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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 605 c.c. Formalità del testamento segreto

In vigore

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

In sintesi

  • Il plico del testamento segreto deve essere sigillato in modo che non possa essere aperto senza rottura o alterazione visibile.
  • Il testatore consegna personalmente il plico al notaio alla presenza di due testimoni.
  • Il testatore dichiara che il plico contiene il suo testamento; il notaio redige un verbale di ricevuta sul plico stesso.
  • Il verbale contiene data, generalità del testatore, dichiarazione dei testimoni presenti, e firma di tutti.

Le formalità del testamento segreto riguardano la fase di consegna al notaio: il plico sigillato deve essere consegnato personalmente dal testatore davanti a due testimoni, con una dichiarazione che si tratta del suo testamento e un verbale scritto dal notaio che attesta tutto il procedimento.

La sigillatura del plico

L'articolo 605 c.c. richiede che la carta su cui sono scritte le disposizioni o il foglio che fa da involto sia sigillata con impronta, in modo tale che non sia possibile aprire il testamento né estrarne il contenuto senza causare una rottura o un'alterazione visibile. La sigillatura è la garanzia materiale dell'integrità del contenuto: se il plico viene aperto prima della morte del testatore, si vede. Il tipo di sigillo non è predeterminato dalla legge; tradizionalmente si usavano ceralacca con impronta o punti di sutura; nella pratica moderna si usano sigilli adesivi tamper-evident. L'essenziale è che l'apertura lasci una traccia inequivocabile.

La consegna personale al notaio

Il testatore deve consegnare il plico personalmente al notaio: non può farlo a mezzo di un rappresentante. La consegna personale garantisce che sia effettivamente il testatore a depositare le proprie ultime volontà. Deve avvenire alla presenza di due testimoni aventi i requisiti dell'art. 608 c.c. (non incompatibili per parentela o interesse con il testamento). Il testatore può portare il plico già sigillato oppure farlo sigillare in presenza del notaio e dei testimoni; la norma ammette entrambe le modalità.

Il verbale notarile

Il notaio scrive un verbale direttamente sul plico (o su un foglio unito ad esso) che attesta: (a) la data; (b) le generalità del testatore e dei testimoni; (c) la dichiarazione del testatore che il plico contiene il suo testamento; (d) la firma di tutti i presenti (testatore, testimoni, notaio). Questo verbale è la "bolla" che certifica la catena di custodia: chiunque veda il plico può verificare chi lo ha consegnato, quando, e davanti a chi. Il notaio conserva poi il plico sigillato nel proprio archivio fino alla morte del testatore.

Vizi delle formalità

I vizi delle formalità dell'art. 605 producono in genere l'annullabilità del testamento segreto, non la nullità (a differenza dei vizi del documento testamentario in sé). La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che la mancanza di firma di un testimone sia causa di nullità, e che la mancanza della dichiarazione del testatore renda il testamento nullo come segreto, pur potendo essere salvato come olografo se ne ha i requisiti (art. 607 c.c.).

Coordinamento normativo

L'art. 605 va letto in connessione con l'art. 604 c.c. (requisiti del documento testamentario segreto), con l'art. 606 c.c. (effetti dei vizi di forma), con l'art. 607 c.c. (conversione in testamento olografo) e con l'art. 620 c.c. (pubblicazione del testamento segreto).

Domande frequenti

Come deve essere sigillato il plico del testamento segreto?

Non c'è una modalità prescritta, ma il sigillo deve garantire che il plico non possa essere aperto né il contenuto estratto senza lasciare traccia visibile (rottura o alterazione). Nella pratica si usano sigilli adesivi di sicurezza, ceralacca o cucitura con filo.

Posso far consegnare il plico al notaio da un mio delegato?

No. La consegna deve essere personale: il testatore deve recarsi fisicamente dal notaio. La personalità dell'atto è essenziale per garantire che siano effettivamente le ultime volontà di quella persona. Non è ammessa consegna a mezzo di rappresentante o procuratore.

Cosa contiene il verbale scritto dal notaio sul plico?

Il verbale attesta: data e luogo della consegna, generalità del testatore e dei testimoni, dichiarazione del testatore che il plico contiene il suo testamento, le firme di tutti. È la prova documentale della regolare consegna.

Il testamento segreto con vizi nelle formalità dell'art. 605 è nullo o annullabile?

Di regola annullabile, ma con eccezioni: la mancanza della firma di un testimone è stata ritenuta causa di nullità dalla giurisprudenza. I vizi minori (es. data imprecisa del verbale) sono solitamente causa di annullabilità. In ogni caso, se il documento soddisfa i requisiti dell'olografo, può essere convertito ex art. 607 c.c.

Quando viene aperto il testamento segreto dopo la morte del testatore?

Il notaio lo pubblica ai sensi dell'art. 620 c.c. dopo aver avuto notizia della morte del testatore. La pubblicazione è un atto formale con cui il notaio apre il plico, ne descrive il contenuto e lo trascrive in un processo verbale, depositandolo poi nella sua raccolta degli atti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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