale di restituzione è redatto dall'archivista, con le medesime formalità: sottoscrizione del testatore, di due testimoni e dell'archivista. L'annotazione viene apposta sull'atto di deposito conservato in archivio.

Il testamento segreto ritirato e poi conservato può ancora valere?

Dopo il ritiro viene meno la solennità di consegna al notaio, quindi il testamento perde la veste di 'segreto'. Tuttavia, se la scheda interna possiede i requisiti dell'olografo (autografia, data, sottoscrizione), può continuare a produrre effetti come testamento olografo ex art. 607 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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